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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.108
Data decisione, Autorità: 23.01.2003, CCC
Incarto n. 16.2002.108
Lugano 23 gennaio 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 dicembre 2002 presentato da
contro
la sentenza 21 novembre 2002 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord nella causa civile inappellabile promossa con istanza 10 ottobre 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'690.- oltre accessori, nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 10 ottobre 2002 __________, titolare della ditta __________, ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2'690.- a saldo della fattura emessa il 31 luglio 2001 per opere da giardiniere eseguite presso l'abitazione di quest'ultimo a __________ (doc. A);
che con il querelato giudizio il pretore, basandosi sulle prove documentali prodotte dall’istante e non contestate dal convenuto che non ha presenziato all’udienza, ha ritenuto provata la conclusione di un contratto di appalto tra le parti, rispettivamente la corretta esecuzione dell’opera da parte dell’istante e la congruità della mercede da questi fatturata, con il conseguente accoglimento dell’istanza e la condanna del convenuto al pagamento di fr. 2'690.- oltre interessi del 5% dal 12 gennaio 2001;
che con il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio, lamentando la violazione del proprio diritto di essere sentito;
che giusta l’art. 327 lett. e CPC, disposto che sanziona la violazione del diritto di essere sentito garantito dall’art. 29 cpv.2 Cost., una sentenza del giudice di pace o del pretore può essere annullata se una parte non è stata posta in grado di far valere le proprie ragioni;
che ciò non è il caso in concreto, l’assenza del convenuto dalla discussione dell’istanza dovendo essere addebitata unicamente a quest’ultimo, come dallo stesso peraltro esplicitamente ammesso;
che infatti il ricorrente indica la causa della propria assenza dall’udienza fissata per il 21 novembre 2002 alle ore 14.30 in un errore di registrazione di quella data da lui erroneamente segnata in agenda il giorno 22 novembre (cfr. al proposito anche il suo scritto 22 novembre 2002 alla Pretura);
che di conseguenza, poiché l’assenza del ricorrente alla discussione dell’istanza non è il frutto di un errore commesso dal pretore, bensì di una negligenza della parte medesima, questa non può dolersi di una lesione del suo diritto di essere sentita;
che neppure può essere dato seguito alla richiesta del ricorrente di avere un'ulteriore possibilità di esprimersi, siccome estranea al rimedio della cassazione;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC), mentre non si assegnano ripetibili all'istante, cui il ricorso nemmeno è stato notificato.
Motivi per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 11 dicembre 2002 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.-, sono poste a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio- Nord.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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