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Numero d'incarto:
16.2002.6
Data decisione, Autorità:
07.06.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.00006
Lugano
7 giugno 2002/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente
per giudicare il ricorso per cassazione 21 gennaio 2002 presentato da
(patr. dall'avv. __________)
Contro
la sentenza 20 dicembre 2001 del Segretario assessore della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura inappellabile
promossa con istanza 31 maggio 1999 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 4'022.50 oltre
accessori nonché il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta dalla
convenuta al PE no. __________ dell'UE di Lugano, domande accolte dal primo
giudice limitatamente all'importo di fr. 3'022.50 oltre interessi del 5% dal 21
aprile 1999;
esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
-
Con
istanza 31 maggio 1999 __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine
di ottenere il pagamento di fr. 4'022.50 a saldo della fattura dallo stesso
emessa il 16 agosto 1998 per opere da sanitario eseguite nello stabile di
proprietà di quest'ultima a __________, e meglio nell’esercizio pubblico che si
trova all’interno del medesimo. La convenuta, che in data 21 giugno 1999 ha
effettuato un versamento di fr. 1'000.-, si è opposta al pagamento della
differenza, contestando di aver conferito all'istante l'incarico di eseguire
interventi per un importo superiore ai fr. 1'300.- concordati con l'architetto
che si è occupato della direzione lavori (DL) e al quale essa non ha ordinato
l’esecuzione di opere ulteriori che neppure ha poi approvate. Quanto alla
mercede, la convenuta ne ha contestato prudenzialmente il quantum, postulando
comunque il riconoscimento del minor valore dell'opera a dipendenza di difetti,
in particolare relativamente al lavello del bar.
-
Con
il querelato giudizio il segretario assessore ha accolto l'istanza, deducendo
dall'importo rivendicato dall'istante quanto versato dalla convenuta. In merito
alle contestazioni sul conferimento all'istante dell'incarico di eseguire opere
per un importo superiore a fr. 1'300.-, il primo giudice ha ammesso la validità
degli ordini della direzione lavori che ha agito -almeno agli occhi
dell'appaltatore- come rappresentante della committente. Inoltre, perché
controllata e ratificata dalla direzione lavori, il primo giudice ha ritenuto
conforme al lavoro eseguito la mercede esposta. Sulla pretesa difettosità
dell'opera il segretario assessore non ha ritenuto né provata la stessa, né
tempestiva la notifica dei difetti.
-
Con
il presente tempestivo gravame __________ insorge contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver
arbitrariamente valutato le prove, in particolare per aver ritenuto
erroneamente che l'istante sia stato in buona fede deducendo dalle circostanze
che l'architetto godesse del suo consenso e che fosse legittimato a ordinare e
ad accettare prestazioni per un importo superiore a quello concordato. Non
condivide le conclusioni relative alla definizione della mercede che
controparte non ha provato. Contesta inoltre la facoltà del giudice di verificare
d'ufficio la tempestività della notifica dei difetti che l'istante non aveva
contestato e osserva infine che la prova del minor valore dell'opera incombeva
all'appaltatore.
Al
ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
-
Giusta
l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere
annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale
o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa
o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro e
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi:
per essere definita arbitraria una violazione dev’essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile,
così che è possibile scostarsi da questa scelta solamente se la soluzione
censurata appare insostenibile, in contraddizione palese con la situazione
reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF
126 I 170 consid. 3a).
-
La
ricorrente rimprovera al segretario assessore di aver arbitrariamente valutato
le prove concludendo all’esistenza di un rapporto di rappresentanza in virtù
del quale alla stessa sarebbero opponibili le trattative intercorse tra gli
architetti da lei incaricati della direzione lavori (architetti __________ e
__________) e l’istante, in particolare per quei lavori che superano l’importo
"preventivato" di fr. 1'300.- Sennonché, contrariamente a quanto
sostenuto dalla ricorrente e ritenuto dal primo giudice (che erroneamente parla
di preventivo __________ iniziale di fr. 1'300.-), non risulta affatto
che vi sia stata una stima preventiva delle prestazioni dell'istante (né
peraltro una definizione degli interventi). Da parte sua, davanti al giudice,
questi ha chiaramente negato la circostanza (cfr. verbale 31 maggio 2000), così
che -di fronte a questa contestazione- spettava alla convenuta, che afferma il
contrario e se ne vuole prevalere, di provare l'asserita intesa (Gauch,
Le contrat d’entreprise, 1999, n. 1018). La prova tuttavia manca, non potendo
bastare a tal fine la tabella allegata al documento 2 dove, nell'ambito di una
verifica della progettazione da parte di terzi (architetti __________ e
__________), questi affermano di essersi basati su documentazione loro
consegnata dalla proprietaria (ma assente dall'incarto) e sulle indicazioni
verbali della stessa (doc. 2, foglio 2), rimaste allo stadio del puro parlato.
