AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2001.00029
Data decisione, Autorità:
23.07.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00029
Lugano
23 luglio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 19 aprile 2001 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 5 aprile 2001 del Giudice di pace del circolo di Vezia
nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 26 febbraio 2001 da
avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'998.30 oltre
accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domande
accolte dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 26 febbraio 2001 l'avv. __________ ha convenuto in giudizio __________
al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'998.30 a saldo della nota emessa l'8
gennaio 2001 per prestazioni professionali svolte a favore di quest'ultima
nell'ambito di una vertenza che la opponeva all'avv. __________ personalmente.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la sua
legittimazione passiva, ossia sostenendo di aver conferito all'istante il
mandato di patrocinio all'esplicita condizione che le relative spese venissero
fatturate al marito, condizione che sarebbe stata tacitamente accettata
dall'istante.
-
Con
il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto l'istanza dopo aver
accertata la conclusione tra le parti di un contratto di mandato sulla base
della procura di patrocinio, sottoscritta dalla convenuta. Ne ha dedotto la
legittimazione passiva della stessa parte che non può opporre al legale la
comunicazione che il marito si sarebbe assunto gli oneri delle prestazioni
professionali litigiose.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e) e g) dell'art. 327 CPC. La ricorrente rimprovera innanzi tutto al
primo giudice di non aver assunto le prove dalla stessa indicate nel suo
memoriale di risposta, annesso al verbale d'udienza. Nel merito rimprovera al
giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare il contenuto
dello scritto 27 settembre 2000 dell'avv. __________ dal quale si evincerebbe
che il conferimento del mandato all'istante era condizionato alla fatturazione
delle relative spese e dell'onorario al marito. Sostiene anche di non aver mai
ricevuto la nota professionale controversa.
Con
osservazioni 18 maggio 2001 la controparte postula la reiezione del gravame,
chiedendo che ne venga dichiarata la temerarietà.
-
Preliminarmente
dev'essere respinta la censura, attinente al diritto delle parti di essere
sentite nel processo (art. 327 lett. e CPC), secondo cui il Giudice di pace, a
torto, non avrebbe assunto le prove indicate dalla convenuta. Va infatti
rilevato che in concreto essa non ha proposto mezzi di prova all'udienza di
contraddittorio, ossia nella sede prevista dall'art. 294 cpv. 2 CPC, mentre ora
pretende che le indicazioni poste in calce a ogni capoverso del riassunto
scritto delle proprie allegazioni di risposta (art. 119a CPC) valessero come
formale proposta di prove. Ma così non è: sia perché tale non era evidentemente
la sua intenzione, tant'è che le accennate indicazioni sono del tutto generiche
(così: "testi", "ispezioni", "edizione di documenti"),
sia perché i mezzi di prova che figurano negli allegati scritti -cui il riassunto
sostitutivo dell'allegazione orale può essere parificato- necessitano di
un'esplicita conferma, rappresentando nella sede scritta soltanto una preannunciazione
dei mezzi di difesa della parte (Cocchi / Trezzini, CPC-TI, art. 294, n.
782). Ma soprattutto la censura non può essere accolta poiché la stessa convenuta,
in chiusura di discussione ha dato il suo consenso a che si procedesse seduta
stante al dibattimento finale a dipendenza dell'esplicita ammissione di
entrambe le parti che, oltre la documentazione versata agli atti, non vi fosse
nessuna prova da assumere. Il che ha creato una situazione processuale tanto
chiara da far apparire abusiva del diritto la censura in discussione.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità.
Con
particolare riferimento al caso concreto, va ancora precisato che arbitrio e violazione
della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria una violazione
dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio
non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile
o persino preferibile; è doveroso scostarsi dalla scelta operata solamente se
appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid.
3a).
- Per
ottenere la cassazione della sentenza impugnata, la ricorrente si fonda sulla
lettera inviata all'avv. __________ il 27 settembre 2000 dall'avv. __________,
precedente patrocinatore della convenuta nella vertenza promossa dall'avv.
__________, il quale, trasmettendo all'istante l'incarto, così si esprimeva: Per
quanto attiene le Tue incombenze e i costi di causa, la signora __________ mi
prega di confermarTi l'accordo raggiunto stamane, ossia che sarà il signor
__________ __________ ad assumerseli integralmente (doc. 2). Precisazione
che si colloca nella fattispecie quasi contemporaneamente al conferimento del
mandato all'istante (la procura sottoscritta dalla convenuta porta pure la data
del 27 settembre) e alla quale l'avvocato __________ pacificamente non ha dato
alcun riscontro. Dal che si potrebbe dedurre, come fa la ricorrente, che
tacitamente questi ha espresso il suo consenso non tanto a una pretesa (ma, per
quanto risulta, non validamente avvenuta) assunzione di debito da parte del
marito della cliente, ma almeno al fatto che questa non avrebbe risposto per le
spese di patrocinio che il mandato -ancorché da lei conferito- avrebbe
normalmente comportato.
