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Numero d'incarto:
16.2002.16
Data decisione, Autorità:
13.03.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00016
Lugano
13 marzo 2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 28 febbraio 2002
presentato da
contro
la sentenza 1° febbraio 2002 del Segretario assessore
della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in
tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 10 gennaio 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria
dell'opposizione interposta dall'escusso al PE no. __________ dell'UEF di
Bellinzona, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che
con sentenza 1° febbraio 2002 il Segretario assessore della Pretura del
Distretto di Bellinzona ha rigettato in via provvisoria, limitatamente all'importo
di fr. 4'757.-, l'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato;
che
con atto ricorsuale 28 febbraio 2002 __________ è insorto contro il predetto
giudizio;
che
giusta l’art. 22 cpv. 1 LALEF il termine per ricorrere in cassazione contro una
sentenza prolata nell’ambito di un’azione di rigetto dell’opposizione è di 10
giorni;
che
il termine ricorsuale decorre dal giorno successivo a quello dell’intimazione
della decisione (art. 131 cpv. 1 CPC);
che
nel caso concreto, al momento dell’inoltro del ricorso (7 marzo 2002 come
risulta dal timbro postale), il termine
ricorsuale di 10 giorni - pur calcolandone la decorrenza dopo la scadenza del
termine di giacenza- era già scaduto, donde la tardività del presente gravame;
che
alla fattispecie può essere applicato l'art. 313 bis CPC, conforme anche alla
procedura di ricorso per cassazione per il rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1
CPC, in virtù del quale questa Camera può decidere con breve motivazione senza
notifica alla controparte per le osservazioni qualora il ricorso si rilevi
inammissibile o manifestamente infondato,
che
in considerazione della particolarità della fattispecie non si prelevano tasse
né spese per il presente giudizio.
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il
ricorso 28 febbraio / 7 marzo 2002 di __________ è irricevibile in quanto tardivo.
-
Non
si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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