AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2001.00027
Data decisione, Autorità:
19.06.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00027
Lugano
19 giugno
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 12 aprile 2001 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 13 febbraio 2001 del Segretario assessore della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura inappellabile
promossa con istanza 30 dicembre 2000 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'311.55 oltre
accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________dell'UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo
giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 30 dicembre 2000 __________ ha convenuto in giudizio la ditta
__________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5'311.55, a saldo di fatture
emesse per trasporti eseguiti per conto di quest'ultima;
che
con il querelato giudizio il segretario assessore, ritenendo sufficientemente
comprovato il credito dell’istante sulla base della documentazione dalla stessa
prodotta, alla quale la convenuta –assente dal contraddittorio– non ha opposto
nessuna contestazione, ha accolto l’istanza;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 17 aprile 2001, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g)
dell'art. 327 CPC: la ricorrente si duole in particolare della lesione del suo
diritto di essere sentita per non aver potuto partecipare alla discussione
dell'istanza non essendole pervenuta la relativa citazione, erroneamente
notificata ad altra persona;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che sanziona la violazione del diritto
di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv.2 Cost., una sentenza del giudice
di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in
grado di far valere le proprie ragioni;
che
con ordinanza 12 gennaio 2001 il segretario assessore ha citato le parti
all’udienza del 12 febbraio 2001 per la discussione;
che
la raccomandata destinata a __________, è stata notificata a __________
__________, indicata dalla Pretura quale rappresentante della convenuta;
che
come espressamente riconosciuto dal segretario assessore nella sua ordinanza di
rettifica 9 aprile 2001 (con la quale è stata intimata alla ricorrente la
sentenza dedotta in cassazione), questa notifica è frutto di un errore, non
avendo la convenuta mai indicato l'esistenza di un rapporto di rappresentanza
tantomeno nella persona di __________ alla quale la citazione all'udienza è
stata indirizzata;
che
tuttavia l'accennata ordinanza di rettifica (successiva alla sentenza) non ha
senso, non potendo certo rimediare all'errore commesso;
che
infatti l'errore nella notifica della citazione all'udienza, oltre a comportare
la nullità della notifica come tale (art. 120 cpv. 1 e 124 cpv. 7 CPC), ha
impedito alla convenuta di tutelare i suoi legittimi interessi, ciò che
costituisce una lesione del suo diritto di essere sentita e comporta la
cassazione della decisione impugnata (art. 327 lett. e CPC);
che
ciò si ottiene anche in applicazione dell’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC secondo
il quale gli atti di procedura sono nulli se la parte
contro
la quale l’atto è diretto non è stata posta in condizione di rispondere;
che
l’incarto deve così essere ritornato al primo giudice affinché proceda a un
nuovo giudizio previa regolare convocazione delle parti all’udienza di
discussione dell'istanza (art. 332 cpv. 2 CPC);
che
vista la particolarità della fattispecie, non si prelevano spese né tassa di
giustizia, mentre si giustifica l’assegnazione di un’indennità a titolo di
ripetibili alla ricorrente, da porre a carico dello Stato del Cantone Ticino in
considerazione dei motivi che hanno determinato l’accoglimento del ricorso.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC,
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 12 aprile 2001 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 13 febbraio 2001 del Segretario assessore della Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio–Sud è annullata e gli atti sono rinviati al
primo giudice affinché proceda ai sensi dei considerandi.
II. Non
si prelevano spese né tassa di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino verserà
alla ricorrente fr. 200.– a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster