AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
16.2002.107
Data decisione, Autorità:
18.07.2003, CCC
Incarto n.
16.2002.107
Lugano
18 luglio
2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13
dicembre 2002 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 2 dicembre 2002 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura
sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti
promossa con istanza 29 aprile 2002 da
patr. dallo
studio legale __________
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda
accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in
diritto:
Con istanza 29 aprile 2002 il __________ ha chiesto il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli
per l'incasso di fr. 6'591.95, corrispondenti alla metà dei contributi di
miglioria per opere pubbliche relativi ai fondi n. __________ e __________ RFD
di __________ di cui è comproprietario -in ragione di un mezzo- con la moglie,
e di fr. 384.55 per interessi conteggiati fino al 15 agosto 1999. L’ente pubblico ha prodotto tra l'altro: il documento di notifica
30 giugno 1993 di un estratto del prospetto dei contributi relativo ai fondi
indicati (che carica ai coniugi __________ contributi per complessivi fr.
17'510.-) con l'indicazione della possibilità e dei termini d'impugnazione
(doc. B), e lo scritto 14 giugno 1994 (doc. C) con cui è stata comunicata al
convenuto (come a tutti i contribuenti interessati dall'opera) la riduzione
dell'ammontare dei contributi a complessivi fr. 12'257.- per entrambi i
coniugi.
Il
convenuto si è opposto all'istanza contestando innanzi tutto la validità del PE
siccome il medesimo non indica il titolo esecutivo sul quale il procedente
fonda la propria pretesa. Egli, inoltre, contesta la validità del titolo
prodotto (doc. B) in quanto carente dell'attestazione di passaggio in giudicato
con riferimento all'importo posto in esecuzione, e nega l’esigibilità del credito
a dipendenza dell'intervenuta perenzione del diritto del Comune di procedere
all'imposizione dei contributi di miglioria, ciò che oltre tutto renderebbe la
richiesta di pagamento contraria alla buona fede. Eccepisce infine la
prescrizione del credito e contesta la chiave di riparto del contributo.
-
Con il querelato giudizio il segretario assessore, ritenuta
improponibile l’eccezione di nullità del precetto esecutivo, ha accertato la
presenza di un valido titolo esecutivo nella notifica 30 giugno 1993
dell’istante, considerando sufficiente l'attestazione di passaggio in giudicato
figurante sulla medesima. Il primo giudice ha respinto anche le altre eccezioni
dell'escusso, considerando in particolare estranea alla procedura esecutiva la
questione della perenzione del diritto di imposizione dell'ente pubblico, così
come quella del preteso abuso di diritto nel richiedere il pagamento dei
contributi controversi e non ritenendo provata l'eccezione di prescrizione del
credito. Accertato che l'importo richiesto al convenuto corrisponde alla sua
quota parte del credito quale comproprietario dei fondi interessati, ha accolto
l’istanza.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento. Censura in particolare la valutazione delle prove
documentali, come pure l'applicazione del diritto materiale effettuata dal
primo giudice, riferendosi sia al mancato accertamento delle carenze formali
del PE, sia alla mancata corretta attestazione del passaggio in giudicato della
decisione relativamente all'importo posto in esecuzione. Ripropone inoltre sia
la perenzione del diritto di imposizione dell'ente pubblico, sia l'intervenuta
prescrizione del contributo litigioso, ritenuto che al momento della notifica
del PE (febbraio 2002), il termine di prescrizione di 10 anni da quando il
credito avrebbe potuto essere richiesto (1986, data di approvazione da parte
del Consiglio comunale di __________ dei progetti e preventivi di spesa per la
realizzazione delle opere soggette ai contributi in discussione) era già
scaduto. Da ultimo contesta l'esistenza di un valido titolo esecutivo con
riferimento all'importo di fr. 384.55 rivendicato a titolo di interessi.
Con
osservazioni 20 gennaio 2003 la controparte postula la reiezione del ricorso.
