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Numero d'incarto:
16.2001.00028
Data decisione, Autorità:
05.07.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00028
Lugano
5 luglio 2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 20 aprile 2001 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 27 marzo 2001 del Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con
istanza 25 gennaio 2001 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'441.10 oltre
accessori, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
è proprietario, unitamente ai signori __________ e __________, della particella
no. __________ __________a costituita di una strada
coattiva. Con istanza 25 gennaio 2001 __________ditta
che si è occupata della pavimentazione provvisoria della strada, ha convenuto
in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3'441.10 oltre
accessori, corrispondenti al costo del suo intervento fatturato il 16 giugno
1999 (doc. F). Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di
aver conferito alla ditta istante, direttamente o per il tramite dello
__________ che si è occupato della direzione lavori in relazione alla
costruzione della sua casa e di quelle degli altri due comproprietari,
l’incarico di procedere ai lavori di pavimentazione oggetto della fattura
litigiosa. In sede di conclusioni egli ha comunque riconosciuto la pretesa
dell'istante limitatamente a fr. 1'147.-, pari a un terzo del credito posto a
giudizio.
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore, accertato che l'intervento della
ditta istante è stato richiesto dalla direzione lavori (__________) che si è
occupata dell'edificazione delle case dei tre proprietari e quindi nel loro
interesse, ha addebitato al convenuto l'obbligo di pagare solo un terzo della
fattura, accogliendo così l'istanza limitatamente a fr. 1'147.- oltre interessi
del 5% dal 25 ottobre 1999.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al segretario assessore di aver
arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto
sostanziale, in particolare per aver ritenuto che il suo intervento fosse stato
richiesto dalla direzione lavori a nome dei tre proprietari della coattiva e
non invece dal solo convenuto, al quale compete l'integrale pagamento della sua
fattura.
Con
osservazioni 28 maggio 2001 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid.
3a).
-
In
linea di principio, chi procede per ottenere l’adempimento di una pretesa
contrattuale è gravato, in virtù dell’art. 8 CC, dell’onere di dimostrare
l’esistenza dell’asserito contratto nonché la congruità della sua pretesa (per
tante: II CCA 10 aprile 1997 in re J./K.). Nel caso concreto spettava
quindi all'istante provare di aver concluso con il convenuto, o con un suo
rappresentante, un contratto di appalto avente per oggetto la realizzazione
della pavimentazione provvisoria della strada coattiva part. . In
mancanza di prove documentali, l'unica indicazione circa il contenuto delle
pattuizioni intervenute tra le parti è data dalla deposizione del
____________________dipendente dello __________ incaricato della direzione
lavori in relazione alla costruzione delle case dei tre comproprietari della
coattiva. Il teste ha confermato che vi sono stati due incontri con la ditta
istante durante i quali si è discusso della realizzazione della pavimentazione
provvisoria della coattiva. Tuttavia, se è vero che al secondo, decisivo
incontro ha partecipato anche il convenuto, è altrettanto vero che non risulta
che sia stato quest'ultimo a commissionare il lavoro, né che egli abbia agito a
nome e per conto degli altri proprietari della coattiva: "… ci siamo
lasciati con l'accordo che la strada sarebbe stata pavimentata provvisoriamente.
Non sono più in grado di dire ….chi alla fine ha stabilito che il lavoro veniva
eseguito, … se è stato lui () a prendere la relativa decisione"
(__________). A fronte dell'inconcludenza di quest'unico elemento
dell'istruttoria non è possibile affermare che l'istante abbia fatto fronte al
suo onere probatorio, così che non vi sarebbe stato motivo per ammettere il
credito dell'istante nei confronti del convenuto, a prescindere dalla sua
ammissione di responsabilità per un terzo dell'importo litigioso.
Così
stando le cose, e indipendentemente dalle norme di legge richiamate dal primo
giudice, non può essere considerata arbitraria -ancorché diversamente motivata-
la sua conclusione di addebitare al convenuto il pagamento del credito
riconosciuto. Né, a titolo abbondanziale, può essere disatteso che l'istante,
almeno in un primo tempo, aveva pur riconosciuto nella direzione lavori (che
verosimilmente rappresentava i tre comproprietari della coattiva) e non nel convenuto il suo partner contrattuale (doc. B).
- Alla
luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve pertanto essere respinto con il carico
della tassa di giustizia e delle ripetibili alla parte soccombente (art. 148
CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 20 aprile 2001 di __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 150.–, anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico
con l’obbligo di rifondere ad __________ l’importo di fr. 80.– a titolo di
ripetibili di questa sede.
-
Intimazione
a:
–
__________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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