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Numero d'incarto:
16.2006.118
Data decisione, Autorità:
17.12.2007, CCC
Titolo:
Azione di accertamento dell'inesistenza del debito - procedura applicabile - capacità processuale della parte - diffida a munirsi di un patrocinatore - presupposti - assenza firma pretore sulla sentenza - formalismo eccessivo
Incarto n.
16.2006.118
Lugano
17 dicembre
2007/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per cassazione (”appello“) 26 ottobre 2006 presentato da
RI 1,
(patrocinata dall'.
PA 1)
contro la sentenza emessa l'11 ottobre 2006 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura
accelerata (inc. n. AC.2006.8) promossa con istanza 7 luglio 2006 dalla
CO 1
(rappresentata dall',);
esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 3 luglio 2006, il
Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, ha
rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da RI 1 al PE n. __________
dell'UE di Lugano, fattole notificare dalla CO 1 per l'incasso di fr. 4639.65
oltre accessori rivendicati quale quota a suo carico delle imposte federali dovute
per gli anni dal 1998 al 2002, sulla base delle notifiche di tassazione dell'imposta
cantonale per gli anni in discussione e sulle decisioni di riparto dell'imposta
tra lei e il marito.
B. Il
7 luglio 2006 RI 1 ha convenuto la CO 1 davanti al medesimo Pretore con un'azione
fondata sull'art. 85a LEF, chiedendo di accertare l'inesistenza del suo
debito di fr. 4639.65 oltre accessori di cui al citato precetto esecutivo. All'udienza
del 29 settembre 2006, indetta per la discussione, l'istante ha ribadito di avere
interamente saldato il suo debito fiscale, mentre la convenuta ha proposto di
respingere l'istanza.
C. Statuendo
l'11 ottobre 2006 il Pretore, constatato che l'istante non aveva mosso contestazioni
circa il dispositivo della sentenza di rigetto dell'opposizione o eccezioni
sorte dopo il passaggio in giudicato di quella sentenza e rilevato che quelle riproposte
dall'istante erano già state esaminate e respinte nell'ambito della precedente
procedura di rigetto, ha respinto l'azione.
D. Con
un ricorso per cassazione (”appello“) del 26 ottobre 2006 RI 1 chiede l'annullamento
della sentenza impugnata dolendosi di un'errata applicazione del diritto procedurale
da parte del primo giudice, al quale rimprovera di aver istruito la sua istanza
secondo le norme di cui agli art. 389 segg. CPC anziché secondo gli art. 291
segg. CPC, ciò che le avrebbe impedito di poter addurre tutti i fatti
ed i mezzi di prova di cui intendeva avvalersi. Nelle sue osservazioni del
9 novembre 2006 la convenuta conclude per la reiezione del ricorso;
Considerando
in diritto: 1. Nella fattispecie la sentenza dedotta
in cassazione difetta della firma del Pretore. Ora l'art. 285 cpv. 2 lett. g
CPC (applicabile in base al rinvio dell'art. 299 CPC) prevede la nullità delle
sentenze che non contengono la firma del giudice e tale vizio va rilevato
d'ufficio (art. 142 cpv. 2 CPC). Nondimeno, in concreto, si può prescindere dal
dichiarare nulla la sentenza impugnata. Intanto la mancanza della firma non ha
impedito alla ricorrente di far valere nel ricorso tutte le sue censure
d'ordine e di merito, sicché non le ha recato alcun pregiudizio (Cocchi/Trezzini, CPC massimato e
commentato, Lugano 2000, n. 1 ad art. 285). Inoltre l'annullamento della
decisione trascenderebbe nel formalismo eccessivo poiché l'ossequio della forma
si tradurrebbe in un vuoto esercizio di giurisdizione, nel senso che il nuovo
giudizio sanato nella forma risulterebbe necessariamente uguale, nella sostanza,
a quello annullato. Nulla osta quindi all'esame nel merito del ricorso.
-
Giusta
l'art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure
ricorsali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata
quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale
oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di
prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è
arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed
indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della
giustizia e dell'equità. Arbitrio e violazione della legge non vanno confusi;
per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta
(o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella
circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile;
è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come
insostenibile, in contraddizione palese con la situazione reale, non sorretta
da ragione oggettiva o lesiva di un diritto certo (DTF 132
III 211 consid. 2.1).
-
La
ricorrente lamenta il fatto che il Pretore avrebbe dovuto applicare l'art. 39
cpv. 2 CPC e diffidarla dal munirsi di un patrocinatore. A torto. Ogni persona
avente l'esercizio dei diritti civili può procedere in lite con atti propri
(art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende, appunto, la facoltà di
compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39 cpv. 1 CPC). Nel
Cantone Ticino, come nel resto della Svizzera, le parti non sono obbligate a
farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in Germania e in
Italia per la maggior parte dei processi civili (sentenza del Tribunale
federale 5P.340/1995 del 23 novembre 1995, consid. 3a con richiami). Quando il
giudice ritiene però che una persona non sia capace di proporre e di discutere
con la necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve
termine di un legale, con la comminatoria della nomina di un avvocato d'ufficio
(art. 39 cpv. 2 CPC).