Non può pertanto essere accolta la principale censura della ricorrente,
relativa al preteso superamento di un preventivo di cui non v'è accertamento
alcuno.
-
Sulla
controversa rappresentanza va osservato che la ricorrente afferma esplicitamente
di non poter contestare il fatto che l'artigiano (ossia l'istante) abbia
considerato l'esistenza di un rapporto di mandato fra committente e
direzione lavori (ricorso, pag. 3), dovendosene così concludere che
-pacifico il rapporto di rappresentanza- non v'è motivo, in linea di massima,
per rimproverare all'istante di non aver richiesto a lei personalmente il consenso
sui singoli lavori ordinatigli dalla DL. Comunque, al di là di ogni
considerazione sulla pertinenza delle motivazioni della sentenza impugnata quanto
all'estensione della rappresentanza, la questione appare irrilevante dal
momento che le allegazioni della convenuta non indicano i limiti di quei poteri
se non in un importo che -come accertato- non trova conferma negli atti della
causa. D'altra parte, non v'è contenzioso né sull'effettiva esecuzione dei
lavori fatturati (così che non può essere rimproverata all'istante la mancata
prova delle sue prestazioni), né sul modo di adempimento dell'appalto, dal
momento che la ricorrente non sostiene che i lavori svolti siano difformi da
piani o da pattuizioni (ignoti al giudice ed estranei alla vertenza), eccezion
fatta per pretesi difetti di cui si dirà nel seguito. Sono quindi senza rilievo
le generiche affermazioni -espresse per la prima volta in questa sede (e quindi
in modo inammissibile: art. 321 CPC)- secondo cui gli ordini della DL erano
contraddittori e non effettuati nell'interesse della committente,
rispettivamente che -seguendo le indicazioni della sola DL- l'istante fosse in
malafede e che abbia riconosciuto quegli stessi ordini come assurdi (ricorso,
pag. 4). Quanto alla congruità della mercede (in prima sede, contestata solo di
principio), per escludere ogni manifesta errata conclusione del segretario
assessore basta ricordare l'avvenuto controllo della fattura litigiosa da parte
della direzione lavori (doc. 9) (cfr. per tutte, II CCA 21 marzo 1997 in
re I. SA/ ECL SA, cons. 3). Ciò che rende in sé inammissibile la censura in
esame, fatta eccezione tuttavia per la differenza fra l'importo riconosciuto
dagli architetti a nome della committente, ossia fr. 3'800.- (doc. 9) da cui va
dedotto l'anticipo di fr. 1'000.- e il credito ingiustificatamente ammesso dal
segretario assessore (fr. 3'022.50), così che -ancorché in misura limitata- il
ricorso dev'essere accolto.
-
Infondata
è pure la censura secondo cui il giudice, in assenza di contestazione, non
avrebbe competenza per verificare la tempestività della notifica dei difetti.
Infatti, al di là dell'eventuale onere della prova (cfr. II CCA 4 maggio
1999 in re C./ T. AG), è principio consolidato che la questione di sapere se un
difetto è stato notificato tempestivamente attiene al diritto sostanziale (art.
367 CO) che dev'essere verificato dal giudice anche se l'appaltatore non allega
la tardività della notifica (RFJ 1996, 260; Gauch, op. cit., n.
2168; II CCA 25 marzo 1994 in re E. SA e llcc./ B.d.S.).
-
Parimenti
infondata è l'ultima censura formulata dalla ricorrente. Infatti, è fuori di
qualsiasi discussione che l'onere della prova non solo dell'esistenza di
difetti, ma anche del preteso minor valore dell'opera incombe al committente (Gauch,
op. cit., n. 1667).
-
Alla
luce di quanto sopra esposto il ricorso dev'essere parzialmente accolto. Tasse,
spese e ripetibili seguono la soccombenza, mentre all'istante, che non ha
presentato osservazioni al ricorso, non possono venir riconosciute ripetibili.
Motivi
per i quali,
richiamati
per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il
ricorso per cassazione 21 gennaio 2002 di __________ è
parzialmente
accolto.
Di conseguenza la sentenza 20 dicembre 2001 del segretario assessore
della Pretura del distretto di Lugano è annullata e sostituita dal seguente
giudicato:
- L'istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza __________ è condannata a pagare a __________ l'importo di fr.
2'800.- oltre interessi del 5% dal 21 aprile 1999.
§. Entro
tali limiti è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE
__________ dell'UE di Lugano.
- La
tassa di giustizia di fr. 300.- e le spese, da anticipare dalla parte istante,
rimangono a suo carico per 1/10, mentre la differenza è posta a carico della
convenuta la quale rifonderà all'istante fr. 200.- a titolo di indennità ridotta.
II. La
tassa di giustizia e le spese del presente giudizio per
complessivi
fr. 250.–, anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico per 9/10, mentre
le differenza è posta a carico di
__________.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione alla Pretura
del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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