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Giusta
l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale è implicitamente basato il gravame,
una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è
stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in
caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per
costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria
quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e indiscusso
o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e
dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere
definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o
riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 128 I 27 consid.
3b; 127 I 60 consid. 5a).
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In
merito alla validità del precetto esecutivo, i combinati art. 69 cpv. 2 n. 1 e
67 cpv. 1 n. 4 LEF impongono che l'atto contenga il titolo di credito con la
sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito, affinché il
debitore possa conoscere il motivo della richiesta di pagamento. Contrariamente
alle altre informazioni di cui dev'essere corredato il precetto, l'indicazione
dei documenti sui quali si basa il credito, ovvero del titolo esecutivo, non è
un requisito indispensabile, ritenuto che una descrizione succinta della causa
del credito può bastare se dal contesto generale il debitore può capire la
ragione per cui viene escusso (Staehelin, in Comm. di Basilea, 1998, n.
39 ad art. 69, n. 43 ad art. 67, e n. 37ad art. 80 LEF), ciò che è sicuramente
il caso in concreto, né il ricorrente sostiene il contrario. Sia come sia, come
correttamente rilevato dal primo giudice, eventuali carenze di contenuto del PE
avrebbero dovuto essere eccepite con ricorso all'autorità di sorveglianza ai
sensi dell'art. 17 LEF (Staehelin, op. cit., n 8
e 43 ad art. 69 LEF).
-
Nella
procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e
in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i
requisiti perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi
dell’art. 80 LEF (Staehelin, op. cit., n. 115 ad art. 80). Sono titoli
esecutivi che permettono il rigetto definitivo dell'opposizione, oltre le
sentenze, anche le decisioni di autorità amministrative riguardanti obbligazioni
fondate sul diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a
sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 cifra 3 LEF). Nel Cantone Ticino simile
parificazione è prevista per le decisioni definitive di autorità amministrative
e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni
fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF); per decisioni si intende provvedimenti
adottati dall'autorità "iure imperii", relativamente a un caso
concreto, intesi a costituire, modificare o sopprimere diritti e obblighi
dell'amministrato fondati sul diritto pubblico o per accertarne l'esistenza,
l'inesistenza o l'estensione (RDAT 1994–II, n. 16; Scolari,
Diritto amministrativo, Parte generale, ed. 2, n. 744; Staehelin, op.
cit., N. 112 e 116).
Contrariamente
a quanto preteso dal ricorrente, la comunicazione 30 giugno 1993 del Comune di
__________ (doc. B) adempie ai requisiti sopra menzionati per essere equiparata
a una decisione e quindi a un titolo esecutivo, ritenuto che nella stessa sono
indicati: la natura dell’importo, l'importo dovuto dall’interessato, la
possibilità di impugnare la decisione, come prue l'attestazione del suo
carattere definitivo. In merito a quest'ultimo requisito, va osservato che
l'attestazione di passaggio in giudicato può essere apposta anche dalla stessa
autorità che ha preso la decisione (Staehelin, op. cit., n. 137 ad art.
80; Rep 1986 pag. 293), scopo della medesima essendo quello di
certificare che quella pronuncia non è stata impugnata (Staehelin, op.
cit., n. 55 ad art. 80). Quanto al fatto che l'importo figurante nella notifica
30 giugno 1993 è stato ridotto al 70% in corso di procedura, giovi unicamente
ricordare la possibilità del creditore di porre in esecuzione un importo minore
rispetto a quello indicato nel titolo (CCC 1° ottobre 1997 in re S. e C.
/ C.M. Sagl). D'altra parte, almeno a titolo abbondanziale, i comproprietari
hanno aderito all'imposizione ridotta (vedi risposta 30 giugno 1994 al
Municipio di __________ in cui -nell'ambito della notifica 14 giugno (doc. C)-
hanno sottoscritto l'opzione del pagamento di quegli importi in due rate
annuali (doc. D). Inoltre, l'importo dell'esecuzione (di per sé non contestato)
è facilmente calcolabile, dividendo per due i contributi notificati il 14
giugno 1994 con l'aggiunta degli interessi maturati nel frattempo.
