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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2003.69
Data decisione, Autorità: 05.08.2003, CCC
Incarto n. 16.2003.69
Lugano 5 agosto 2003/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, vicepresidente, Giani e Chiesa, quest'ultimo in sostituzione di Epiney-Colombo, assente
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 9 luglio 2003 presentato da
contro
il decreto 23 giugno 2003 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città nella causa civile inappellabile promossa con istanza 20 marzo 2003 da
con la quale l'istante ha chiesto il pagamento di fr. 3'970.45 oltre accessori, pretesa in
seguito aumentata a fr. 5'350.95,
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 20 marzo 2003 la ditta di onoranze funebri __________ fu __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere la sua condanna al pagamento di fr. 3'970.45 -in seguito aumentati a fr. 5'350.95- rivendicati a saldo delle proprie prestazioni professionali relative alle esequie della defunta __________, domanda alla quale il convenuto si è opposto;
che con decreto 23 giugno 2003 il pretore, non ritenendo il convenuto in grado di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la propria causa, lo ha diffidato a munirsi di un patrocinatore entro il termine di 20 giorni con la comminatoria della nomina di un avvocato d’ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC);
che con scritto 9 luglio 2003 __________ insorge contro il predetto decreto contestando la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 39 cpv. 2 CPC;
che in virtù dell’art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei giudici di pace e dei pretori come istanza unica, ossia solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali sentenze o decreti di stralcio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 327, m. 3);
che nella specie il decreto contestato costituisce una decisione incidentale di carattere procedurale e non una decisione formale impugnabile mediante ricorso per cassazione (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 39, m. 17 e ad art. 96, m. 7);
che quindi il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per carenza del presupposto processuale contemplato dall’art. 327 cpv. 1 CPC;
che in applicazione dell’art. 313 bis CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della presente fattispecie non si prelevano tasse né spese di giustizia.
Motivi per i quali motivi,
pronuncia:
Il ricorso 9 luglio 2003 __________ è irricevibile.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese di giustizia.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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