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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2001.50
Data decisione, Autorità:
18.09.2001, CCC
Incarto n.
16.2001.00050
Lugano
18 settembre
2001/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il "ricorso" 5 luglio 2001 presentato da
Contro
la sentenza 25 giugno 2001 del Segretario assessore della Pretura
della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura speciale in materia
di contratto di lavoro promossa con istanza 4 aprile 2000 da
(rappr. dall'__________)
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 5'980.85 oltre
interessi a titolo di pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo
giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con
istanza 4 aprile 2000 __________ a ha convenuto in giudizio la ditta __________
di __________, presso la quale ha lavorato in qualità di aiuto contabile, al
fine di ottenere il pagamento di fr. 5'980.85 corrispondenti al salario
relativo al mese di dicembre 1999 e alla tredicesima per il 1999, pretesa alla
quale la convenuta si è opposta contestando la tempestività della disdetta
notificata dal lavoratore, la cui partenza prematura le avrebbe cagionato un
danno pari a fr. 5'848.60 che ha opposto in compensazione;
che
con sentenza 25 giugno 2001 il segretario assessore ha accolto l'istanza limitatamente
a fr. 5'650.- lordi oltre interessi del 5% dal 31 dicembre 1999;
che
con scritto 5 luglio 2001 __________ ha espresso la propria intenzione di impugnare
il predetto giudizio ritenuto che "il ricorso verrà dettagliatamente
motivato al rientro del nostro legale dalle vacanze";
che
contrariamente a quanto preannunciato da __________, entro il termine ricorsuale
di 10 giorni dalla notifica della sentenza (art. 398 cpv. 1 per il rinvio di
cui all'art. 418 CPC), a questa Camera non è pervenuta nessuna motivazione del
ricorso;
che
giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato
valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di
diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il
motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che
nel caso concreto, la dichiarazione di ricorso 5 luglio 2001 della ricorrente,
unico atto pervenuto a questa Camera, non supera la soglia imposta dalla
procedura per essere trattata come ricorso per cassazione;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione
in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere
con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte
per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato.
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. e per le spese l'art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 5 luglio 2001 di __________ è nullo.
-
Il
presente giudizio è esente da tasse e spese.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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