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Numero d'incarto:
16.2002.56
Data decisione, Autorità:
26.11.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00056
Lugano
26 novembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7
giugno 2002 erroneamente presentato nella forma dell'appello da
rappr. da __________
contro
la sentenza 29 maggio 2002 del Giudice di pace del
circolo di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 7
febbraio 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di
fr. 650.- oltre accessori a titolo di
risarcimento danni, domanda parzialmente accolta
dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 7 febbraio 2002 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 650.-, corrispondenti alle spese sostenute per
la verniciatura del proprio veicolo, danneggiato a seguito dell'uso di un
posteggio (cfr. doc. B);
che
l'istante ha basato la propria pretesa sull'art. 58 CO, ritenendo il convenuto
responsabile del danno nella sua qualità di proprietario del parcheggio, preso
in locazione da sua madre e dalla soletta del quale sostiene essere fuoriuscito
il salnitro che ha danneggiato il veicolo;
che il
convenuto si è opposto alla pretesa dell'istante, richiamando il contratto di
locazione sottoscritto con la madre di quest'ultimo e dal quale si evince
l'esclusione di una sua qualsiasi responsabilità per danni ai veicoli
posteggiati;
che con
il querelato giudizio il primo giudice, esaminata la fattispecie alla luce
dell'art. 58 CO, ha accolto l'istanza limitatamente alla somma di fr. 200.-,
ossia riconoscendo a carico dell'istante una concolpa per aver utilizzato il
posteggio locato dalla madre, nonostante fosse a conoscenza del difetto che
presentava la soletta del medesimo;
che con
il presente tempestivo gravame __________, rappresentato da __________, insorge
contro il predetto giudizio, chiedendone l’annullamento poiché il primo giudice
avrebbe erroneamente ammesso i presupposti d'applicazione dell'art. 58 CO;
che con
osservazioni 20 agosto 2002 la controparte postula la reiezione del ricorso;
che tra i
presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di
causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro
rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che per
le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza
processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere
con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), di modo che
dinanzi a quell'autorità la parte può essere assistita da qualsiasi persona in
grado di difenderla, escluso essendo solo il patrocinio mediante avvocati
iscritti all’Albo e persone in possesso della licenza o del dottorato in
giurisprudenza (art. 301 CPC);
che per
contro, legittimati a impugnare una sentenza del giudice di pace davanti
all'autorità superiore, oltre alla parte medesima, sono solo gli avvocati
ammessi al libero esercizio della professione e le persone che detengono una
rappresentanza legale (art. 64 CPC);
che __________
non rientra nella categoria di persone sopra menzionate, legittimate alla
rappresentanza processuale;
che
neppure è ipotizzabile in concreto l'applicabilità dell’art. 64a CPC che
estende la facoltà di rappresentanza processuale agli amministratori di
immobili, non trattandosi di una vertenza basata su un contratto di locazione,
bensì sulla responsabilità del proprietario dell'opera, fattispecie non
contemplata dall’elenco esaustivo dell'art. 64a cpv. 1 CPC (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, ad art. 64a, m. 2);
1
che
quindi, in considerazione della sanzione di nullità prevista dall’art. 142 cpv.
1 lett. a CPC, il ricorso presentato da __________ per conto di __________ è
nullo per carenza di legittimazione della rappresentante;
che
spese, tassa e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art.
148 CPC e la LTG
pronuncia:
-
Il ricorso
7 giugno 2002 __________ è nullo.
-
Tasse e
spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.-, già anticipati dalla
ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di versare a __________
l'importo di fr. 50.- a valere quale indennità per questa sede.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di
cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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