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Numero d'incarto:
16.2001.00026
Data decisione, Autorità:
20.06.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00026
Lugano
20 giugno
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 28 marzo 2001 presentato da
(rappr. __________)
contro
la sentenza 22 marzo 2001 del Giudice di pace del circolo di
Giubiasco nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 26 gennaio 2001 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto dell'opposizione
interposta dall'escussa al PE n. __________dell'UEF di Bellinzona, domanda
accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 26 gennaio 2001 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole
per l'incasso di fr. 1'245.40 oltre accessori, importo corrispondente al saldo
scoperto sull'acquisto da parte di quest'ultima di diverso materiale di
costruzione;
che
l'escussa si è opposta all'istanza contestando l'esistenza di un valido
riconoscimento di debito;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza di un valido
riconoscimento di debito nella documentazione prodotta dall'istante al
contraddittorio (doc. 4 e 6), ha accolto l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto
giudizio postulandone l'annullamento: la ricorrente si duole della violazione
di norme di procedura da parte del giudice di pace il quale, anziché procedere
alla discussione dell'istanza unicamente alla presenza della convenuta, sola
parte presente in Giudicatura all'orario indicato nella citazione al contraddittorio,
ha proceduto in separata sede a verbalizzare anche le allegazioni dell'istante,
presentatasi in ritardo, ammettendo altresì la produzione dei documenti 1–7;
che
con scritto 3 maggio 2001 la controparte postula la reiezione del gravame;
che
giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il gravame,
una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata
manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso
di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che
secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di
causa se esistono –rispettivamente se sono esistiti– i presupposti processuali
tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro
rappresentanti;
che
trattandosi di una persona giuridica, secondo la giurisprudenza sorta
nell’ambito dell’art. 64 cpv. 1 CPC questa agisce per mezzo dei suoi organi,
ossia i membri del consiglio d’amministrazione (organi formali): in altre
parole, la società ha la capacità di procedere in lite con atti propri (art. 39
CPC) attraverso gli organi previsti dalla legge (art. 54 CC);
che
nella concreta fattispecie, dalle risultanze del Registro di commercio si
evince che legittimati a vincolare la ditta __________ sono unicamente
__________ e __________, con diritto di firma collettiva a due, mentre non lo è
la persona che ha sottoscritto l'istanza, non essendo organo della stessa;
che
la mancanza di un presupposto processuale, quale per l'appunto la capacità
della parte e la legittimazione dei suoi rappresentanti, comporta la nullità
dell'atto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che
in virtù dell’art. 142 cpv. 2 CPC questa Camera non può far altro che
constatare la nullità dell’istanza 26 gennaio 2001 siccome sottoscritta da
persona priva di legittimazione alla rappresentanza: ne consegue la nullità di
ogni atto successivo, compresa la sentenza;
che
a titolo abbondanziale, e contrariamente a quanto concluso dal primo giudice,
va rilevato che l'istanza avrebbe dovuto comunque essere respinta non avendo la
parte istante prodotto un valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82
LEF;
che
infatti, dalla documentazione allegata all'istanza (bollettini di consegna,
fatture e conteggi) –la sola che il giudice poteva esaminare dovendo, in
assenza della parte istante, decidere sulla base degli atti in suo possesso
(art. 20 cpv. 4 LALEF) e non anche dei doc. 1–7 prodotti irritualmente– non
risulta alcuna dichiarazione con la quale l'escussa
si sarebbe riconosciuta debitrice nei confronti dell'istante per l'importo
posto in esecuzione;
che
l'attribuzione e il carico di tassa, spese e ripetibili seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese la OTLEF
pronuncia: 1. L’istanza
26 gennaio 2001 di __________ è dichiarata nulla e, con essa, tutti gli
atti di procedura successivi, compresa la sentenza 22 marzo 2001 del Giudice di
pace del circolo di Giubiasco.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.– già anticipate
dalla ricorrente, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente
fr. 60.– a titolo di ripetibili per questa sede.
-
Intimazione
a:
– __________
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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