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Numero d'incarto:
16.2001.91
Data decisione, Autorità:
12.04.2002, CCC
Incarto n.
16.2001.00091
Lugano
12 aprile
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 23 novembre 2001 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 2 novembre 2001 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3 nella causa a procedura inappellabile
promossa con istanza 4 novembre 1997 da
(patr. dallo studio legale __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'407.30 oltre
accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla
convenuta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo
giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Nel
1996 la ditta __________ e __________ hanno concluso un contratto d'appalto
avente per oggetto l'esecuzione di alcuni lavori presso la casa di abitazione
di quest'ultima a __________, e meglio “opere d’impianto sanitario (escluso
apparecchi sanitari e relativi allacciamenti) e “opere d’impianto riscaldamento
centrale” nel piano mansardato dell'abitazione, il tutto per una mercede
forfetaria di fr. 7'400.– IVA inclusa (doc. B). Per questi lavori, che a
seguito di divergenze insorte tra le parti non sono stati portati a termine
dalla ditta appaltatrice, la committente ha versato un acconto di fr. 5'000.–,
importo che le parti di comune accordo hanno considerato a saldo dei lavori
oggetto dell'offerta (doc. W e X). Il 16 agosto 1996 la ditta istante ha emesso
due fatture: n. __________ di fr. 3'806.95 per lavori eseguiti alla centrale
termica e nell'appartamento al piano terreno (cfr. doc. C e allegati), rispettivamente
n. __________ per interventi eseguiti nel locale cucina e nella sala da bagno,
definiti di risanamento dell'impianto sanitario (sostituzione di un rubinetto e
riparazioni varie, cfr. rapporto di lavoro di cui al doc. D), il tutto per un
totale di fr. 4'407.30, importo per l'incasso del quale essa presenta l'istanza
in esame. La convenuta si è opposta alla domanda, contestando di aver ordinato
i lavori fatturati e sostenendo che ogni intervento dell'istante era comunque
compreso nel contratto iniziale.
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore, viste le prove testimoniali e
peritali assunte, ha integralmente accolto l'istanza. In particolare si è
fondato sull'accertamento che le opere elencate nelle fatture controverse non
erano contemplate nel contratto forfetario.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. Oltre a osservazioni concernenti le motivazioni più delle
conclusioni della decisione impugnata, la ricorrente rimprovera al primo
giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie ed erroneamente
applicato il diritto sostanziale, ritenendo provata la pretesa dell'istante
sulla base di una perizia incompleta e inconcludente. Contestato è in
particolare il fatto che il primo giudice si sia attenuto acriticamente alle
indicazioni del perito –comunque carenti sulla quantificazione delle
prestazioni eseguite in base al contratto iniziale– anziché basarsi sul
contenuto delle pattuizioni intervenute tra le parti secondo le quali tutto
quanto non espressamente escluso dal primo appalto (doc. B: impianti sanitari e
relativi allacciamenti), doveva essere compreso nella mercede pattuita di fr.
7'400.–, ciò che varrebbe in particolare per le opere indicate nelle fatture
doc. C e D; le rispettive prestazioni non sarebbero comunque mai state
separatamente richieste dalla committente malgrado la sottoscrizione di
bollettini a regia, ritenuto inoltre che a proposito della seconda fattura
l'istante non ha neppure provato l'effettiva esecuzione dei lavori esposti. In
altre parole la ricorrente sostiene che la prova peritale non avrebbe dovuto
essere presa in considerazione poiché non spiega i motivi per escludere le
opere controverse dalla pattuizione iniziale. Lamenta infine la mancata
effettuazione di un nuovo sopralluogo, prova ammessa in sede di udienza
preliminare.
Con
osservazioni 14 gennaio 2002 la controparte postula la reiezione del gravame.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi:
per essere definita arbitraria una violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile,
così che è possibile scostarsi da questa scelta solamente se la soluzione
censurata appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF
126 I 170 consid. 3a).
-
Va
anzitutto rilevato che il tema del contendere non è quello dell'entità delle
opere effettivamente prestate dall'istante sulla base degli accordi contenuti
nel doc. B e fatturate il 30 settembre 1996 (doc. G), bensì il fatto di sapere
se i lavori fatturati il 16 agosto 1996 e menzionati nei relativi rapporti di
lavoro (doc. C e D), fossero o meno compresi in quelli oggetto dell'offerta
iniziale e del prezzo forfetario. A dipendenza di quest'oggetto della lite, chiaramente
desumibile dall'istanza e dal riassunto scritto di risposta, deve essere
preliminarmente decisa l'irricevibilità delle censure ricorsuali con le quali
la ricorrente vorrebbe, per la prima volta in questa sede e quindi tardivamente
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), mettere in discussione il valore e l'entità
delle opere effettivamente prestate dall'istante sulla base dell'offerta doc. B
e oggetto della fattura 30 settembre 1996 (doc. G). Altrettanto dicasi per la
contestazione, mai sollevata in precedenza, circa l'effettiva esecuzione da
parte dell'istante di tutte le prestazioni fatturate, in particolare quelle
oggetto del doc. D.
