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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.89
Data decisione, Autorità: 09.04.2003, CCC
Incarto n. 16.2002.89
Lugano 9 aprile 2003/dp
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 24 ottobre 2002 presentato da
patr. dall'avv.
Contro
la sentenza 16 ottobre 2002 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 29 luglio 2002 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 2'774.75 oltre accessori a titolo di
pretese salariali, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con contratto scritto 26 aprile 2001 __________ è stata assunta dalla __________ in qualità di aiuto-buffet con un'occupazione di 21 ore settimanali (50%) per una retribuzione mensile lorda di fr. 1'350.--. Il rapporto di lavoro ha avuto inizio il 2 aprile e si è concluso il 31 ottobre 2001 a seguito della disdetta notificata dalla lavoratrice. Con istanza 29 luglio 2002 questa ha convenuto in giudizio la sua datrice di lavoro per ottenere il pagamento di fr. 2'774.75 oltre interessi, ossia il saldo per ore straordinarie che essa sostiene non esserle state remunerate: si tratterebbe di 244 ore per un salario orario di fr. 20.-- lordi (tenuto conto della maggiorazione del 25%), ossia complessivamente di fr. 4'374.90 netti dai quali va dedotto quanto già percepito (fr. 1'600.35). La convenuta, che ha ammesso l'esecuzione di sole 139 ore supplementari, ha riconosciuto all'istante un saldo residuo di fr. 463.80 lordi, calcolati sulla base di un salario orario di fr. 14.85, ritenendo inammissibile il supplemento del 25%, non trattandosi di ore di lavoro straordinario effettuato con il consenso della lavoratrice.
Con il querelato giudizio il pretore, riferendosi ai conteggi paga allestiti dalla convenuta e ritenendo in tal senso adempiuto l’onere della prova che il CCNL pone a carico di quest’ultima (art. 21 CCNL 98), ha riconosciuto all'istante l’esecuzione di 145,5 ore di lavoro straordinario per i mesi da giugno a ottobre 2001. Basandosi su un salario orario di fr. 14.85 (calcolato sulla base del CCNL e così riconosciuto dalla convenuta), oltre alla maggiorazione del 25%, trattandosi di lavoro straordinario prestato indipendentemente dal consenso della lavoratrice, il primo giudice ha riconosciuto all’istante un salario lordo di fr. 2'700.85, dai quali ha dedotto l'importo già percepito di fr. 1'600.85.
Con il presente tempestivo gravame l'istante insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare l'art. 21 CCNL 98 secondo il quale, mancando come in concreto una registrazione delle ore di lavoro da parte del datore di lavoro, in caso di contestazione devono ritenersi provate le ore rivendicate dal lavoratore; principio disatteso dal pretore che anziché ammettere le 244 ore richieste dalla lavoratrice, ha concluso all'esecuzione di sole 145,5 ore sulla base dei conteggi paga che la stessa non ha neppure sottoscritto.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 128 I 27 consid. 3b; 127 I 60 consid. 5a).
Il vigente art. 21 n. 1 e 2 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria alberghiera e della ristorazione (CCNL 98) impone al datore di lavoro l'obbligo di provvedere alla stesura di piani periodici di lavoro, nonché di registrare -per ogni lavoratore- l'orario di lavoro effettivo e i riposi, ritenuto che -se non adempie a tali incombenze- in caso di contestazione verrà ammesso come prova il controllo effettuato dal lavoratore (art. 21 n. 3). Sennonché, in concreto, non esiste agli atti né una corretta registrazione, giorno per giorno, da parte della datrice di lavoro, né un controllo effettuato dalla lavoratrice la quale pretende invece di sostituirlo con la sua allegazione di causa, ovvero di aver effettuato complessivamente 244 ore in più, senza tuttavia offrire nessun elemento atto a rendere almeno verosimile la sua tesi. In tal senso, non può essere rimproverato al primo giudice di essersi basato sui conteggi mensili (Busta paga) prodotti dall'istante che attestano ore supplementari lavorate in numero di 145,5; in altre parole, l'accertamento non è arbitrario dal momento che corrisponde alle uniche prove (doc. D - G) versate all'incarto su questo elemento di fatto.
Per quanto attiene ai menzionati conteggi salariali che -come correttamente rilevato dal primo giudice- l'istante non ha contestato prima dell'inoltro della causa, contrariamente a quanto pretende la ricorrente, va osservato che il CCNL non ne condiziona la validità alla loro sottoscrizione da parte del lavoratore. Infatti, l'art. 15 n. 7 CCNL 98, concerne esplicitamente i soli conteggi delle ore effettive, senza peraltro prevedere sanzioni in caso di mancata sottoscrizione. Per contro, il conteggio salariale dev'essere unicamente consegnato mensilmente al lavoratore (art. 14 n. 2 CCNL).
Alla parte convenuta non vengono assegnate ripetibili di questa sede, non avendo formulato osservazioni al ricorso.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 24 ottobre 2002 di __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese giudiziarie.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a: -__________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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