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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2002.9
Data decisione, Autorità: 25.04.2002, CCC
Incarto n. 16.2002.00009
Lugano 25 aprile 2002/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 gennaio 2002 presentato da
patr. dall'avv. __________
contro
la sentenza 15 gennaio 2002 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 6 novembre 2001 da
rappr. da __________
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta
dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
esaminati agli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che il 7 settembre 1995 __________, __________ e __________, comproprietari della part. __________ RFD __________, hanno sottoscritto una proposta per l’assicurazione di stabili con la __________ di __________ (cfr. proposta d'assicurazione), contratto che gli stessi hanno disdetto il 16 ottobre 2000;
che la __________, Agenzia generale di __________, alla quale la disdetta è stata inoltrata, ha accettato la stessa con effetto al 16 ottobre 2000, reclamando nondimeno il pagamento del premio scaduto al 1°ottobre 2000;
che con istanza 6 novembre 2001 la __________ di __________, rappresentata dall’Agenzia generale di __________, ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di fr. 1'934.- corrispondenti al premio scaduto sulla polizza di cui si è detto;
che il convenuto si è opposto alla domanda avversaria contestando la legittimazione del rappresentante dell'istante rispettivamente delle persone che hanno sottoscritto l'istanza, nonché l'esigibilità del credito posto in esecuzione;
che con il querelato giudizio il giudice di pace, accertata la legittimazione del rappresentante dell'istante, ha accolto l'istanza riconoscendo nella documentazione prodotta un valido riconoscimento di debito per l'importo posto in esecuzione e ritenuto esigibile;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 31 gennaio 2002, __________ insorge contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base dei titoli di cassazione di cui alle lett. e) e g) dell'art. 327 CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente ammesso la legittimazione del rappresentante dell'istante, nonostante l'Agenzia generale di __________ e i firmatari dell'istanza non siano iscritti a Registro di commercio e non siano neppure in possesso di una procura ad hoc; contesta inoltre la qualifica di riconoscimento di debito attribuita al contratto disdetto dalle parti e l’esigibilità del credito posto in esecuzione;
che al ricorso la controparte non ha presentato osservazioni;
che il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 n. 4 CPC);
che trattandosi di una persona giuridica, quale è in concreto la __________ (iscritta nel Registro di commercio del Canton __________ quale società anonima), essa agisce per mezzo dei suoi organi (art. 55 CC);
che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, l’Agenzia generale di __________ della __________ che ha presentato l'istanza di rigetto dell'opposizione come rappresentante della Compagnia procedente, non è iscritta a Registro di commercio e neppure risultano esserlo le persone che hanno sottoscritto lo stesso atto, ossia i signori __________ e __________;
che nell'ambito dei rapporti fra un agente d'assicurazione e l'assicuratore -regolati dall'art. 34 LCA cui rinvia l'art. 418e CO- esula dalle competenze del primo (ancorché agente generale) di procedere in giustizia per conto dell'assicuratore, a meno che vi sia autorizzato dal diritto procedurale cantonale o che disponga di una procura ad hoc (Carré, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, ed. annotée, 2000, pag. 266 - 267; RBA VIII, n. 177 e 178);
che, silente al proposito la procedura cantonale, l'Agenzia generale di __________ della __________ non ha prodotto nessuna procura a dimostrazione della necessaria autorizzazione ad hoc, ovvero a rappresentare la Compagnia d'assicurazione nel caso concreto;
che, in assenza del presupposto processuale della legittimazione del preteso rappresentante (art. 97 n. 4 CPC), accogliendo la relativa censura ricorsuale, la Camera non può che accertare la nullità dell’istanza 6 novembre 2001 e di ogni atto successivo, in particolare della sentenza impugnata (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che si può pertanto prescindere dall'esame delle altre censure proposte in cassazione;
che il giudizio sulle spese e le ripetibili segue la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 28 gennaio 2002 di __________ è accolto.
Di conseguenza è accertata la nullità dell'istanza 6 novembre 2001 di __________, e di tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 15 gennaio 2002 del Giudice di pace del circolo di Vezia (inc. 721).
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 70.- già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________, la quale rifonderà al ricorrente fr. 150.-- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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