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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.20
Data decisione, Autorità: 03.09.2002, CCC
Incarto n. 16.2002.00020
Lugano 3 settembre 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 marzo 2002 presentato da
__________ e
(patr. dall'avv. __________)
contro
la sentenza 20 febbraio 2002 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 17 marzo 1999 nei confronti di
(patr. dall'avv. __________) e
(patr. dall'avv. __________)
con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 2'470.– oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Il 9 aprile 1997, in territorio di __________, si è verificato un incidente della circolazione del quale sono stati protagonisti __________, alla guida del motoveicolo Yamaha TZR 125 __________ di proprietà del padre __________, e __________ alla guida di un autoveicolo Volvo 740 Turbo, assicurato per la RC presso la __________ ora __________. Sulla dinamica del sinistro, risoltosi con soli danni materiali, le versioni delle parti sono discordanti, così che esse si rimproverano reciprocamente la responsabilità dell'accaduto.
Con istanza 17 marzo 1999 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________ e __________ chiedendo la loro condanna in via solidale al pagamento di fr. 2'470.–, corrispondenti al danno che sostengono di aver subito a dipendenza dell'incidente e più precisamente: fr. 2'070.– pari al valore della motocicletta andata distrutta, fr. 200.– per gli abiti indossati al momento dell'incidente e fr. 200.– per spese di trasferta sostenute per recarsi con un mezzo pubblico da __________ a __________. Domanda alla quale i convenuti si sono opposti, contestando ogni loro responsabilità per l'accaduto e considerando il danno non provato. Il convenuto __________ ha pure contestato la legittimazione attiva di __________ con riferimento alla richiesta di risarcimento del danno alla moto siccome di proprietà del padre, rispettivamente la legittimazione di quest'ultimo con riferimento ai danni rivendicati dal figlio; in via riconvenzionale ha fatto valere una pretesa di fr. 4'130.80 per i propri danni, pretesa respinta con altro giudicato.
Con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata l'esclusiva responsabilità dell'incidente a carico di __________, ha tuttavia respinto l'istanza considerando non provato il danno lamentato.
Con il presente tempestivo gravame __________ e __________ insorgono contro questa decisione, postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Essi rimproverano al segretario assessore di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, in specie gli art. 8 CC e 42 cpv. 2 CO, ritenendo così non provato il danno da loro patito, nonostante l'istruttoria abbia permesso di accertare la distruzione totale del motoveicolo, nonché il suo valore secondo le tabelle Eurotax.
Con osservazioni 24 aprile 2002 entrambi i convenuti chiedono la reiezione del ricorso, sostenendo di aver sempre contestato il danno denunciato dalle controparti.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
Pacifica in concreto la responsabilità di parte convenuta in applicazione dell'art. 61 cpv. 2 LCS, si osserva che chi pretende il risarcimento di un danno cagionato dal detentore di un veicolo a motore deve per principio fornirne la prova: infatti, l'art. 62 cpv. 1 LCS rinvia esplicitamente alle norme del Codice delle obbligazioni concernenti gli atti illeciti e quindi anche all'art. 42 CO.
Nella fattispecie, allo scopo di provare il danno al motoveicolo, sono stati versati all'incarto documenti atti a dimostrare, come affermano i ricorrenti, che si è trattato di danno totale: così il rapporto di polizia che indica danni su tutto il motoveicolo (doc. A), la dichiarazione 30 giugno 1998 del __________ che, richiesto di una perizia sul mezzo, ne ha invece consigliato la rottamazione (doc. D), e l'attestazione di quell'avvenuta operazione nel corso del 1997 (doc. E).
Nel caso concreto, il valore probante delle tabelle Eurotax è stato tempestivamente contestato in causa, conseguendone l'obbligo della parte lesa di provare lo stato del veicolo. Per contro, gli istanti non hanno intrapreso nulla, almeno nel tentativo di offrire al giudice informazioni concrete sul veicolo distrutto nell'incidente e poi senz'altro rottamato, cosicché la conclusione del primo giudice non è certamente arbitraria. D'altra parte, e a titolo abbondanziale, può ancora essere ricordato che gli istanti stessi hanno contribuito a creare una situazione d'incertezza a proposito del valore antesinistro del motoveicolo, in particolare presentando precedentemente una domanda di risarcimento per lo stesso oggetto e per gli stessi fatti ad altro giudice, indicando un danno di soli fr. 1'500.– (doc. 1).
In concreto, è vero che al momento in cui sono sorte le contestazioni sullo stato del veicolo, lo stesso oggetto non esisteva più, ma questa circostanza non determina l'impossibilità di provarne lo stato (al proposito cfr. Oftinger/ Stark, op. cit., § 6, N. 362): sia perché si può dire che la pretesa impossibilità è stata imprudentemente causata dai ricorrenti (che hanno proceduto alla rottamazione senza cautele di sorta), sia perché essi non hanno mai preteso (in particolare non lo sostengono in questa sede) l'oggettiva impossibilità di ragionevolmente provare il danno al motoveicolo, o di fornire al giudice ulteriori elementi di stima (Brehm, op. cit., ibidem; Oftinger/ Stark, op. cit., § 6, N. 33). Essi accennano all'irragionevolezza di sostenere per 60 mesi spese di deposito del relitto: ma questo rappresenta argomento non attinente alla corretta applicazione dell'art. 42 cpv. 2 CO, dal momento che gli elementi di prova non erano vincolati alla pretesa indicazione di non distruggere il veicolo.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, dev'essere respinto.
Tasse e spese seguono la soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC, la LTG e la TOA
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 marzo 2002 di __________ e __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 130.– già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico. Inoltre, essi rifonderanno in solido fr. 200.– a ognuna delle controparti a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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