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Numero d'incarto:
16.2001.00039
Data decisione, Autorità:
08.06.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00039
Lugano
8 giugno 2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso 30 maggio 2001 presentato da
e
contro
la sentenza 16 maggio 2001 del Pretore del Distretto di Riviera
nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 30 giugno 2000 da
e
(patr. dall'avv. __________)
con la quale la parte istante ha chiesto la condanna dei convenuti
in solido al pagamento di fr. 6'000.- oltre interessi e spese nonché il rigetto
in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n__________e __________dell'UEF
di Riviera, domande accolte dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
sentenza 16 maggio 2001 il Pretore del distretto di Riviera, accogliendo l'istanza
presentata da __________ e ____________________ha condannato in solido
__________ e __________ al pagamento di fr. 6'000.- corrispondenti alla penale
dovuta per rottura del contratto concluso con l'istante per la fornitura di
birra all'esercizio pubblico da loro gestito,
mentre ha respinto siccome non provata l'eccezione di estinzione del debito per
compensazione;
che
con atto 30 maggio 2001 __________ e __________ in
liquidazione sono insorti contro il predetto giudizio;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto il contenuto dello scritto 30 maggio 2001 dei ricorrenti non
supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per
cassazione;
che
infatti, invece di indicare a questa Camera le loro critiche alla decisione del
pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o
riguardanti l’applicazione di norme di diritto, i ricorrenti si limitano a
ribadire sommariamente il benfondato della pretesa da loro opposta in compensazione
al credito della parte avversaria, rispettivamente a specificare la quantificazione
di tale credito;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un
eventuale annullamento del giudizio impugnato, peraltro neppure chiesto nel
petitum ricorsuale;
che
la proposta di assunzione di alcuni testi contenuta nel ricorso non è
ammissibile poiché estranea al rimedio della cassazione;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse né spese
per il presente giudizio.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 30 maggio 2001 __________ e __________ in liquidazione è nullo.
-
Non
si prelevano tasse né spese di giustizia.
-
Intimazione
a:
– __________;
__________.
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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