AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.76
Data decisione, Autorità: 07.04.2003, CCC
Incarto n. 16.2002.76
Lugano 7 aprile 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 agosto 2002 presentato da
rappr. __________
contro
la sentenza 7 agosto 2002 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 26 aprile 2002 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 13'404.80 oltre interessi a titolo di
pretese salariali, domanda ridotta in sede di conclusioni a fr. 7'975.05 e parzialmente
accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta si è opposta alle pretese avversarie sostenendo di aver pattuito con l’istante un salario lordo di fr. 18.50 durante il periodo di prova al fine di valutare le capacità di quest’ultimo, tant’è che proprio a dipendenza delle sue carenze a livello professionale è stato deciso il suo licenziamento; e ciò anche perché, dopo una settimana lavorativa prestata durante il mese di gennaio 2002 e nonostante sia stato sollecitato in tal senso, l'istante non si è ripresentato sul posto di lavoro, salvo per annunciare il menzionato infortunio.
Con il querelato giudizio il pretore, accertata la validità della disdetta del contratto per il 28 febbraio 2002, nonché l’applicabilità del salario orario minimo di fr. 21.15 lordi previsto dal CCL di categoria, ha accolto le pretese del lavoratore limitatamente a fr. 5'468.30. A mente del primo giudice le ore da retribuire all'istante sono: 112 per novembre 2001, 152 per dicembre 2001, 112 per gennaio 2002 (periodo durante il quale la convenuta è stata considerata in mora ai sensi dell'art. 324 cpv. 1 CO) e 48 ore per febbraio 2002; dal totale di fr. 8'184.25 netti il primo giudice ha dedotto quanto già percepito dall'istante (fr. 4'878.-), e aggiunto l'indennità per il periodo di inabilità lavorativa (fr. 2'121.25), oltre all'indennità di inconvenienza per il mese di febbraio 2002 (fr. 40.80).
Con il presente tempestivo gravame la società convenuta insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento. Rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per aver ritenuto vincolante al contratto concluso con l'istante il salario minimo previsto dal contratto collettivo di categoria, nonostante essa non vi abbia aderito e nonostante l'istante non disponesse di nessuna conoscenza del lavoro, potendo così essere remunerato solo alla stregua di un praticante. Contestato è inoltre il riconoscimento all'istante di un salario per i mesi di gennaio e febbraio 2002, non avendo questi offerto le proprie prestazioni dopo l'unica settimana lavorativa effettuata durante il mese di gennaio 2002.
Con il ricorso sono stati prodotti diversi documenti, solo in parte copia di documenti già prodotti davanti al pretore. Per i documenti nuovi vale tuttavia l'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti di produrre nella sede ricorsuale nuovi fatti e nuove prove: i documenti presentati per la prima volta con il ricorso devono così essere estromessi dall'incarto
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto implicitamente invocato dal ricorrente, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 126 I 170 consid. 3a).
Va innanzi tutto rilevato che, come correttamente ritenuto dal pretore, il contratto di lavoro concluso dalle parti è assoggettato sia al Contratto nazionale mantello per l'edilizia principale in Svizzera (__________) al quale è stato conferito carattere obbligatorio generale (art. 1 Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro), sia al Contratto collettivo di lavoro per l'edilizia principale del Cantone Ticino (CCL-TI) che lo completa e ne costituisce parte integrante (art. 1 CCL). Il conferimento del carattere obbligatorio generale da parte del Consiglio federale, comporta l'estensione del campo di applicazione del contratto collettivo a tutti i datori di lavoro e ai lavoratori del ramo, quindi anche a coloro che non sono direttamente vincolati da tale contratto (art. 1 cpv. 1 Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro). In questo senso, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, le norme del contratto collettivo hanno effetto diretto e imperativo per tutte le parti interessate (art. 357 cpv. 1 CO), indipendentemente dal fatto che esse non vi abbiano direttamente aderito, come è il caso per la convenuta. Nella sostanza, l'assoggettamento del rapporto di lavoro al contratto collettivo, comporta per le parti il divieto di derogare, a svantaggio del lavoratore, alle disposizioni contenute nello stesso (Streiff/ von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, n. 3 ad art. 357 CO; DTF 115 II 253): infatti, l’art. 357 cpv. 2 CO prevede la nullità degli accordi fra datori di lavoro e lavoratori vincolati da un contratto collettivo che derogano a disposizioni imperative del medesimo -quali quelle che stabiliscono i salari minimi- salvo il caso in cui siano più favorevoli al lavoratore (Favre/ Munoz/ Tobler, Le contrat de travail, Code annoté, 2001, n. 1.3 e 1.4 ad art. 357 CO; Wyler, Droit du travail, 2002, pag. 523; JAR 1997 pag. 116).
Nel caso di specie, il fatto che il pretore abbia riconosciuto all’istante il salario orario di fr. 21.15 lordi, previsto dal CCL-TI (doc. A) non può pertanto essere censurato, anche perché si tratta del salario minimo applicabile ai lavoratori edili, in particolare senza conoscenze professionali (Classe C), come la ricorrente medesima sostiene essere stato il caso dell'istante.
