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Numero d'incarto:
16.2001.00082
Data decisione, Autorità:
30.10.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00082
Lugano
30 ottobre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 24 ottobre 2001 presentato da
contro
la sentenza 17 ottobre 2001 del Pretore del Distretto di Vallemaggia
nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 11
giugno 2001 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto l'annullamento della decisione 15
maggio 2001 dell'Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Minusio
che ha dichiarato valida la disdetta del contratto notificata dal convenuto il
18 marzo 2001, domanda respinta dal primo giudice che ha confermato la validità
della disdetta;
ricorrente l'istante il quale, con atto ricorsuale 14 ottobre 2001,
ha chiesto l'annullamento del giudizio impugnato con il conseguente
annullamento della decisione dell'Ufficio di conciliazione,
considerato che
sono appellabili le sentenze riguardanti le procedure il cui valore di causa è
superiore ai fr. 8'000.- mentre contro quelle di valore inferiore è ammesso il
solo ricorso per cassazione (art. 411 cpv. 1 e 13 LOG);
che
secondo l'art. 8 CPC il valore delle controversie sulla validità e sulla
continuazione di una locazione si determina cumulando i canoni relativi al
periodo controverso;
che
nel caso di specie, il contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 6
febbraio 2001 (con inizio al 7 febbraio 2001) prevede la possibilità di disdire
il medesimo la prima volta per il 7 febbraio 2006, termine contrattuale al
quale il ricorrente intende attenersi contestando la validità della disdetta
notificata dal conduttore il 18 marzo 2001;
che
siccome la pigione annua pattuita dalle parti ammonta a fr. 3'000.- (cfr.
contratto di locazione), il valore litigioso corrisponde a fr. 15'000.-;
che
pertanto l'unico rimedio possibile contro la sentenza 17 ottobre 2001 con la quale
il Pretore del Distretto di Vallemaggia si è pronunciato sulla validità della
disdetta, rispettivamente sulla durata del rapporto di locazione concluso dalle
parti, è l'appello;
che
un atto formulato come ricorso per cassazione non é nullo ma può essere esaminato
come appello se questa è la forma corretta ed ammissibile dell'impugnativa,
anche se manca la dichiarazione esplicita di appellare e le domande precise (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 307, m. 22);
che
il ricorso va quindi trasmesso d'ufficio alla II CCA per sua competenza (art.
126 CPC).
Per
i quali motivi
decreta: 1. Il
ricorso per cassazione 12 ottobre 2001 __________ è trasmesso per competenza
alla Seconda Camera civile del Tribunale d'appello.
§. Esso verrà
deciso come appello.
- Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Vallemaggia e alla Seconda Camera civile con la trasmissione
dell’intero incarto.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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