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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.2003.55
Data decisione, Autorità:
05.08.2003, CCC
Incarto n.
16.2003.55
Lugano
5 agosto 2003/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, vicepresidente,
Giani e Chiesa, quest'ultimo in sostituzione di Epiney-Colombo,
assente
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30
maggio 2003 presentato da
Contro
la sentenza 19
maggio 2003 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura
sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 19 febbraio
2003 nei confronti di
con la quale l'istante ha chiesto il rigetto
dell'opposizione interposta dal convenuto al PE
n. __________dell'UE di Lugano, domanda respinta
dal primo giudice,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con
istanza 19 febbraio 2003 la __________ ha chiesto il rigetto dell'opposizione
interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l'incasso di
fr. 3'163.20 rivendicati a titolo di contributi per il finanziamento della
condotta da lui dovuti per gli anni 2000 e 2001;
che con
sentenza 19 maggio 2003 il pretore ha respinto l'istanza;
che con
tempestivo atto ricorsuale la procedente insorge contro il predetto giudizio
postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all'art.
327 lett. g CPC;
che
con successivo scritto 21 luglio 2003 la ricorrente ha comunicato a questa
Camera di ritirare il ricorso;
che
così stando le cose si giustifica lo stralcio della procedura ricorsuale (art.
352 CPC);
che
in considerazione della particolarità del caso e della mancata notifica del
ricorso alla controparte per le osservazioni, si prescinde dal prelevare tasse
e spese per il presente giudizio.
Motivi per i quali,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 30 maggio 2003 della __________ è stralciato
dai ruoli per desistenza della ricorrente.
-
Non
si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale
d’appello
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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