Sennonché,
giudicando sul contenuto della pattuizione del mandato di patrocinio e dovendo
ricorrere al principio della buona fede per stabilire in via interpretativa se
il destinatario di una controfferta (come può essere intesa la proposta della
mandante di non voler pagare personalmente il proprio avvocato) dovesse reagire
o no alla stessa, la decisione impugnata non può considerarsi arbitraria nel
senso indicato al capoverso precedente. Infatti, la dottrina sorta nell'ambito
dell'art. 6 CO precisa che di regola il silenzio a un'offerta comporta il
dissenso, mentre la conseguenza contraria è possibile soltanto se sono dati i
presupposti indicati esplicitamente dalla norma (Bucher E., in Comm. di
Basilea, ed. 2, ad art. 6 CO, N. 4). In concreto, escluso il caso in cui la
natura particolare del negozio (mandato d'avvocato) permetta l'accettazione
tacita, ossia dal momento che né la validità del patrocinio, né la sua onerosità
sono messe in causa ma soltanto a chi dovessero essere caricati gli onorari dell'avvocato,
restano da valutare quelle che la legge indica come "circostanze"
particolari. Segnatamente la disamina si estende a considerare, da una parte,
se l'offerente, tenuto conto delle circostanze e secondo il principio
dell'affidamento, potesse avere la certezza che il silenzio della controparte
avrebbe significato accettazione, rispettivamente che in caso contrario avrebbe
dovuto esserci una reazione e, d'altra parte, se il destinatario (dell'offerta
o della controfferta), secondo le circostanza che gli erano o che gli avrebbero
dovuto essere note, dovesse rendersi conto che controparte avrebbe interpretato
il suo silenzio come accettazione (Bucher, op. cit., ibidem, N. 3; Guhl
/ Merz / Kummer, Das Schweizerische Obligationenrecht, ed. 6, pag. 116).
Tutto ciò per concludere che il giudice, affrontando questa tematica, non è
vincolato a precise disposizioni di legge, ma deve valutare -di volta in volta-
le circostanze (Bucher, op. cit. ibidem, N. 15 e 22): ciò che, ancorché
a fronte di decisioni sostanzialmente opinabili, permette solo con estrema
difficoltà un intervento di tipo cassatorio. Né può essere disatteso, nel
concreto, che la buona fede che deve reggere anche il comportamento
dell'offerente (Oftinger, K., Bundesgerichtspraxis zum Allgemeinen Teil
des Schweizerischen Obligationenrecht, Zurigo 1969, pag.17) può almeno essere
messa in dubbio a carico della ricorrente: sia per la disinvoltura con cui ha
offerto all'avvocato la copertura degli onorari ad opera del marito, senza
produrre nessun formale impegno da parte di questi, sia perché essa già doveva
ragionevolmente essersi resa conto che simile modo di agire avrebbe almeno potuto
suscitare difficoltà, tanto che la situazione affatto analoga creatasi nei
confronti dell'avv. __________ era sfociata in una vertenza giudiziaria (cfr.
Risposta nella causa OA.00.318 della Pretura del distretto di Lugano, pag. 3).
- Per
quanto riguarda l'entità del credito, non può essere tenuta in conto, né
potrebbe avere rilievo, l'affermazione della ricorrente secondo cui non avrebbe
mai ricevuto la nota professionale 8 gennaio 2001 che, anzi, avrebbe visto per
la prima volta davanti al Giudice di pace (cfr. ricorso ad 7). Si tratta
infatti oltre che di un fatto nuovo, non addotto in prima sede, e quindi non
proponibile nella sede ricorsuale in virtù dell'art. 321 CPC, di un'affermazione
contraddetta dalla stessa convenuta al precedente punto 2 del medesimo
allegato.
La
ricorrente critica inoltre la decisione del primo giudice laddove ha accertato
la mancanza di contestazione della nota professionale. A torto, infatti non può
essere considerata tale la generica e sommaria contestazione di cui alla
premessa dell'allegato di risposta "si contesta integralmente tutto quanto
non viene esplicitamente ammesso", ritenuto che l'art. 170 cpv. 2 CPC
impone alla parte convenuta l’obbligo di una puntuale e precisa contestazione
dei fatti dell’istanza, pena la loro ammissione (Cocchi / Trezzini,
op.cit., art. 170, m. 6).
- Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo
di cassazione, deve essere respinto mentre non può essere accolta la richiesta
formulata da controparte di dichiararlo temerario, non essendo ravvisabile
nell’impugnazione un agire manifestamente ingiusto ai sensi dell’art. 152 CPC.
Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso
per cassazione 19 aprile 2001 __________ è respinto.
-
Le
spese del presente giudizio e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 150.–, già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo
carico con l’obbligo di rifondere alla controparte l’importo di fr. 150.– a titolo
di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster