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Numero d'incarto:
16.2001.48
Data decisione, Autorità:
10.07.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00048
Lugano
10 luglio
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, vicepresidente
Epiney-Colombo e G. Bernasconi
(in sostituzione dei giudici Chiesa e
Giani, assenti)
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 6
luglio 2001 presentato da
rappr. dall'__________
contro
la sentenza 26 giugno 2001 del Pretore del Distretto
di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e
fallimenti promossa con istanza 16 maggio 2001 da
patr. dallo Studio legale __________
con la
quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta dall'escusso al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta
dal primo giudice;
ricorrente
l'escussa la quale, con atto ricorsuale 6 luglio 2001, ha richiesto la
cassazione del giudizio impugnato con la conseguente integrale reiezione
dell'istanza;
considerato che
il ricorso per cassazione è proponibile contro le sentenze emanate dai pretori
in procedure sommarie di rigetto dell'opposizione il cui valore non raggiunge
l'importo di fr. 8'000.- (art. 16 cpv. 1 LALEF);
che
per importi superiori è dato il rimedio dell'appello da proporsi alla Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello (art. 18 LALEF);
che
pertanto l'unico rimedio possibile contro la sentenza 26 giugno 2001 con la
quale il Pretore di Lugano, sezione 5 si è pronunciato su una domanda di
rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo di fr. 15'128.- oltre
accessori, è l'appello;
che
un atto formulato nella forma del ricorso per cassazione non é nullo ma può
essere esaminato come appello se questa è la forma corretta ed ammissibile
dell'impugnativa, anche se manca la dichiarazione esplicita di appellare e le
domande precise (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 307, m. 22);
che
il ricorso va quindi trasmesso d'ufficio alla CEF per sua competenza (art. 126
CPC).
Per i quali motivi
decreta: 1. Il ricorso per cassazione 6 luglio 2001 di __________ è
trasmesso per competenza alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello
§.
Esso verrà deciso come appello.
- Intimazione:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 e alla Camera di esecuzione e
fallimenti con la trasmissione dell’intero incarto.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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