Per quanto attiene alla censura relativa al riconoscimento all'istante del salario per i mesi di gennaio (112 ore) e febbraio 2002 (48 ore), va rilevato anzitutto che l'accertamento pretorile secondo il quale l'attività della ditta dopo le ferie natalizie sarebbe ripresa il 14 gennaio 2002, non trova nessun riscontro nelle tavole processuali: né lo afferma il __________ (contrariamente a quanto sostiene la ricorrente), né la circostanza risulta dalla documentazione prodotta. Resta pertanto senza contestazione l'affermazione della convenuta secondo cui l'attività è ripresa il 21 gennaio. In secondo luogo, per quanto riguarda il diritto dell'istante al salario, dev'essere rilevato che, contrariamente ai fatti esposti in risposta e a quanto ribadisce in questa sede a pagina 4 del suo allegato, la ricorrente ha ammesso a pagina 2 del medesimo che alla riapertura della ditta, esattamente il 21 di gennaio 2002, il signor __________ si è presentato regolarmente al lavoro unitamente ai suoi colleghi e dopo una settimana di lavoro lo stesso non si è più presentato. Da ultimo, va precisato che il primo giudice non ha motivato l'affermata applicabilità dell'art. 324 cpv. 1 CO, limitandosi a rimproverare implicitamente alla convenuta di essere in mora nell'accettazione della prestazione lavorativa. Sennonché, affinché vi sia tale mora, la prestazione del lavoratore dev'essere stata da lui adeguatamente offerta (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, art. 324 CO, N. 3), ciò che in concreto l'istante non ha provato, mentre la convenuta riconosce che nel mese di gennaio 2002 vi è stata prestazione lavorativa durante una settimana che dev'essere pertanto remunerata. In questo senso l’istante ha diritto al pagamento di 40 ore lavorative (l’orario giornaliero essendo di 8 ore: cfr. ordinanza allegata al doc. 3) e non di 112 come erroneamente riconosciuto dal pretore.
In merito al mese di febbraio 2002, è pacifico che l'istante è stato inabile al lavoro dal 2 al 18 febbraio a causa di un infortunio; inoltre, a fronte delle contestazioni della ricorrente, l'istante non ha provato di essersi ripresentato sul posto di lavoro al termine del suo periodo di inabilità lavorativa, ossia dopo il 18 febbraio 2002. A questo proposito va ricordato che il diritto al salario durante il termine di disdetta resta vincolato alla tempestiva e inequivocabile offerta di riprendere il lavoro da parte del lavoratore: pena la sua decadenza (Rehbinder, in Comm. di Berna, 1992, art. 336c CO, N. 7). In altre parole, se al termine del periodo di inabilità lavorativa il lavoratore non riprende il lavoro per colpa propria, si trova in mora e il datore di lavoro può rifiutare di versargli il salario (Rehbinder, op. cit., ibidem). In quest'ottica, il riconoscimento all'istante da parte del pretore di 48 ore, pari a sei giornate lavorative, non può essere condiviso poiché non trova nessun riscontro nelle risultanze istruttorie dalle quali non emerge la necessaria offerta di lavoro da parte del lavoratore dopo il periodo di inabilità lavorativa. Ciò che, almeno in parte e -tutto sommato- nella sostanza, corrisponde al rimprovero della ricorrente. Ne discende che per il mese di febbraio 2002 questi ha diritto unicamente all'80% del salario per il periodo di inabilità lavorativa -dal 2 al 18 febbraio compresi (art. 65 CNM 2000)- ovvero a fr. 1'166.70, così calcolati (seguendo l'analogo calcolo effettuato dal pretore e non contestato): fr. 21,15 x 176 (coefficiente per il calcolo del salario costante ai sensi del CCL-TI) x 13 mensilità x 80% : 365 x 11 giornate lavorative perse. Per contro l'istante non ha diritto ad altra remunerazione, in specie non fino al 28 febbraio, come erroneamente concluso dal primo giudice, non avendo provato di aver almeno offerto la propria prestazione.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato una parziale arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie, segnatamente in merito al riconoscimento di ore lavorative per i mesi di gennaio e febbraio 2002, dev'essere accolto. Ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con il conseguente parziale accoglimento dell'istanza nella misura di fr. 2'156.65 netti oltre interessi del 5% dal 21 marzo 2002, corrispondenti a 112 ore effettuate nel mese di novembre 2001 e a 152 nel mese di dicembre 2001, non contestate dalla convenuta, oltre a 40 ore prestate nel mese di gennaio 2002, per un totale di 304 ore, pari a fr. 6'429.60 lordi (fr. 21.15 x 304), ai quali si sommano i supplementi indicati dal pretore e non contestati dalla ricorrente (3% per giorni festivi, 10,6% per vacanze, 8,33% per la tredicesima) per un totale lordo di fr. 7'839.60, ossia fr. 5'867.95 netti (previa deduzione delle percentuali di cui al doc. J, ossia il 25,15%). Da quest'importo deve essere dedotto quanto già percepito dall'istante, ossia complessivamente fr. 4'878.- (cfr. istanza, pag. 4 e 5, nonché doc. 3), con un saldo a suo favore di fr. 989.95 al quale va però aggiunto il salario di sua spettanza per il mese di febbraio 2002, ossia fr. 1'166.70 (cfr. cons. precedente).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e per le spese l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 28 agosto 2002 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 7 agosto 2002 del Pretore del Distretto di Bellinzona, limitatamente al suo dispositivo n. 1, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
di fr. 2'156.65 netti oltre interessi del 5% dal 21 marzo 2002.
II. Il presente giudizio è esente da tassa e spese. __________ verserà alla ricorrente l'importo di fr. 100.- quale indennità per questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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