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Numero d'incarto:
16.2001.00037
Data decisione, Autorità:
03.09.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00037
Lugano
3 settembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 21 maggio 2001 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 8 maggio 2001 del Pretore del Distretto di Bellinzona
nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con
istanza 9 gennaio 2001 da
(rappr. da __________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'278.25 oltre
interessi a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo
giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto
-
__________ ha lavorato in qualità di cuoco presso l’__________ di __________,
gestita da __________. Il rapporto di lavoro, che ha avuto inizio il 7 febbraio
2000 si è concluso il successivo 30 settembre a seguito della disdetta
notificata dalla datrice di lavoro, ritenuto comunque che dal 27 giugno il
lavoratore è stato inabile al lavoro a causa di malattia. Il salario pattuito
tra le parti ammontava a fr. 4'000.– mensili netti comprensivi delle indennità
per giorni festivi e della tredicesima (doc. 1).
-
Con
istanza 9 gennaio 2001 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 2'278.25. L'importo corrisponde al minor
salario percepito relativamente al periodo 7 febbraio – 30 giugno 2000 (il
salario dovuto ammonterebbe a fr. 21'852.90 lordi mentre quello effettivamente
percepito è di fr. 21'795.–), nonché al pagamento dei giorni festivi (2,35
giorni, pari a fr. 360.30 lordi), dei giorni di riposo (5,9 giorni, pari a fr.
904.65 lordi) e delle vacanze non godute (7.93 giorni, pari a fr. 1’215.90
lordi). La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di nulla
dovere al dipendente che avrebbe anzi beneficiato di un maggior numero di
giorni di riposo e di vacanze rispetto a quelli di sua spettanza.
-
Con
il querelato giudizio il pretore, accertato che per il periodo dal 7 febbraio
al 30 giugno 2000 il lavoratore aveva diritto a 39,4 giorni di riposo e 16,93
giorni di vacanza (per un totale di 56,33 giorni), mentre i giorni festivi
erano già compresi nello stipendio netto di fr. 4'000.– pattuito dalle parti,
ha concluso che l'istante ha usufruito di 45,5 giorni tra riposo e vacanze,
ragione per la quale il saldo dei giorni non goduti, pari a 10,83, devono
essere remunerati dalla convenuta. Basandosi sul salario netto di fr. 4'000.–
riconosciuto all'istante, il primo giudice ha posto a carico della datrice di
lavoro l'obbligo di pagamento di fr. 1'442.67, importo che costituisce la differenza
tra il credito del lavoratore (fr. 20'442.67) e quanto da lui effettivamente
percepito (fr. 19'000.–).
-
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 23 maggio 2001, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone
l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lettere e) e g)
dell'art. 327 CPC. La ricorrente denuncia innanzi tutto di essere stata lesa
nel diritto di essere sentita poiché che il pretore non l'ha diffidata a
munirsi di un patrocinatore ai sensi dell'art. 39 cpv. 2 CPC, nonostante i
presupposti ne fossero evidenti. Nel merito rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove, in particolare le risultanze della
deposizione del teste __________ dalla quale si evincerebbe che l'istante ha
usufruito di tutti i giorni di libero e delle vacanze di sua spettanza, per cui
nulla gli è più dovuto a questo titolo.
Con
osservazioni 30 maggio 2001 la controparte postula la reiezione del ricorso.
- Giusta
l’art. 327 lett. e CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando la parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni.
La
ricorrente ravvisa tale violazione nel fatto che il pretore non l'abbia
diffidata a munirsi di un patrocinatore sin dall'inizio della causa, e ciò
nonostante ella avesse espresso preoccupazioni in tal senso. Afferma che il
mancato ausilio della consulenza di un legale le avrebbe impedito di tutelare
in modo conveniente i suoi interessi, in particolare di contestare
dettagliatamente l'istanza, di proporre prove atte a dimostrare l'infondatezza
della medesima e di far valere in via riconvenzionale le sue contropretese.
