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Numero d'incarto:
16.2007.7
Data decisione, Autorità:
13.03.2007, CCC
Titolo:
stralcio per mancato versamento anticipo
STRALCIO
art. 312 CPC-TI
Incarto n.
16.2007.7
Lugano
13 marzo 2007/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di cassazione civile del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente,
Epiney-Colombo e Lardelli
segretaria:
Petralli Zeni
visto il ricorso 26 gennaio 2007 presentato da
RI 1
contro
la decisione 18 gennaio 2007 del Giudice di pace del
circolo di Lugano nella causa promossa dalla ricorrente contro
CO 1
richiamato l’invito per anticipo 1° febbraio 2007 del presidente di questa Camera mediante il
quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente il 26 febbraio 2007 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del
Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 190.-- a titolo di anticipo per le presunte spese
giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento
dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato
deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;
preso atto come il termine in questione sia
infruttuosamente trascorso;
decreta: 1. Il
ricorso 26 gennaio 2007 di RI 1 , contro la decisione 18 gennaio 2007 del
Giudice di pace del circolo di Lugano, è stralciato dai ruoli per mancato
versamento dell'anticipo.
-
Le
spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.--
sono poste a carico della ricorrente.
-
Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
terzi implicati
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale di
appello
Il presidente
La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non
raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000
franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è
ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100
cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
(art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76
LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo
stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale
federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La
legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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