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Numero d'incarto:
16.2001.00030
Data decisione, Autorità:
18.07.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00030
Lugano
18 luglio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 20 aprile 2001 presentato da
contro
la sentenza 10 aprile 2001 del Giudice di pace del circolo del
Ticino nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 14 febbraio 2001 da
(rappr. __________)
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta dall'escusso al PE __________ dell'UEF di
Bellinzona;
domanda
accolta dal primo giudice;
esaminati
gli atti;
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 14 febbraio 2001 lo __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva
dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per l'incasso di fr. 1'000.– oltre accessori, corrispondenti a una multa
inflitta a quest'ultimo per violazione delle norme della circolazione stradale;
che
a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione 25 gennaio
2000 della Sezione penale del Landgericht __________ regolarmente
passata in giudicato;
che
al contraddittorio del 5 marzo 2001, l'escusso si è opposto all'istanza
chiedendo la sospensione della procedura essendo a quel momento pendente il
ricorso per cassazione dallo stesso inoltrato contro la sentenza 18 dicembre
2000 del giudice di pace, ricorso che questa Camera ha poi respinto con
sentenza 2 aprile 2001;
che
con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di
un valido titolo esecutivo nell'accennata decisone confederata, ha
accolto l'istanza;
che
con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 25 aprile 2001, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g
CPC: il ricorrente lamenta carenze di natura formale e materiale attinenti alla
procedura che ha portato all'emanazione della decisione prodotta, nonché
all’accoglimento dell’istanza di rigetto dell’opposizione;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
preliminarmente va osservato che la questione della richiesta sospensione del
processo, formalmente non decisa ma nei fatti respinta dal Giudice di pace, non
è oggetto di nessuna censura in questa sede e pertanto non ha motivo di essere
discussa;
che
comunque, a titolo abbondanziale, può essere osservata l'inapplicabilità di
massima dell'art. 107 CPC nelle procedure sommarie in materia esecutiva, specie
nelle procedure di rigetto dell'opposizione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
art. 107, m. 3);
che,
con riferimento al contraddittorio così come verbalizzato il 5 marzo 2001, nemmeno
può essere messa in dubbio la salvaguardia del diritto delle parti di essere
sentite, dal momento che il convenuto dovrebbe imputare a sé stesso di non aver
sollevato eccezioni all'istanza di rigetto dell'opposizione, limitandosi a postulare
-senza alcuna garanzia di esito positivo- la sospensione della procedura;
che,
per il rimanente, va anzitutto rilevato che il ricorrente propone per la prima
volta in questa sede diverse eccezioni d'ordine e di merito, ovvero in
contrasto con l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di
addurre solo con l'impugnazione nuovi fatti, prove o eccezioni: ciò che
basterebbe per respingere il ricorso;
che
comunque la principale censura del ricorrente si fonda sulla circostanza di non
essere stato legalmente rappresentato davanti all'autorità giudiziaria urana
che ha emesso la decisione 25 gennaio 2000;
che
giusta l'art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito è fondato su una sentenza
esecutiva di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa
l'esecuzione, l'opposizione è rigettata a meno che l'opponente provi con
documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto, o il termine per il
pagamento è stato prorogato, ovvero dimostri che è prescritto. Inoltre, trattandosi
di una sentenza pronunciata in altro Cantone, l'opponente può eccepire di non
essere stato regolarmente citato o legalmente rappresentato (art. 81 cpv. 2
LEF);
che
comunque, preso atto come il ricorrente non sostenga di non essere stato regolarmente
citato dall'autorità confederata (ciò che peraltro sarebbe stato in evidente
contrasto con la documentazione agli atti), resterebbe l'eccezione di non
essere stato legalmente rappresentato nella stessa circostanza;
che
se è vero che le eccezioni di cui all’art. 81 cpv. 2 LEF non devono essere provate
ma semplicemente allegate dall’escusso (Staehelin, Kommentar zum
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 23 ad art. 81 LEF),
quella in esame può essere sollevata unicamente con riferimento a un eventuale
obbligo di rappresentanza imposto dalla legge del Cantone che emana la
decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo (Staehelin, op.cit.,
n. 29 ad art. 81 LEF);
che
nel caso concreto il ricorrente si è limitato a eccepire la carenza di valida
rappresentanza senza indicare il motivo per il quale avrebbe dovuto essere
rappresentato, né sostenendo l'esistenza di un obbligo di legge in tal senso,
così che la censura risulterebbe del tutto infondata;
che
altrettanto infondata è la censura ricorsuale secondo la quale il giudice di
pace avrebbe violato l'art. 510 lett. c CPC;
che
infatti la procedura di delibazione di cui all'art. 510 CPC è esclusa nel caso
previsto dall'art. 510bis CPC secondo il quale, ove si tratti di pagamento in
denaro, la sentenza di un tribunale confederato costituisce titolo esecutivo ai
sensi dell'art. 81 LEF;
che,
contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, l'art. 510 CPC non si applica
nel caso concreto, non trattandosi di ottenere l'esecuzione di una sentenza
civile, bensì di una procedura di rigetto dell'opposizione basata su una
decisione di condanna al pagamento di una multa;
che
infine le "irregolarità" che il ricorrente sostiene essere state
commesse in suo danno dalle autorità giudiziarie e di polizia del Canton
__________, oltre a non essere motivate, esulano dalle competenze di questa
Camera poiché avrebbero semmai dovuto essere oggetto di impugnativa in quel
Cantone, così come indicato esplicitamente nel dispositivo della sentenza 25
gennaio 2000. Ciò che vale in particolare anche per la ventilata violazione del
diritto di essere sentito del ricorrente che lamenta il mancato accoglimento
della sua domanda di rinvio dell'udienza da parte della Sezione penale del
__________;
che,
a fronte dell'inconcludenza delle censure proposte, il ricorso dev'essere respinto,
con il carico delle spese e della tassa di giustizia al ricorrente (art. 148
CPC), mentre alla controparte, che non ha formulato osservazioni al ricorso,
non vengono assegnate ripetibili.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 20 aprile 2001 __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 120.–, già anticipati dal
ricorrente, rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a:
–
__________.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo del Ticino.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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