AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.87
Data decisione, Autorità: 07.04.2003, CCC
Incarto n. 16.2002.87
Lugano 7 aprile 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 ottobre 2002 presentato da
patr. dallo studio legale __________
contro
la sentenza 9 ottobre 2002 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 26 agosto 2002 da
avv. __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dall’escusso al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Il 1° giugno 1994 __________ e l'avv. __________ hanno sottoscritto un contratto di locazione avente per oggetto un posteggio di proprietà di quest'ultimo a __________, per una pigione mensile di fr. 150.- (doc. 1), aumentata a fr. 180.- mensili a far tempo dal 1° maggio 2001 (doc. 2). La locazione si è conclusa il 30 giugno 2002 (doc. 3). Con istanza 26 agosto 2002 l'avv. __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 1'080.- pari alle pigioni rimaste scoperte per il periodo da gennaio a giugno 2002. A valere quale riconoscimento di debito l'istante ha prodotto il menzionato contratto di locazione. Al contraddittorio l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria contestando di essere debitore delle pigioni rivendicate dall'istante, le stesse essendo di spettanza di __________ a nome della quale egli ha sottoscritto il contratto di locazione nella sua qualità di organo di fatto della società, società che come noto all’istante avrebbe peraltro sempre pagato le pigioni. A comprova della sua estraneità dal contratto, l'escusso ha evidenziato che nel medesimo è indicato l'indirizzo della società e il numero di immatricolazione di due veicoli di proprietà di quest'ultima (il posteggio essendo utilizzato per esigenze societarie), circostanza questa pure nota all'istante come si evince dal suo scritto 3 giugno 2002 (doc. G) indirizzato a __________.
Con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la presenza di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione sottoscritto dal convenuto, ha individuato in quest'ultimo il debitore delle pigioni poste in esecuzione: ha così integralmente accolto l'istanza.
Con il presente tempestivo ricorso, al quale è stato concesso effetto sospensivo, l'escusso insorge contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, riconoscendo nel contratto di locazione (il cui testo sarebbe invero poco chiaro) un valido riconoscimento di debito nei suoi confronti, senza considerare l’insieme della documentazione dalla quale si evince che il contratto di locazione è stato sottoscritto per conto della società __________, unica debitrice nei confronti dell’istante.
Con osservazioni 15 novembre 2002 la controparte postula la reiezione del ricorso.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro. Ma anche un contratto, debitamente sottoscritto e che indichi gli elementi fondamentali del credito posto in esecuzione può costituire titolo di rigetto, segnatamente, trattandosi di contratto di locazione, per le pigioni scadute (Staehelin, in Comm. di Basilea, 1998, n. 114 ad art. 82 LEF). Se il riconoscimento di debito, rispettivamente il contratto su cui si fonda una domanda di rigetto dell'opposizione, è sottoscritto da un rappresentante dell’escusso, è vincolante nei confronti di quest’ultimo solo se l’esistenza del rapporto di rappresentanza risulta in modo chiaro dai documenti (Staehelin, op. cit., n. 57 ad art. 82; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l'opposition, 1980, § 5; DTF 112 III 88).
Nel caso concreto, è vero che dalla documentazione prodotta dall'escusso emergono indizi a sostegno dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza: così il fatto che le pigioni venissero versate dalla società (doc. E), che il posteggio fosse a disposizione di veicoli della stessa (doc. B - D), che il locatore si rivolgesse (almeno con lo scritto 3 giugno 2002: doc. G) direttamente alla società __________ in relazione al posteggio controverso. Tuttavia, la decisione impugnata non può essere considerata arbitraria, tenuto conto degli elementi seguenti: 1) il contratto di locazione sul quale l’istante basa l'esecuzione non fa nessuna menzione al preteso rapporto di rappresentanza; 2) il contratto è stato sottoscritto dal convenuto a titolo personale, ossia semplicemente col nome __________ 3) il contratto reca anche il domicilio dell'escusso e non solo l'indirizzo di __________; 4) l'indirizzo della lettera-contratto è __________ i, __________, né c/o, né -in particolare- per conto di; 5) l'escusso non è organo della società. In conclusione, il rapporto di rappresentanza non vi risulta in modo chiaro.
Per quanto invece attiene all'importo oggetto del riconoscimento di debito, che il giudice deve accertare d'ufficio e in ogni stadio di causa (Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag. 190), lo stesso è dato unicamente per l'importo di fr. 900.-, ovvero per la pigione che risulta dal contratto di locazione sottoscritto dall'escusso (fr. 150.- mensili), mentre non può essere riconosciuto l'aumento della pigione notificato dal locatore il 24 gennaio 2001 (Staehelin, op. cit., n. 115 ad art. 82), ma che non risulta né formalmente riconosciuto, né oggetto di esplicita pattuizione. Su questo punto la sentenza impugnata, frutto di una valutazione scorretta dei documenti, dev'essere cassata.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC), che per la prima sede possono essere suddivise in ragione di 1/6 a carico dell'istante e la rimanenza dei 5/6 a carico del convenuto, mentre per questa sede devono essere addebitate interamente al ricorrente rinunciandosi a prelevare l'esigua quota a carico dell'istante.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 21 ottobre 2002 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza del Giudice di pace del circolo di Vezia è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza
l'opposizione interposta da __________ al PE n. __________
dell'UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a
fr. 900.- oltre interessi del 5% dal 1° gennaio 2002 su fr. 450.-
e dal 1° aprile 2002 su fr. 900.-.
istante, rimane a suo carico per 1/6 mentre la differenza è
posta a carico del convenuto il quale rifonderà all'istante fr.
50.- a titolo di indennità ridotta.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 80.-, già anticipati dal ricorrente, rimangono a suo carico con l'obbligo di rifondere alla controparte un'indennità ridotta di fr. 60.-.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster