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Numero d'incarto:
16.2001.00013
Data decisione, Autorità:
12.04.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00013
Lugano
12 aprile
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 15 febbraio 2001
presentato nella forma dell'appello da
__________ (patr. dall'avv.
__________)
contro
il decreto 1° febbraio 2001 del Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3, pronunciato nella causa a procedura speciale in materia di contratto
di lavoro e avente per oggetto un'istanza di assistenza giudiziaria 25
novembre 1999, presentata contemporaneamente all'istanza di merito nei
confronti di
con cui il pretore ha respinto l'istanza in esame, dopo aver
integralmente riconosciuto le pretese salariali dell'istante con precedente decisione
30 giugno 2000;
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 25 novembre 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________, presso
la quale ha lavorato in qualità di pianista nel __________, al fine di ottenere
il pagamento di fr. 5'720.- corrispondenti al salario per il mese di novembre
1999 durante il quale non aveva potuto lavorare a seguito del licenziamento con
effetto immediato notificatogli dalla datrice di lavoro;
che
la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria ribadendo la legittimità del
licenziamento in tronco dell'istante;
che
con separata istanza di ugual data __________ ha chiesto di essere posto al
beneficio dell'assistenza giudiziaria;
che
con sentenza 30 giugno 2000 il pretore, esclusa l'esistenza di una causa grave
tale da legittimare il licenziamento in tronco del lavoratore, ha
integralmente accolto le sue pretese salariali;
che,
inspiegabilmente, solo con decreto 1° febbraio 2001 il primo giudice ha poi
respinto la domanda di assistenza giudiziaria, non ritenendo comprovato il
presupposto dell'indigenza;
che
il presente tempestivo gravame dev'essere trattato quale ricorso per cassazione
in virtù degli art. 400 CPC e del rinvio di cui agli art. 418 CPC e 13 LOG,
nonché dell'art. 158 cpv. 2 CPC;
che
il ricorrente insorge contro il predetto decreto, censurando il fatto che il
pretore non abbia preso in considerazione il peggioramento della sua situazione
finanziaria a seguito della sentenza di divorzio 22 gennaio 2001;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 155 CPC le persone fisiche che giustifichino di non essere in
grado di sopperire alle spese della lite possono ottenere l'assistenza
giudiziaria;
che
per costante giurisprudenza, esiste indigenza quando i mezzi di cui dispone la
parte interessata non bastano manifestamente alle esigenze elementari della normale
sussistenza del richiedente e delle persone che sono a suo carico, tenendo
conto della situazione economica dell’obbligato nel suo complesso (Cocchi/Trezzini,
op.cit., ad art. 155, m. 18);
che
la situazione economica determinante dev'essere considerata al momento in cui
si statuisce sulla richiesta di assistenza giudiziaria, ciò che -di regola-
dovrebbe avvenire prima del compimento di ulteriori atti processuali della
causa, onde evitare l'insorgere di costi eventualmente non coperti
dall'assistenza giudiziaria (DTF 122 I 5, 108 V 265; Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, ad art. 155, m. 39 e N. 582);
che,
anche nel caso in cui l'istanza di assistenza giudiziaria venga eccezionalmente
decisa con il merito della lite, il giudizio sul presupposto dell'indigenza si
fonda sulle risultanze di quel momento: è impensabile comunque che,
posticipando la decisione sull'assistenza giudiziaria, il giudice possa
prendere in considerazione la situazione economica dell'istante successiva alla
sentenza di merito, dal momento che il beneficio previsto dalla legge è
vincolato agli oneri di un determinato processo ed è corretto che decada con la
conclusione del medesimo;
che,
pertanto, nel caso concreto, pur pronunciandosi ben sette mesi dopo aver deciso
il merito della controversia, il pretore ha dovuto attenersi ai dati
riguardanti il momento di quella prima sentenza;
che,
a maggior ragione, questa Camera non può tener conto della mutata situazione
economica del ricorrente a dipendenza della sentenza di divorzio 22 gennaio
2001 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, unico motivo addotto
in questa sede per censurare il decreto sull'assistenza giudiziaria;
che,
ve ne fosse stato il motivo, non può essere rimproverato al pretore di non aver
tenuto conto di eventuali modifiche della propria situazione: infatti, se è
vero che spetta al giudice esperire le necessarie indagini circa le condizioni
finanziarie del richiedente (art. 156 cpv. 1 CPC), è altrettanto vero che
incombe a quest'ultimo l'onere di fornire le indicazioni utili atte a rendere
verosimile il suo stato di bisogno (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art.
156, m. 1 e 2);
che,
a dipendenza dell'unica censura già ricordata, non torna conto verificare gli elementi
su cui si fonda il decreto impugnato;
che
d'altra parte non è inutile osservare che nel caso particolare il pretore, al momento
di decidere l'assistenza giudiziaria, aveva già assegnato all'istante fr. 600.-
a titolo di ripetibili nella sentenza di merito e che pertanto la domanda in
esame avrebbe fors'anche potuto essere considerata superata, ossia priva d'oggetto,
in seguito all'attribuzione di ripetibili di possibile incasso (Cocchi/Trezzini,
ad art. 155, m. 5);
che
alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, manifestamente infondato e comunque
al limite della ricevibilità (art. 329 CPC) dev'essere respinto;
che
il presente giudizio è esente da tasse e spese, mentre alla controparte che non
ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili per
questa sede.
Motivi
per i quali,
richiamato
l'art. 155 CPC
pronuncia: 1. Il ricorso
15 febbraio __________ è respinto.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese.
-
Intimazione
a:
– __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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