Ogni
persona avente l'esercizio dei diritti civili, nonché le società in nome
collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite con atti propri
(art. 38 cpv. 1 CPC). Tale capacità processuale comprende quella di compiere
personalmente tutti gli atti del processo (art. 39 cpv. 1 CPC). Tuttavia,
secondo l'art. 39 cpv. 2 CPC quando il giudice ritiene che una persona non è capace
di proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, la
diffida a munirsi entro un breve termine di un patrocinatore. Tale facoltà del
giudice comporta quindi una restrizione della capacità processuale della parte
e può essere perciò operata solo eccezionalmente. In questo senso, l'intervento
del giudice si giustifica solo in presenza di particolari circostanze,
oggettive o soggettive, che egli valuta facendo capo al suo potere d'apprezzamento
(Rep. 1989 pag. 168, 1988 pag. 376 consid. a rif. cit.; Cocchi/Trezzini,
CPC–TI, ad art. 39, m. 5). In particolare, il solo fatto che una parte sia
sprovvista di patrocinatore non giustifica tale intervento del giudice,
altrimenti il principio della capacità delle parti di compiere personalmente
tutti gli atti del processo sarebbe svuotato di significato. Determinante è
invece la ponderazione delle caratteristiche personali della parte per rapporto
al grado di difficoltà della causa (Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 39,
m. 8 e segg.), apprezzamento che deve avvenire di caso in caso.
In
concreto, sia in considerazione della particolarità della procedura per mercedi
e salari che riserva al giudice una certa facoltà di indagine (art. 417 lett. c
CPC), sia del fatto che la convenuta si è opposta all'istanza e ha comunque
proposto delle prove (documenti e audizione di un teste), è sostenibile
concludere che la ricorrente non ha offerto indizi al primo giudice di non
essere in grado di difendersi adeguatamente, peraltro in un contesto fattuale a
lei noto perfettamente e di una certa semplicità. Né la ricorrente sostiene di
non aver capito la serietà della citazione per la discussione della lite o di
non aver conosciuto la possibilità di essere patrocinata, tant'è che di propria
iniziativa ha fatto capo a tale ausilio processuale, ma solo dall'istruttoria
in poi. Così facendo, essa ha semmai dimostrato di avere di primo acchito soggettivamente
sottovalutato il processo, ponendovi poi parziale, tardivo rimedio; ma di tale
sua decisione iniziale essa non può rendere responsabile il giudice cui non
potevano apparire evidenti sue eventuali difficoltà. Stando così le cose, a
nulla giovano le sue ulteriori allegazioni, rimaste peraltro senza prova, in
particolare in merito a una non meglio definita domanda processuale per indire una
nuova udienza di discussione (ricorso, ad 3). Né può essere disatteso –a
prescindere da ogni considerazione sulla rilevanza processuale– che essa ha
affrontato senza riserve gli ulteriori incombenti della vertenza.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid.
3a).
-
Mentre
non è contestata la quantificazione dei giorni di riposo e delle vacanze di
spettanza del lavoratore così come conteggiati dal pretore (56,33 giorni di cui
39,4 giorni di riposo e 16.93 di vacanze), controverso è il fatto di sapere se
l'istante abbia goduto di tutti questi giorni oppure no.
L'art.
21 n. 1 e 2 del CCNL 98, pacificamente applicabile al rapporto di lavoro in
rassegna (art. 1 CCNL 98), impone al datore di lavoro l'obbligo di provvedere
alla stesura di un piano di lavoro dal quale risultino gli orari di lavoro, i
riposi, i festivi e le vacanze, ritenuto che se egli non adempie a tale
incombenza, in caso di contestazione verrà ammesso come prova il controllo
effettuato dal lavoratore (n. 3), nel senso che spetterà al datore di lavoro
provare che i giorni rivendicati dal lavoratore non sono dovuti. Nel caso di
specie, contrariamente a quanto sostenuto dall'istante, la datrice di lavoro ha
fatto fronte a tale obbligo di controllo, tant'è che per mezzo del __________
ella ha prodotto un calendario dal quale risultano le presenze e assenze del
lavoratore, documento che è stato acquisito agli atti senza opposizione dell'istante.
Di fronte a questo piano di lavoro, per la stesura del quale il CCNL 98 non
impone requisiti particolari, soprattutto trattandosi di una piccola azienda,
spettava al lavoratore provare di non aver beneficiato di tutti i giorni di
riposo e delle vacanze di sua spettanza.
