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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.3
Data decisione, Autorità: 05.02.2002, CCC
Incarto n. 16.2002.00003
Lugano 5 febbraio 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 29 dicembre 2001 presentato da
contro
la sentenza 18 dicembre 2001 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 29 novembre 2001 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta dall'escussa al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 29 novembre 2001 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 6'373.20 oltre accessori (doc. E);
che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il contratto di leasing sottoscritto dall'escussa il 4 febbraio 2000 e avente per oggetto una vettura Renault Espace per la quale quest'ultima si era impegnata a pagare un nolo mensile di fr. 1'097.70 per la durata di 24 mesi (doc. A), laddove l'importo posto in esecuzione corrisponderebbe a quanto dovuto dalla convenuta a dipendenza del mancato puntuale pagamento dei canoni di leasing (doc. D);
che con il querelato giudizio il segretario assessore, considerata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nel contratto di leasing, ha accolto l'istanza, non avendovi l'escussa –assente dal contraddittorio– opposto nessuna valida eccezione;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che l'impugnazione, a prescindere dalla sua irricevibilità in quanto non contiene nessuna indicazione sulle domande di ricorso, né sui motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda, nemmeno precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato (art. 329 cpv. 2 CPC), è comunque infondato;
che infatti, le allegazioni dalla ricorrente, non sono tali da inficiare la validità del riconoscimento di debito da lei sottoscritto senza alcuna riserva circa l'eventuale effettivo debitore dei canoni leasing, ma alludono a questione formalmente estranee alla presente procedura sommaria e potrebbero semmai attenere al merito della controversia;
che inoltre gli stessi fatti posti alla base del ricorso sono inammissibili poiché proposti per la prima volta in questa sede, così come la documentazione prodotta dev'essere estromessa dall’incarto: tutto ciò in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 29 dicembre 2001 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.–, sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Sud.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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