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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2001.83
Data decisione, Autorità: 15.03.2002, CCC
Incarto n. 16.2001.00083
Lugano 15 marzo 2002/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 ottobre 2001 presentato da
contro
la sentenza 2 ottobre 2001 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 21 febbraio 2001 da
rappr. dal __________
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 1'517.15 oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 21 febbraio 2001 la ditta di trasporti __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1'517.15 a saldo della fattura emessa il 6 settembre 1999 per l'incasso dell'IVA dovuta da quest'ultimo su un acquisto di merce effettuato presso la ditta di arredamenti __________ di __________ e del cui sdoganamento essa si era occupata. Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver conferito un qualsiasi incarico alla ditta istante, le operazioni di sdoganamento della merce acquistata presso la ditta __________ dovendo essere effettuate da quest'ultima con la quale era stata pattuita la consegna "franco destino sdoganato IVA esclusa" (cfr. fattura 1° settembre 1999 prodotta dall'istante).
Con il querelato giudizio il primo giudice, sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto l'istanza. In sostanza ha considerato che, nonostante non vi sia stata nessuna pattuizione fra le parti, l'istante ha effettivamente sopportato nell'interesse del primo il pubblico tributo di cui chiede in causa la rifusione.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver accolto l'istanza nonostante l'accertata assenza di qualsiasi pattuizione tra le parti relativamente alle operazioni di sdoganamento della merce acquistata presso la __________, operazioni che -secondo gli accordi- avrebbero dovuto essere assunte dalla venditrice e non dall'istante con la quale non vi è stato nessun tipo di rapporto giuridico. Nello stesso senso afferma -almeno in questa sede- che il rappresentante della venditrice gli avrebbe confermato di aver provveduto lui allo sdoganamento e al pagamento dell'IVA (ricorso, pag. 3).
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Preliminarmente si osserva che la documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di produrre in questa sede nuovi mezzi di prova.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi: per essere definita arbitraria una violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile, così che è possibile scostarsi da questa scelta solamente se la soluzione censurata appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
Pacifica in causa l'assenza di pattuizioni fra le parti, la decisione impugnata non è comunque arbitraria sia perché trova sostegno nella documentazione prodotta, sia perché è sostenibile in diritto. In particolare, la pattuizione con la ditta __________, così come indicata nell'accennata fattura 1° settembre 1999, era quella che, esclusa l'imponibilità in Italia, trattandosi di merce destinata all'esportazione (doc. cit., in calce), la consegna dei mobili (ossia il luogo dell'adempimento per la venditrice) era indicato al destino, ossia al domicilio svizzero dell'acquirente, tuttavia IVA esclusa, ciò che non può significare altro che l'esclusione di quell'imposta dalle prestazioni della venditrice. D'altra parte, l'istante ha provato di aver provveduto a quel pagamento -corripondente all'IVA- in quanto riferito a quella stessa fornitura di mobili, dichiarata alla Dogana svizzera lo stesso 1° settembre da parte di __________, e trasportata su un autocarro della venditrice. Ciò che attesta non solo l'importo del credito, ma anche l'esecuzione delle pratiche di sdoganamento da parte dell'istante, verosimilmente (ma non è rilevante) così incaricata da __________. Né è messo in dubbio che contribuente nei confronti dell'Amministrazione federale delle dogane, ossia debitore dell'imposta, sia per legge il convenuto. Infatti, l'imposta sull'importazione qui in discussione, è dovuta sulla base dell'art. 73 della Legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto e nasce simultaneamente nonché a carico della stessa persona soggetta all'obbligo di pagare il dazio (art. 75 cpv. 1 e 78 LIVA), laddove il pagamento del dazio, che comprende i diritti e le spese inerenti le operazioni doganali (art. 10 Legge federale sulle dogane), compete alle persone per conto delle quali le merci sono state importate (art. 13 della stessa legge).
Inoltre, il pagamento di questi tributi all'autorità doganale svizzera deve di regola avvenire in contanti (art. 61 cpv. 1 LD) subito dopo ultimate le operazioni doganali (art. 62 cpv. 1 LD). Ciò che in pratica dice che, venendo meno quei pagamenti, la merce non verrebbe sdoganata. Ma allora l'intervento dell'istante che ha versato all'autorità fiscale null'altro che quanto dovuto dal convenuto per poter ottenere la fornitura e lo sdoganamento della merce e che gliene chiede ora la rifusione potrebbe ben costituire una gestione d'affari senza mandato (un quasi-mandato: cfr. Weber, in Comm. di Basilea, ed. 2, premesse agli art. 419 - 424 CO, N. 2), preso atto che l'attività dell'istante è stata resa nell'esclusivo interesse del convenuto (art. 419 CO), che la prestazione non era soltanto utile, ma era oggettivamente richiesta dagli interessi di questi e che in sé il pagamento dell'imposta all'autorità doganale non era, né è contestata dal medesimo contribuente (Weber, op. cit., art. 419 CO, N. 10 e N. 11). Situazione giuridica che dà diritto al gestore di chiedere alla controparte la rifusione di tutte le spese necessarie o utili, imposte dalle circostanze, sulla base dell'intervenuto arricchimento di chi ha goduto della prestazione (Weber, op. cit., premesse, N. 14; art. 422 CO, N. 8).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 22 ottobre 2001 di __________ è respinto.
La tassa di giustizia e le spese del presente giudizio per
complessivi fr. 100.--, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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