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Con riferimento alla pretesa perenzione del diritto dell’ente
pubblico di procedere alla riscossione di contributi di miglioria dev'essere
anzitutto rilevato che non spetta al giudice del rigetto verificare nel merito
la correttezza della decisione prodotta come titolo esecutivo (Panchaud/
Caprez, op. cit., § 141), potendo egli negare il rigetto unicamente in
presenza di un titolo nullo (Staehelin, op. cit., n. 14 ad art. 80 LEF).
Ciò che non è manifestamente il caso per la decisione 30 giugno 1993, dal
momento che la questione dell'invocata perenzione attiene al merito della
decisione comunale e che -contrariamente a quanto pretende il ricorrente- il
Tribunale federale, con sentenza 26 luglio 1999 (doc. G), ha escluso la nullità
del contributo in discussione ancorché basato su un diritto di imposizione
perento, essendo data in questo caso unicamente l'annullabilità della relativa
decisione, ossia un'eccezione che il convenuto, nell'ambito amministrativo, non
ha sollevato. Su questo punto la censura dev'essere respinta. Altrettanto
insostenibile, per ragioni analoghe, è il preteso comportamento contrario alla
buona fede dell’istante nella richiesta di pagamento dei contributi.
-
Secondo l’art. 20 della Legge sui contributi di miglioria
(LCM) del 24 aprile 1990 (applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 25,
il prospetto essendo stato pubblicato dopo l'entrata in vigore della legge), il
credito per contributi si prescrive in 10 anni. In merito all'inizio della
decorrenza di questo termine la dottrina ammette che nel diritto pubblico,
salvo diversa disposizione, fa stato la data di esigibilità del credito, ossia
la data a far tempo dalla quale il creditore può pretendere la prestazione e se
del caso dar luogo all'azione giudiziaria volta a conseguire la medesima (Scolari,
op. cit., n. 700; cfr. inoltre l'art. 130 cpv. 1 CO al quale rinvia l'art. 20
cpv. 2 LCM). Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, quindi, questa
data non può essere quella del 1986, quando il Consiglio comunale di __________
ha deciso la costruzione delle strade per le quali viene chiesto il contributo
di miglioria, bensì quella del 1993 (doc. A), quando l'ente pubblico ha
calcolato, deciso e notificato il contributo a carico dei singoli proprietari.
Ne discende che al momento della notifica del PE (febbraio 2002), il contributo
controverso non era prescritto. Donde la reiezione anche di questa censura.
La censura in merito all'inesigibilità di
interessi di mora è inammissibile in virtù dell'art. 321 CPC -poiché proposta
per la prima volta in questa sede-. Comunque sia l'art. 18 LCM prevede espressamente
la decorrenza di interessi di mora. La concessione del rigetto dell'opposizione
sugli interessi di mora è inoltre conforme alla prassi secondo la quale il
rigetto si estende anche a questi accessori, ancorché non contemplati nel
titolo esecutivo, potendosi ritenere il debitore in mora con il pagamento
dell'importo posto in esecuzione addirittura dal passaggio in giudicato della
decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo (Staehelin, op. cit.,
n. 49 e 134 ad art. 80). Il riconoscimento all'istante degli interessi di mora
del 5%, con particolare riferimento al periodo dal 15 dicembre 1997 (data di
scadenza della prima rata, doc. L) al 15 agosto 1999 per fr. 384.55 (e
successivamente), non potrebbe quindi essere considerato arbitrario.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato
nessun titolo di cassazione dev'essere respinto.
Tasse
e spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art.
327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
dichiara: 1. Il ricorso per cassazione 13 dicembre
2002 di __________ è respinto.
-
Le
spese e la tassa del presente giudizio, per complessivi fr. 150.–, già
anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere
alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione a:
–
__________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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