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Numero d'incarto:
16.2001.00016
Data decisione, Autorità:
14.03.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00016
Lugano
14 marzo 2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 12 febbraio 2001 presentato da
contro
la sentenza 7 febbraio 2001 del Giudice di pace del circolo di
Carona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro
promossa con istanza 20 giugno 2000 da
(rappr. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 749.60 oltre
interessi a saldo delle proprie pretese salariali nonché il rigetto in via
definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell'UE
di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 20 giugno 2000 __________ ha convenuto in giudizio __________, presso
il quale ha lavorato sino al 30 settembre 1999, al fine di ottenere il pagamento
di fr. 749.60 a saldo delle proprie pretese salariali e meglio: fr. 417.30 a
titolo di salario dovutogli per il mese di settembre 1999, fr. 181.45 quale
rimborso pasti e fr. 150.85 per il pagamento delle vacanze non godute, pretese
alle quali il convenuto si è opposto.
Con sentenza del 7 febbraio 2001 il giudice di pace ha accolto l'istanza
in ogni suo punto. Contro la stessa insorge tempestivamente __________ il quale
rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove,
segnatamente in merito alla quantificazione delle pretese di parte istante che
egli riconosce nella misura complessiva di fr. 196.15: contesta in particolare
il mancato conteggio da parte del giudice dell'acconto di fr. 387.– (doc. 1) e
il riconoscimento all'istante dell'importo di fr. 181.45 a titolo di indennità
per pranzi, indennità che ammette solo per un pasto (fr. 15.–).
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il ricorso,
una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è
stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in
caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove.
-
Contrariamente
a quanto preteso dal ricorrente, nella sentenza in esame non è ravvisabile
simile titolo di cassazione, in particolare non un'arbitraria valutazione delle
risultanze istruttorie da parte del primo giudice. Infatti, per quanto attiene
al residuo del salario di spettanza del lavoratore per il mese di settembre
1999 di fr. 417.30 (ossia tenuto conto del versamento di fr. 1'400.– sul
conteggio del mese), l'importo di fr. 387.– pagato dal ricorrente il 14
settembre 1999, non può essere imputato sul salario di quello stesso periodo:
infatti, come risulta a chiare lettere dalla ricevuta prodotta dalla stessa
parte convenuta e come confermato dall'istante in sede di interrogatorio
formale, si tratta del corrispettivo per i giorni 26, 30 e 31 agosto 1999 (doc.
1). Inammissibile in questa sede è poi la versione della fattispecie proposta
dal ricorrente e relativa a un conteggio complessivo delle ore di agosto e
settembre, ciò che –esulando dai termini della lite così come sottoposta al
primo giudice– costituisce fatto nuovo (art. 321 CPC).
Il
ricorrente non formula una specifica censura in merito al conteggio delle
vacanze non godute, ponendo semplicemente la somma di fr. 150.85 (pari alla
corrispondente posta dell'istanza) in deduzione al totale del conteggio
salariale (doc. C). Sennonché, la mancanza di motivazione (art. 329 cpv. 2
lett. e CPC) rende inammissibile ogni eventuale domanda al proposito (art. 329
cpv. 3 CPC). Per quanto poi attiene alla richiesta di pagamento dell'indennità
per pasti, riconosciuta dal ricorrente nella misura di soli fr. 15.–, questi
non rileva eventuali discordanze fra le conclusioni del giudice di pace e le
prove offerte dall'istante, ma –anche su questo punto– offre una nuova versione
dei fatti, in particolare producendo un elenco dei pasti assunti dal lavoratore
e di quelli personalmente pagati dal datore di lavoro. Si tratta tuttavia di un'allegazione
tardiva e inammissibile processualmente, in quanto proposta per la prima volta
in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), che peraltro non trova alcun
riscontro negli atti di causa.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, manifestamente infondato,
dev'essere respinto senza che sia necessaria la notifica alla controparte per
eventuali osservazioni (art. 313 bis CPC applicabile alla procedura di ricorso
per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 418 cpv. 1 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 12 febbraio 2001 di __________ è respinto.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di Carona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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