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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2002.92
Data decisione, Autorità:
25.11.2002, CCC
Incarto n.
16.2002.92
Lugano
25 novembre
2002/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 4 novembre 2002
presentato da
Contro
la sentenza 25 ottobre 2002 del Giudice di pace
supplente del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di
esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 14 giugno 2002 da
Rappr. dal
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto in
via provvisoria dell'opposizione interposta
dal convenuto al PE n. __________ dell'UE di
Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 14 giugno 2002 il __________, ha chiesto il rigetto dell'opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di
fr. 1'898.80, importo corrispondente alle spese relative alla cura di un cane
di proprietà di quest'ultimo;
che il
convenuto si è opposto all'istanza, rimproverando alla controparte di non aver
svolto adeguatamente il mandato affidatole, tant'è che il cane è deceduto dopo
un intervento chirurgico;
che con
il querelato giudizio il giudice di pace supplente, considerando la fattura 11
dicembre 2001 valido titolo esecutivo, ha accolto l'istanza;
che con
atto ricorsuale 4 novembre 2002, inoltrato alla Giudicatura di pace mediante
invio fax, la famiglia __________, e per essa __________, ha dichiarato di
voler interporre ricorso contro la decisione del primo giudice;
che
tuttavia, il ricorso presentato a mezzo fax, quindi carente di una firma originale,
è irricevibile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI,. m. 1 ad art. 309 CPC e N.
807);
che anche
prescindendo da questo motivo, il ricorso sarebbe comunque nullo difettando a
__________ la legittimazione alla rappresentanza dell'escusso __________, ossia
mancando un presupposto processuale la cui presenza il giudice esamina
d’ufficio e in ogni stadio di causa (art. 97 cifra 4 CPC);
che
infatti, mentre davanti al giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza
processuale a ogni persona ritenuta capace di proporre e discutere con la
necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), legittimati a impugnare
una sentenza del giudice di pace con ricorso in cassazione, oltre alla parte
stessa (personalmente), sono solo gli avvocati ammessi al libero esercizio della
professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale
(art. 64 CPC);
che
quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a
CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso presentato
da __________, verosimilmente per conto di __________, è nullo per carenza di
legittimazione della pretesa rappresentante;
che
giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per
cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera
può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica
alla controparte per le osservazioni qualora si rilevi inammissibile o manifestamente
infondato;
che
tasse e spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l'art.
148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 4 novembre 2002 di __________
in quanto presentato da __________ è nullo.
-
Tasse
e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.-, sono poste a carico
del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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