AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.4
Data decisione, Autorità: 05.02.2002, CCC
Incarto n. 16.2002.00004
Lugano 5 febbraio 2002/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
Segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 gennaio 2002 presentato da
contro
la sentenza 20 dicembre 2001 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 18 novembre 2001 nei confronti di
e
(rappr. da __________)
con la quale la parte istante, ossia i fratelli __________ e __________, hanno chiesto il pagamento di fr. 7'627.50 oltre accessori, domanda respinta dal primo giudice,
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 18 novembre 2001 __________ e __________ hanno convenuto in giudizio __________ e __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 7'627.50, importo corrispondente al danno subito da un autocarro di loro proprietà mentre si trovava parcheggiato nel piazzale loro locato dai convenuti, i quali avevano garantito la messa a disposizione di uno spazio chiuso accessibile solo ai loro mezzi, mentre così non è stato;
che i convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria contestando ogni loro responsabilità per il danno fatto valere in giudizio, non avendo peraltro mai assicurato al conduttore (__________) la consegna di uno spazio chiuso ed esclusivo;
che con il querelato giudizio il segretario assessore, adito dopo il fallimento del tentativo di conciliazione dinanzi all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Giubiasco, esclusa la legittimazione attiva di __________ senza qualità di parte nel contratto di locazione, ha respinto l'istanza non intravedendo nell'agire dei convenuti una violazione del contratto di locazione;
che il primo giudice ha escluso in particolare la presenza di difetti nell'ente locato, non avendo i locatori garantito la sorveglianza mediante regolare chiusura del piazzale, nonché la loro responsabilità per danni cagionati ai veicoli posteggiati poiché espressamente esclusa dal contratto di locazione;
che con scritto 7 gennaio 2002 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che il ricorso, a prescindere dalla sua tempestività, è nullo;
che infatti, giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso, nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato: caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che in concreto il contenuto dello scritto 7 gennaio 2002 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti l'impugnazione in esame, invece di indicare censure sulla base dell'art. 327 CPC, ossia con riferimento al limitato ambito di giudizio riservato al rimedio della cassazione, in particolare per quanto possa concernere le risultanze istruttorie o l’applicazione del diritto, si limita a fornire alcune puntualizzazioni manifestando il proprio dissenso in merito al contenuto della sentenza;
che a titolo abbondanziale, per quanto attiene alla legittimazione attiva di __________ che peraltro non è neppure parte a questo procedimento ricorsuale, va rilevato che il primo giudice l’ha correttamente esclusa avendo gli istanti basato la loro pretesa risarcitoria su una violazione del contratto di locazione al quale questi non era parte;
che comunque può essere ancora osservato che la facoltà di una parte di agire in giustizia per il tramite di un rappresentante, in casu la società __________ che si occupa di amministrazione di stabili, anziché a titolo personale, è espressamente prevista dall'art. 64a cpv. 1 lett. a) e b) CPC;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 7 gennaio 2002 di __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster