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Numero d'incarto:
16.2001.00041
Data decisione, Autorità:
02.11.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00041
Lugano
2 novembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 25 giugno 2001 presentato da
____________________)
contro
la sentenza 14 maggio 2001 del Giudice di pace del circolo di
Sonvico nella causa civile inappellabile promossa con istanza 20 marzo 2001 nei
confronti di
__________ patr. __________
con la quale l’istante ha chiesto che venisse accertata la validità
della cessione a suo favore del credito pignorato dal convenuto nell'ambito
dell'esecuzione n. __________ dell'UE di Lugano da questi promossa nei
confronti di __________, con conseguente estromissione di questo credito dalla
procedura esecutiva, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati
gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
-
Nell’ambito
dell'esecuzione promossa da __________ von __________ nei confronti di
__________ verso il quale questi rivendicava una pretesa di fr. 225'340.30, è
stato pignorato un credito dell'escusso nei confronti della società __________
di __________basato sul contratto di costituzione di un diritto di superficie
annotato sul fondo n. __________ __________ di proprietà di __________, credito
rivendicato da __________, fratello del debitore (doc. A). Con istanza 20 marzo
2001, nel termine fissatogli dall’UE di Lugano (doc. B), questi ha quindi
promosso nei confronti di __________ von __________ un’azione giudiziaria
giusta l’art. 107 LEF rivendicando di essere titolare del credito che il
fratello vantava nei confronti di ____________________A comprova del suo buon
diritto egli ha prodotto la cessione scritta 1° settembre 2000 (doc. C) con la
quale il fratello __________ gli avrebbe ceduto ogni e qualsiasi pretesa nei
confronti della menzionata società derivante dal citato contratto di
costituzione di un diritto di superficie (doc. B, C e D). Il convenuto si è
opposto alla pretesa avversaria contestando la legittimazione alla
rappresentanza del firmatario dell'istanza in quanto sprovvisto di procura,
mentre nel merito ha eccepito la nullità dell'atto di cessione in quanto
successivo alla domanda di pignoramento e quindi atto a danneggiare i
creditori, ragione per la quale il convenuto ha sollevato l'eccezione di
rivendicazione nei confronti del credito ceduto (art. 285 segg. LEF).
-
Con
il querelato giudizio il giudice di pace (competente in base alla stima del
credito rivendicato operata dall'UE) ha respinto l’istanza non ritenendo
comprovata l'effettiva cessione del credito oggetto del pignoramento
controverso, conclusione alla quale è giunto sulla base di una verifica del
testo della cessione dal quale non può essere dedotta con certezza la data di
sottoscrizione del documento, non potendosi escludere che la stessa sia stata
allestita allo scopo di sottrarre beni del debitore dal pignoramento richiesto
dal convenuto.
-
Con
il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo
con decreto 6 giugno 2001, __________ è insorto contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e) e g) dell’art. 327 CPC. Il ricorrente lamenta innanzi tutto la
lesione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il primo giudice si
è rifiutato di assumere prove richieste (richiamo di incarti presso l'UE di
Lugano) senza darne alcuna spiegazione; nel merito rimprovera al giudice di
pace di aver arbitrariamente valutato la cessione scritta 1° settembre 2000 con
motivazioni che non hanno trovato nessun riscontro nelle risultanze
istruttorie.
Con
osservazioni 20 giugno 2001 la controparte ha postulato la reiezione del gravame.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid.
3a).
-
Nell’ambito
di un pignoramento, se i beni pignorati sono in possesso del debitore, spetta
al terzo rivendicante promuovere un’azione giudiziaria volta ad accertare il
suo diritto (art. 107 cpv. 5 LEF). Oggetto di un'azione di rivendicazione non è
solo la proprietà di una cosa ma anche, come in concreto, la titolarità di un
credito (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, 2000, n. 93 ad art. 106 LEF). L’onere della prova del
diritto compete al terzo rivendicante in applicazione del principio generale
dell’art. 8 CC (Ammon / Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs und
Konkursrechts, 1997, § 24, n. 65; Brügger, SchKG – Schweizerische Gerichtspraxis
1946–1984, 1984, art. 107, N. 28; Gilliéron, Poursuite pour dettes,
faillite et concordat, 1993, pag. 211; Rep 1982, 204).
