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Numero d'incarto:
16.2002.29
Data decisione, Autorità:
20.08.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00029
Lugano
20 agosto
2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 30 aprile 2002 presentato da
(rappr. __________)
Contro
la sentenza 18 aprile 2002 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di
esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 27 febbraio 2002 da
(patr. dall'avv. __________)
con la quale gli istanti hanno chiesto il rigetto provvisorio
dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n. __________dell'UEF di
Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 27 febbraio 2002 __________ e __________ hanno chiesto il rigetto in
via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra
menzionato notificatole per l'incasso di fr. 2'600.– corrispondenti alle
pigioni dovute per i mesi di novembre e dicembre 2001. A valere quale
riconoscimento di debito gli istanti hanno prodotto il contratto di locazione
sottoscritto con la convenuta il 6 dicembre 1999 sulla base del quale questa si
era impegnata a pagare una pigione mensile di fr. 1'200.– oltre a fr. 100.– a
titolo di spese accessorie. All’udienza di contraddittorio l’escussa si è
opposta alla pretesa avversaria eccependo la parziale estinzione del debito per
compensazione con un suo credito di fr. 2'400.–, pari a quanto dalla stessa
versato durante la locazione a titolo di spese accessorie, di fatto non dovute.
Infatti, a mente della convenuta, l'unica spesa accessoria contemplata nel
contratto è quella relativa alla tassa raccolta rifiuti, dalla stessa
personalmente pagata.
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la presenza agli atti
di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione, ha accolto
l’istanza, non ritenendo pertinenti nell'ambito di una procedura sommaria di
rigetto dell'opposizione le contestazioni sollevate dalla convenuta in merito
al pagamento delle spese accessorie.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove non ritenendo sufficientemente comprovata
l’eccezione di estinzione del debito per compensazione dalla stessa sollevata.
Con
osservazioni 23 maggio 2002 la controparte postula la reiezione del ricorso.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per
essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid.
3a).
-
Secondo
l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione
se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante
atto pubblico o scrittura privata dal quale risulti la volontà del debitore di
pagare una determinata somma di denaro. In concreto, il titolo di credito sul
quale si basa l’esecuzione in esame è il contratto di locazione sottoscritto
dalle parti il 6 dicembre 1999 che di principio può costituire riconoscimento
di debito per le pigioni scadute, rispettivamente per il pagamento delle spese
accessorie nello stesso contemplate (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de
l’opposition, 1980, § 74, pag. 190; Staehelin, in Comm. di Basilea,
1998, vol. II, N. 114 ad art. 82 LEF).
-
Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe
l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Trattandosi come in concreto dell’eccezione di estinzione del debito
per compensazione, questa deve essere accolta nella misura in cui il credito
opposto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/ Caprez, op.
cit., § 36, n. 7, pag. 80). A tal fine spetta all’escusso rendere verosimile
non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di
giustificativi, la causa e l’importo del credito (Panchaud/ Caprez, op.
cit., § 36, n. 2, pag. 81).
-
Nel
caso di specie, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, la conclusione
del segretario assessore secondo la quale la contestazione sulle spese
accessorie non è idonea a inibire il rigetto dell'opposizione, ovvero a
concretizzare un caso di applicazione dell'art. 82 cpv. 2 LEF, non è errata e
tantomeno arbitraria. Infatti, la questione sollevata dall'escussa secondo la
quale l'unica spesa non compresa nella pigione sarebbe quella relativa alla
tassa di raccolta dei rifiuti, trattandosi dell'unica posta evidenziata nel
contratto di locazione, può essere risolta solo nell'ambito di una procedura di
merito in quanto presuppone l'interpretazione del contratto. In particolare non
è affatto chiaro il senso della sottolineatura della posta spazzatura al
punto 5 del contratto, rispettivamente se dalla stessa si debba dedurre l'esclusione
di tutte le altre poste di spesa prestampate sul formulario usato per pattuire
la locazione. Circostanza non chiarita né a fronte delle allegazioni degli
istanti (vedi in particolare la contraddittorietà fra quanto esposto nel doc. 6
e quanto invece risulta dai doc. 8 e 9), né dall'invio alla conduttrice di
conteggi delle spese accessorie (doc. 2 e 3). Ciò che ha indotto il primo
giudice a correttamente respingere l'eccezione dell'escussa, tenuto conto che
la procedura sommaria di rigetto dell'opposizione è basata sulla liquidità
delle prove offerte dalle parti e sull'immediatezza delle eccezioni che la
parte escussa è tenuta a sostanziare (Staehelin, op. cit., n. 86 ad art.
82 LEF).
-
Ne
discende che il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, dev'essere
respinto.
Tasse,
spese e ripetibili, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi
per i quali,
richiamati
gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il
ricorso per cassazione 30 aprile 2002 __________ è respinto.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, già anticipate dalla
ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte
fr. 200.– a titolo di ripetibili di questa sede.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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