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Numero d'incarto:
16.2001.00042
Data decisione, Autorità:
18.09.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00042
Lugano
18 settembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 1° giugno 2001 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 15 maggio 2001 del Pretore della giurisdizione di
Mendrisio nord nella causa a procedura speciale in materia di locazione
promossa con istanza 21 febbraio 2001 nei confronti di
con
la quale l'istante ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento
di fr.
1'881.85
oltre accessori a titolo di spese accessorie e risarcimento danni, domanda
respinta
dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
l'istanza in esame la ricorrente aveva convenuto in giudizio i conduttori di un
appartamento di tre locali loro locato dalla Comunione ereditaria fu __________
in uno stabile di Coldrerio per ottenere il pagamento dell'importo di fr.
1'873.85 a titolo di spese accessorie arretrate e di risarcimento danni;
che
con sentenza 15 maggio 2001 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio–Nord ha
respinto l’istanza, non avendo ritenuto provati i crediti dell'istante;
che
con ricorso 1° giugno 2001 __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l’annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle
lettere e) e g) dell'art. 327 CPC;
che
al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che
alla vertenza che oppone le parti, in quanto basata su pretese derivanti da un
rapporto di locazione, sono applicabili le norme di procedura degli art. 404
segg. CPC;
che
giusta l’art. 411 cpv. 2 CPC il termine per impugnare una decisione emanata
nell’ambito della procedura speciale per le controversie in materia di
locazione, è di 10 giorni e decorre dal giorno successivo a quello
dell’intimazione della sentenza (art. 131 cpv. 1 CPC);
che
poiché, per stessa ammissione della ricorrente, la sentenza dedotta in cassazione
le è stata notificata il 16 maggio 2001, il ricorso spedito il 1° giugno 2001
(cfr. timbro postale) è tardivo;
che
alla controparte non vengono assegnate ripetibili di questa sede non avendo
formulato osservazioni al ricorso.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, in particolare gli art. 404 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 1° giugno 2001 __________ è irricevibile in
quanto tardivo.
-
La
tassa di giustizia e le spese in complessivi fr. 100.–, già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio–Nord.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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