-
A
proposito dei giorni di riposo (2 alla settimana secondo l'art. 16 n. 1 CCNL
98), il primo giudice ha ben fatto riferimento al calendario prodotto dal
__________ e alla deposizione del medesimo, ma senza tener conto che questi ha
specificato come su quel foglio di controllo venissero riportati unicamente i
giorni di riposo prestabiliti, ovvero quelli corrispondenti alla chiusura
dell'esercizio pubblico (martedì e mezza giornata la domenica), mentre la mezza
giornata concordata tra il teste e l'istante non venisse indicata. Orbene,
poiché il teste ha sostenuto, senza essere contraddetto da altri elementi
dell'istruttoria (il piano di lavoro allestito dall'istante, doc. C, dovendo
essere considerato alla stregua di un'allegazione di parte), che per la durata
del rapporto di lavoro il suo collega __________ ha sempre avuto la mezza
giornata di libero alla settimana, bisogna dedurre che questi ha beneficiato
di tutti i giorni di riposo di sua spettanza. Se ne deve concludere che, come
correttamente sostenuto dalla ricorrente, egli non può pretendere nessuna
remunerazione a questo titolo.
-
Per
quanto attiene ai giorni di vacanza rivendicati dall'istante, mentre questi
sostiene di aver usufruito di soli 9 giorni nel mese di giugno 2000 (cfr.
conteggi dallo stesso allestiti, doc. C) rispetto ai 16,93 giorni di sua
spettanza, dal calendario allestito dalla datrice di lavoro si evince che egli
ha beneficiato di 12,5 giorni di vacanza (1 giorno nel corso del mese di marzo
2000, 1,5 giorni nel mese di aprile e 10 giorni nel mese di giugno 2000). Nulla
in particolare dice poi la sentenza impugnata a proposito di sette giorni di
assenza, indicati sul calendario come “malattia senza certificato med.”,
registrati dalla datrice di lavoro nel mese di aprile 2000 (i giorni 17, 19, 20
e 21, nonché 24, 26 e 27) e confermati –ancorché approssimativamente– dal teste
__________ secondo il quale: prima di Pasqua l'istante era rimasto assente
per alcuni giorni, mi sembra cinque. Dopo Pasqua è stato ancora a casa per 4
giorni. L'istante al proposito, da un lato ha ammesso di aver fatto tre
giorni di libero nella settimana tra il 17 e il 23 aprile, mentre non ha mai né
sostenuto, né dimostrato di essere stato realmente ammalato durante gli altri
quattro giorni di assenza, e ciò malgrado il rimprovero su questo punto gli
dovesse essere noto fin dal 6 novembre 2000 (cfr. conteggio inviato per conto
della convenuta al sindacato dell'istante: doc. 2). Ne consegue, per forza di
cose, che gli stessi giorni debbano essere conteggiati quali giorni di assenza
(vacanza o libero o che dir si voglia), di modo che il lavoratore risulta aver
beneficiato di tutti i giorni di riposo di sua spettanza, decadendo ogni suo
credito anche a tale titolo.
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato il titolo di
cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC, ovvero l'arbitraria valutazione
delle prove da parte del primo giudice che ha omesso di considerare le
risultanze della deposizione __________ nonché quelle emergenti da un esame
dettagliato dell'incarto, dev'essere accolto.
Accogliendo
il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC,
la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con la conseguente
integrale reiezione dell'istanza. A dipendenza di quest’esito della causa
diviene superfluo verificare se il giorno 26 giugno 2000 il lavoratore avesse diritto
al pagamento del salario, come preteso dall'istante, o all’indennità per
malattia come sostenuto dalla convenuta.
Il
giudizio sulle ripetibili segue la soccombenza.
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC e la TOA
pronuncia I. Il
ricorso per cassazione 21 maggio 2001 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 8 maggio 2001 del Pretore del Distretto di Bellinzona è
annullata e sostituita dal seguente giudicato:
-
L’istanza
9 gennaio 2001 __________ è respinta.
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia.
verserà alla convenuta fr. 300.– a titolo di ripetibili.
II. Non si prelevano spese, né tassa di giustizia, mentre __________
verserà alla ricorrente un importo di fr. 200.– a titolo di ripetibili.
III. Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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