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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.31
Data decisione, Autorità: 14.05.2002, CCC
Incarto n. 16.2002.00031
Lugano 14 maggio 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22/27 aprile 2002 presentato da
contro
la sentenza 18 aprile 2002 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 25 marzo 2002 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 25 marzo 2002 la __________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'639.85 oltre accessori, corrispondenti ai contributi dovuti per il periodo 1°settembre – 31 dicembre 2000;
che a valere quale titolo esecutivo l'istante ha prodotto la decisione di fissazione dei contributi 14 novembre 2000, passata in giudicato, ossia non impugnata nei termini di legge, così come attestato il 19 novembre 2001 dal Tribunale cantonale delle assicurazioni;
che l'escusso si è opposto all'accoglimento dell'istanza;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella decisione 14 novembre 2000, ha accolto l'istanza;
che con il presente tempestivo gravame (presentato al giudice di pace il 22 aprile e, con un testo diverso il 27 aprile successivo a questa Camera) __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto della documentazione da lui prodotta al contraddittorio a sostegno della sua tesi difensiva, esponendo i contatti avuti con l'autorità amministrativa;
che in presenza di un valido titolo esecutivo, qual è la decisione amministrativa prodotta che il ricorrente non contesta di aver ricevuto e contro la quale non afferma di aver ricorso, il giudice pronuncia il rigetto dell'opposizione a meno che l’escusso provi con documenti che il debito è stato estinto, che è prescritto o che il termine per il pagamento è stato prorogato (art. 81 cpv. 1 LEF);
che, con il suo primo esposto, il ricorrente non sostiene di aver sollevato una di queste eccezioni, ma afferma di aver contestato per scritto la decisione di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG e di aver invano voluto provare documentalmente al giudice di pace tale circostanza;
che, con il suo secondo scritto, il ricorrente si riferisce essenzialmente alla sua situazione finanziaria di cui l'ente istante non avrebbe tenuto conto al momento della fissazione dei contributi: in particolare –contravvenendo all'art. 24 OAVS– non avrebbe tratto le debite conclusioni dalla circostanza che il suo reddito non corrispondeva manifestamente al reddito presumibile;
che dal complesso delle allegazioni ricorsuali appare chiaro che __________, pur avendo fors'anche espresso il suo dissenso, non ha impugnato –nei termini e nelle forme di legge– la decisione 14 novembre 2000, in particolare non affermandolo dopo aver alluso alla riconferma della decisione relativa la periodo 01.09.2000 – 31.12.2000 ed ammettendo che alla stessa era seguito il PE in discussione;
che le contestazioni sul merito della controversia con la __________ (cui fa riferimento nello scritto 22 aprile) dovevano per contro, se del caso, essere formulate a mezzo di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, come espressamente indicato in calce alla decisione stessa;
che proprio perché si tratta di contestazioni che esulano da una procedura di rigetto, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il giudice di pace non era tenuto a tenerne conto, conseguendone la correttezza della sua decisione;
che anche se, nel caso concreto, manca la chiara affermazione dell'avvenuta regolare impugnazione della decisione su cui è fondata l'istanza di rigetto, va in ogni caso ricordato al giudice di pace l’obbligo di verbalizzare le allegazioni orali delle parti, unico mezzo procedurale per attestare l'avvenuto rispetto del contraddittorio e i termini esatti della discussione (art. 298 CPC per il rinvio di cui all'art. 25 LALEF), nonché di ammettere all'incarto la documentazione che l'escusso intenda produrre a sostegno delle sue eccezioni, fondate o meno che appaiano (Cocchi/ Trezzini, CPC–TI, ad art. 20 LALEF, m. 5);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni, qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che tasse e spese seguono la soccombenza.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 27 aprile 2002 __________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.– sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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