-
Nel
caso di specie, a comprova della sua titolarità sul credito pignorato,
l'istante ha prodotto la cessione sottoscritta unitamente al fratello Werner il
1° settembre 2000 (doc. C). Questa cessione è sicuramente valida essendo stata
allestita in forma scritta, sottoscritta dal cedente e indicante in modo
sufficientemente chiaro l'oggetto della cessione e la volontà del creditore di
cedere il suo credito, unici requisiti richiesti ai fini della validità
dell'atto come tale (Girsberger, in Commentario di Basilea, ed. 2, art.
165 CO, N. 2), non essendo invece necessaria e determinante la data sull'atto
di cessione (Girsberger, op.cit., ibidem, N. 5).
Nel
caso specifico di un'azione di rivendicazione basata sull'art. 107 LEF, la
cessione è un atto idoneo a legittimare il diritto del terzo rivendicante sul
credito pignorato (Gilliéron, Commentaire, n. 217 ad art. 106 LEF),
ragione per la quale la cessione prodotta dall'istante è di principio
sufficiente a legittimare il suo credito, rispettivamente a escludere il
medesimo dal pignoramento eseguito presso il debitore del convenuto.
L'incertezza circa la data di sottoscrizione dell'atto è solo apparente poiché,
al più tardi il 3 settembre 2000 –quindi prima del pignoramento avvenuto il 19
ottobre 2000 (cfr. consid. 5 sentenza CEF, doc. 8)– la cessione era stata
perfezionata, essendo stata trasmessa in quella data all'UE di Lugano
debitamente sottoscritta dalle parti (cfr. doc. D).
- L'accertata
validità della cessione di credito sottoscritta dai fratelli __________ non
comporta comunque eo ipso l'annullamento della sentenza impugnata, non
essendone dati comunque i presupposti. Infatti, va rilevato che l'annullamento
di una decisione si giustifica solo se essa è in sé arbitraria nel risultato e
non solo nella motivazione (DTF120 Ia 369 consid. 3a).
A
sostegno dell'opposizione all'istanza, il convenuto ha in particolare sollevato
l'eccezione revocatoria sulla base dell'art. 285 LEF, eccezione proponibile
anche nell'ambito di un'azione di rivendicazione quale quella che ci occupa (Staehelin
A., in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998,
SchKG II, art. 106 LEF, N. 4; Staehelin D., in Comm. cit., SchKG III,
art. 285, N. 28 e art. 289, N. 4). Secondo la lettera dell'art. 285 cpv. 1 LEF,
scopo della revocazione è quello di assoggettare all'esecuzione i beni che le
sono stati sottratti –in genere– in seguito a donazione e a disposizioni a
titolo gratuito nell'anno precedente il pignoramento o la dichiarazione di fallimento
(art. 286 cpv. 1 LEF). Per quanto riguarda la legittimazione, la revocazione è
data ai creditori che abbiano ottenuto un attestato provvisorio o definitivo di
carenza di beni dopo il pignoramento (art. 285 cpv. 2 n. 1 LEF). I presupposti
per sollevare la revocazione in via d'eccezione sono gli stessi richiesti a chi
propone l'analoga azione (Comm. cit., art. 106 LEF, N. 4; art. 289, N.
4).
Nel
caso concreto, osservando che il ricorrente –nemmeno a titolo subordinato– non
affronta il tema della revocazione, vale tuttavia la pena di constatare la
presenza agli atti del verbale di pignoramento 20 agosto 2000 (doc. 4) di cui
il ricorrente non ha mai contestato la qualità di attestato provvisorio di
carenza di beni in conformità con l'art. 115 cpv. 2 LEF, senza necessità di
disamina della fattispecie a dipendenza del tipo di attestato di carenza di
beni prodotto.