-
La
ricorrente, senza addurre il pregiudizio che gliene sarebbe conseguito, rimprovera
al segretario assessore di non aver proceduto alla prova del sopralluogo, ammessa
in sede di udienza preliminare, ciò che considera costituire motivo di cassazione
(punto 16.1). Sennonché, a prescindere dalla circostanza (non priva di significato)
che le parti hanno partecipato a ben due sopralluoghi indetti dal perito giudiziario
(cfr. perizia, pag. 3 e 4), l'omissione del giudice è sicuramente sanata dal
comportamento delle parti delle quali nessuna (quindi nemmeno la ricorrente),
citata per il dibattimento finale, ha rilevato l'incompletezza dell'istruttoria,
così come effettivamente stabilita in sede di prima udienza. Ciò che equivale a
una tacita modifica dell'ordinanza sulle prove, dal momento che –in linea di
principio, ogni ordinanza ha tale caratteristica (art. 95 cpv. 2 CPC; Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, ed. 3, pag. 281). Sarebbe comunque contrario
alla buona fede nel processo il rilievo di un'omissione del giudice in sede di
impugnazione, quando la parte interessata ha a sua volta omesso di intervenire
tempestivamente a salvaguardia dei propri interessi, passando ad atti
successivi del processo (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, art. 95, m.
3).
-
Per
quanto riguarda la principale censura in discussione, contrariamente a quanto
preteso dalla ricorrente, la conclusione del segretario assessore, che ha fatto
propria la tesi di parte istante secondo la quale le fatture controverse
concernono altri e diversi lavori rispetto all'appalto iniziale, non è
arbitraria. Gli estremi del rimedio di cassazione di cui all’art. 327 lett. g
CPC sono infatti dati unicamente contro la sentenza che contiene una
valutazione delle prove insostenibile e sconfessata dalle stesse risultanze
istruttorie, mentre non è arbitraria una decisione che trova riscontro anche
solo in determinate prove (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, ad art. 327, m.
27). Nel caso concreto, la conclusione del primo giudice non trova riscontro
solo formale nella perizia giudiziaria (cfr. risposta ai quesiti n. 2 e 3 e ai
controquesiti n. 10 e 11), ma può fondarsi su quegli accertamenti –nell'ambito
del potere d'apprezzamento delle prove riservato al giudice (art. 90 CPC)–
anche perché il perito ha distinto i lavori di cui alle fatture controverse dai
lavori preventivati a forfait sulla base dei rilevamenti operati in
contraddittorio in occasione dei due citati sopralluoghi tecnici (perizia,
risposta 2), dando inoltre una descrizione dettagliata degli uni e degli altri
interventi (perizia, risposta 3). D'altra parte, va ancora rilevato che per
mettere in dubbio una perizia giudiziaria occorre che ne sia provata
l'inconcludenza o la contraddittorietà degli accertamenti con elementi di fatto
o con principi fondamentali della materia specifica (Cocchi/ Trezzini,
op.cit., art. 253 CPC, m. 6). Per contro, in concreto, la ricorrente non ha
fornito nessun indizio per mettere in dubbio le risultanze del rapporto
peritale, né v'è motivo per ritenere che le conclusioni dell'esperto non siano
attendibili. Inoltre, sul punto litigioso, il referto è confortato da altre
prove, in particolare dalle testimonianze __________ e __________ che
confermano la richiesta della convenuta relativa all'esecuzione di lavori supplementari
non previsti inizialmente. Il teste __________, esplicito al proposito, ha in
particolare confermato che i lavori di cui ai doc. C e D, eseguiti al piano
terreno e al primo piano, non erano previsti nell'offerta iniziale (doc. B),
allestita unicamente per gli interventi nel locale mansarda.
A
fronte di queste risultanze non è possibile contrapporre la soggettiva versione
dei fatti offerta dalla ricorrente, ossia che tutte le prestazioni dell'istante
fossero comprese nella mercede di fr. 7'400.– eccezion fatta per quelle
espressamente escluse nell'offerta doc. B (apparecchi sanitari e relativi
allacciamenti).
- Alla
luce di quanto esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di
cassazione invocato, in particolare non quello dell'arbitraria valutazione
delle risultanze istruttorie da parte del primo giudice, deve essere respinto
con il carico di tasse, spese e ripetibili alla parte soccombente (art. 148
CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 23 novembre 2001 di __________ è respinto.
- Le
spese del presente giudizio, consistenti:
a)
tassa di giustizia fr. 150.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
200.–
già
anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.
- Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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