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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.78
Data decisione, Autorità: 21.02.2002, CCC
Incarto n. 16.2001.00078
Lugano 21 febbraio 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 25 settembre 2001 presentato da
contro
la sentenza 19 settembre 2001 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 29 maggio 2001 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di Lit. 800'000 oltre fr. 50.– e le spese a titolo di risarcimento danni, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 29 maggio 2001 __________ ha convenuto in giudizio la __________ sita nel __________ di __________, al fine di ottenere il pagamento di Lit. 800'000 corrispondenti al valore di un coprimaterasso che l'istante sostiene essere stato danneggiato durante le operazioni di lavaggio da parte della convenuta;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, preso atto del riconoscimento delle proprie responsabilità da parte della convenuta che si è limitata a contestare l'ammontare del danno, ha accolto l'istanza limitatamente a Lit. 400'000 oltre fr. 50.– per le spese di lavaggio;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento: la ricorrente si duole del mancato integrale accoglimento della sua pretesa risarcitoria ritenendo arbitraria la quantificazione del danno effettuata dal primo giudice;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono i presupposti processuali, in particolare la capacità delle parti (art. 97 cifra 4 CPC);
che la capacità processuale è riconosciuta alle persone fisiche e alle persone giuridiche (art. 38 CPC) come espressione dell'esercizio dei diritti civili (art. 12 CC);
nel caso di specie la convenuta __________ non risulta avere personalità giuridica propria, in particolare non essendo iscritta a Registro di commercio in nessuna delle forme consentite, né conoscendosene persone fisiche responsabili qualora si trattasse di ditta individuale;
che pertanto questa Camera non può che accertare d’ufficio la nullità dell’intero procedimento svoltosi dinanzi al giudice di pace, in particolare dell'istanza e della sentenza, destinate a un’entità che difetta della capacita processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. In evasione del ricorso per cassazione 25 settembre 2001 di __________ è accertata la nullità dell'istanza 29 maggio 2001 e di tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 19 settembre 2001 del Giudice di pace del Circolo di Agno.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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