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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.68
Data decisione, Autorità: 28.01.2003, CCC
Incarto n. 16.2002.00068
Lugano 28 gennaio 2003/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 luglio 2002 presentato da
contro
la sentenza 11 luglio 2002 del Giudice di pace del circolo di Carona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 13 giugno 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta
dall'escussa al PE n. __________dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 13 giugno 2002 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 300.- oltre interessi del 5% dal 15 novembre 2001, corrispondenti alle ripetibili poste a carico di quest’ultima con sentenza 13 settembre 2001 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello;
che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto, oltre alla menzionata decisione, anche la sentenza 15 novembre 2001 della Corte di cassazione penale del Tribunale federale che ha dichiarato inammissibile il ricorso di diritto pubblico inoltrato dalla convenuta contro la sentenza cantonale;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella sentenza cantonale prodotta, ha accolto l'istanza, preso atto dell'assenza dell'escussa del contraddittorio;
che con atto ricorsuale 30 luglio 2002 __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC:essa rimprovera al primo giudice di aver violato l'art. 105 cpv.1 CO riconoscendo all'istante interessi di mora a far tempo dal 15 novembre 2001, gli stessi potendo essere semmai riconosciuti unicamente dal 2 maggio 2002 data di emissione del PE;
che con scritto 9 settembre 2002 la controparte si è opposta all'accoglimento del ricorso;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che va innanzi tutto rilevato che l'art. 105 cpv. 1 CO che la ricorrente pretende essere stato disatteso dal primo giudice non si applica alla fattispecie non trattandosi dell'esecuzione di un debito per interessi, rendite o donazioni (Wiegand, in Comm. di Basilea, 1996, n. 1 ad art. 105 CO);
che la concessione del rigetto dell'opposizione sugli interessi di mora è conforme alla prassi secondo la quale il rigetto si estende anche a questi accessori, ancorché non contemplati nel titolo esecutivo, ben potendosi ritenere il debitore in mora con il pagamento dell'importo posto in esecuzione dal momento in cui la decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo è passata in giudicato (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 49 ad art. 80 LEF);
che pertanto, il riconoscimento all'istante degli interessi di mora del 5% dal 15 novembre 2001, data della decisione della Corte di cassazione penale del Tribunale federale che ha dichiarato inammissibile il ricorso inoltrato dalla convenuta contro la decisione prodotta a valere quale titolo esecutivo, non può affatto essere considerata arbitraria: da qui l'integrale reiezione del ricorso;
che va inoltre rilevata l'inammissibilità della domanda dell'istante con cui chiede che la ricorrente sia chiamata a prestare cauzione per la rifusione delle spese e ripetibili, l'istituto della cauzione processuale non trovando applicazione nella procedura sommaria di rigetto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 153, m. 16);
che le spese seguono la soccombenza, mentre al resistente non vengono assegnate ripetibili di questa sede non potendo il suo scritto 9 settembre 2002 essere considerato un allegato di osservazioni.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 30 luglio 2002 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.- già anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Carona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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