Proprio
perché configura una restrizione della capacità processuale, questo provvedimento
deve giustificarsi alla luce delle circostanze concrete, oggettive o soggettive
(Rep. 1989 pag. 168 in alto, 1988 pag. 375 consid. a). Che una parte non sia
provvista di un avvocato ancora non significa che essa debba essere diffidata a
dotarsi di un legale. Se così fosse, la capacità di compiere personalmente
tutti gli atti processuali sarebbe svuotata di senso. Determinante è la
ponderazione delle capacità personali della parte per rapporto al grado di
difficoltà che la causa presenta, considerato anche lo stadio in cui il
processo si trova. La situazione va apprezzata di caso in caso.
In
concreto nulla induce a ritenere che l'attrice non fosse in grado di discutere
con la necessaria chiarezza la causa in questione. Essa ha presentato i suoi
atti corretti dal profilo formale e ha chiaramente indicato i motivi a sostegno
della sua azione, allegando le prove documentali a conforto della stessa. In
simili condizioni il Pretore non era tenuto a diffidarla perché si munisse di
un patrocinatore, né tanto meno a nominargli un avvocato d'ufficio. Scegliendo
di stare in giudizio senza alcun ausilio, l'interessata ha consapevolmente
affrontato il rischio di compiere errori giuridici o di incorrere in mancanze
processuali. Non può adesso far carico al Pretore di averle lasciato esercitare
i suoi diritti di parte.
-
La
ricorrente si duole della violazione da parte del primo giudice delle norme di
procedura che regolano l'azione di accertamento dell'inesistenza del debito
dalla stessa proposta, alla quale tornerebbero applicabili gli art. 291 segg.
CPC, e non gli art. 398 segg. CPC applicati a torto dal Pretore. Ora, è vero
che l'art. 400 CPC rinvia, per le cause a procedura accelerata come quelle di
cui all'art. 85a LEF che ricadono sotto la procedura inappellabile,
ossia di valore inferiore ai fr. 8000.–, agli art. 291segg. CPC, tuttavia la
diversa procedura adottata dal Pretore non ha arrecato nessun pregiudizio alla
ricorrente. Intanto, contrariamente a quanto sostiene, all'udienza del 29
settembre 2006 essa ha prodotto ulteriore documentazione. Inoltre trattandosi
in entrambi i casi di procedure rette dal principio attitatorio, spetta sempre
alla parte l'onere di allegare i fatti e le prove a sostegno delle proprie
allegazioni, la quale non può certo attendersi che sia il giudice a supplire
alle sue carenze probatorie. In questo senso, nulla giova alla ricorrente il richiamo
all'art. 294 cpv. 3 CPC, giacché trattasi di una facoltà per il giudice e la
sola circostanza che il giudice non ne faccia uso non basta per essere
sanzionata con un ricorso per cassazione.
-
Quanto
ai motivi per i quali il Pretore ha respinto l'azione, di per sé non contestati
dalla ricorrente, questa Camera ha già avuto modo di ricordare che se il merito
del credito posto in esecuzione è già stato deciso, come è il caso in concreto,
in esito a una procedura di rigetto definitivo dell'opposizione basata su un
titolo esecutivo (ovvero delle decisioni amministrative regolarmente passate in
giudicato), le uniche eccezioni proponibili nell'ambito di un'azione di
accertamento dell'inesistenza del debito basata sull'art. 85a LEF, sono
attinenti al dispositivo della sentenza o a eccezioni sorte successivamente al
passaggio in giudicato della sentenza (CCC sentenza inc. 16.2006.121 del 22 febbraio 2007, consid. 4). Non
avendo l'istante sollevato nessuna di queste eccezioni, quelle dalla stessa
proposte a sostegno della sua azione essendo già state esaminate e decise nel
precedente giudizio di rigetto, non vi è nel caso
concreto motivo per censurare la sentenza impugnata, frutto di una corretta
applicazione del diritto sostanziale.Visto quanto precede il ricorso,
che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, tantomeno quello di cui
all'art. 327 lett. g CPC, deve essere respinto.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre
non si giustifica di assegnare ripetibili all'ente pubblico avendo questi agito
nell'esercizio delle sue attribuzioni ufficiali (cfr. art. 68 cpv. 3 LTF per
analogia).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche
la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 26 ottobre 2006 di RI 1
è respinto.
- Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 320.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
370.–
già
anticipati dalla ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
–.;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF), il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2).
La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia
ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il
ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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