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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.13
Data decisione, Autorità: 25.02.2002, CCC
Incarto n. 16.2002.00013
Lugano 25 febbraio 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 11 febbraio 2002 presentato da
contro
la sentenza 31 gennaio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 2 gennaio 2002 da
patr. dall'avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dal
convenuto al PE n. __________ dell'UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 2 gennaio 2002 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 2'263.- oltre interessi, importo corrispondente a quanto riconosciutogli con sentenza 6 agosto 2001 della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna (spese e ripetibili nonché il saldo del prezzo di un veicolo venduto al convenuto);
che con sentenza 31 gennaio 2002 il segretario assessore, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo nella predetta sentenza 6 agosto 2001 (il ricorso 15 settembre 2001 contro la stessa inoltrato da __________ essendo stato stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo: decreto 15 ottobre 2001 inc. n. 16.2001.74 di questa Camera), ha accolto l'istanza non avendo l'escusso provato nessuna delle eccezioni previste dall'art. 81 LEF;
che con atto ricorsuale 11 febbraio 2002 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per essere considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto del ricorso 11 febbraio 2002 non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente contesta di dovere l'importo posto in esecuzione sulla base di argomentazioni che esulano da una procedura sommaria di rigetto dell'opposizione ma che attengono al merito della lite che lo opponeva a __________ e che è stata definitivamente decisa con la sentenza 6 agosto 2001 prodotta a valere quale titolo esecutivo;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un'eventuale cassazione del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 11 febbraio 2002 di __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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