-
Ancorché
il ricorrente non vi faccia riferimento in questa sede, la cessione sulla quale
egli si fonda ne offre giustificazione nell'esistenza di debiti fra le parti di
quell'atto (doc. C, n. 2). Orbene, tra le ulteriori condizioni per l'esercizio
dell'eccezione di revocazione, oltre a quella pacificamente realizzata della
cessione contestata siccome avvenuta nell'anno precedente il pignoramento,
questa dev'essere equiparabile a una donazione o ad altra disposizione a titolo
gratuito (art. 286 LEF): in altre parole, deve trattarsi di un atto compiuto
senza alcuna controprestazione o senza controprestazione equivalente. Al
proposito può ancora essere osservato che, non avendo l'istante provato
l'esistenza di precedenti debiti del fratello nei suoi confronti, la cessione
del credito rivendicato dall'istante appare avvenuta a titolo gratuito; si
volessero tuttavia ammettere tali debiti, non vi sarebbe motivo per ritenere
che la cessione di credito non sarebbe revocabile in virtù dell'art. 287 cpv. 1
cifra 2 LEF (cfr. Schüpbach, Droit et action révocatoires, 1997, art.
287 LEF, n. 8). Ciò che induce a concludere per il benfondato dell'eccezione
revocatoria e per la reiezione dell'azione di rivendicazione in esame. In
quanto fondato sull'art. 327 lett. g CPC, il ricorso va pertanto respinto.
Il ricorrente censura la sentenza del giudice di pace anche per non aver
richiamato determinati incarti esecutivi da lui indicati in sede di
contraddittorio. Lamenta perciò di essere stato leso nel proprio diritto di
essere sentito.
In
effetti si tratterebbe del motivo di cassazione previsto dall'art. 327 lett. e
CPC, pacifico il fatto che il rifiuto ingiustificato di mezzi di prova
precisamente offerti può costituire lesione dell'accennato principio
fondamentale del processo (art. 29 cpv. 2 Cost). Sennonché in concreto, a
prescindere dal fatto che già in prima sede non sia stato evidenziato il motivo
di quei richiami, trattandosi di procedure esecutive che concernono –in parte
almeno– persone estranee alla presente controversia (doc. E, F e G), è
determinante in questa sede che il ricorrente non motiva la pretesa rilevanza
delle prove documentali mancanti, se non alludendo genericamente alla circostanza
che tra i fratelli vi sono rapporti finanziari (ricorso, punto
1); affermazione peraltro mai allegata davanti al giudice di pace e quindi
estranea al processo (art. 78 CPC) dove l'istante ha invece impostato la sua
pretesa unicamente sulla questione della validità formale e sostanziale
della cessione (argomenti ulteriori della parte istante). Infatti, affinché
la censura ricorsuale possa essere –prima ancora che accolta– debitamente
verificata, il giudice deve conoscerne lo scopo, tenuto conto che uno dei
presupposti per l'ammissione di mezzi di prova è la rilevanza dei fatti che per
quel mezzo intendono essere chiariti (art. 184 cpv. 1 CPC), ossia –in altre parole–
la pretesa relazione di idoneità e di necessità tra il fatto da dimostrare e le
prove offerte. Pertanto, a fronte di tale carente motivazione si deve
senz'altro concludere alla reiezione della censura (Cocchi / Trezzini,
CPC–TI, art. 327, m. 10), se non alla sua inammissibilità ai sensi dell'art.
329 CPC.
Tasse
e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 25 maggio 2001 __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 130.–
b)
spese fr. 20.–
fr. 150.–
già
anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla
controparte fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a:
__________.
Comunicazione alla
Giudicatura di pace del circolo di Sonvico.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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