Cassation appeal against interlocutory order inadmissible

16.2007.98Altro tribunale28 nov 2007Dismissed

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

RI 1 challenged by cassation a decree of the Lugano District Court secretary assessing a procedural request in a dispute over payment for carpentry work and removal of enforcement opposition. The Civil Cassation Chamber held that the decree was merely an interlocutory procedural decision, not a final decision within the meaning of Art. 327 CPC, and thus not separately appealable. The appeal was declared inadmissible summarily. Court costs of CHF 100 were imposed on the appellant, and no compensation was awarded to CO 1.

Massima Omnilex

Art. 327 CPC; cassation is admissible only against final formal decisions terminating the dispute, such as judgments or dismissal orders. A decision that merely rules on a procedural request without addressing the merits is an interlocutory decision and cannot be attacked separately by cassation; it may be challenged, if applicable, only together with the final decision. Where inadmissibility is manifest, the court may dispose of the matter summarily under Art. 313bis CPC in conjunction with Art. 331 cpv. 1 CPC. Costs follow the outcome pursuant to Art. 148 cpv. 1 CPC; no party compensation is due if the appeal was not notified to the respondent.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 16.2007.98

Data decisione, Autorità: 28.11.2007, CCC

Titolo: Oggetto di impugnativa con ricorso per cassazione - decisioni finali

Incarto n. 16.2007.98

Lugano 28 novembre 2007/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Giani, presidente, Epiney-Colombo e Lardelli

segretaria:

Petralli Zeni, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso per cassazione 19 novembre 2007 presentato nella forma dell'appello da

RI 1

contro il decreto 7 novembre 2007 emesso in luogo e vece del Pretore dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa civile inc. IU.2007.182 (mercede dell'appaltatore) promossa con istanza 16 luglio 2007 da

CO 1

esaminati gli atti

ritenuto

in fatto: che con istanza 16 luglio 2007 la falegnameria CO 1 ha convenuto RI 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenere il pagamento di fr. 4991.15 oltre accessori, rivendicati a saldo di una fattura emessa il 7 maggio 2007 per le opere di falegname eseguite per conto della convenuta così come il rigetto in via definitiva dell'opposizione da questa interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;

che all'udienza del 18 ottobre 2007, indetta per la discussione, la convenuta ha proposto di respingere l'istanza contestando la corretta esecuzione delle opere così come la loro ultimazione, donde l'inesigibilità della mercede e quindi l'assenza di un valido titolo per la notifica del citato precetto esecutivo;

che la convenuta ha postulato l'annullamento e l'immediata cancellazione dell'esecuzione e ha chiesto al Pretore di esprimersi preliminarmente su tale domanda;

che con decreto emesso il 7 novembre 2007 in luogo e vece del Pretore, il Segretario assessore ha respinto la domanda poiché inammissibile;

che con ricorso per cassazione (“appello”) del 19 novembre 2007 RI 1 è insorta contro il decreto appena citato postulandone l'annullamento;

e considerando

in diritto: che in virtù dell'art. 327 CPC possono essere impugnate con ricorso per cassazione le sentenze dei Giudici di pace e dei Pretori come istanza unica, ovvero solo decisioni formali che pongono fine alla lite quali le sentenze o i decreti di stralcio (Cocchi/ Trezzini, CPC annotato e massimato, Lugano 2000, n. 3 ad art. 327; Cocchi/ Trezzini, op. cit., Appendice 2000/2004, n. 34 e 35 ad art. 327);

che in concreto il decreto impugnato, con cui il primo giudice si è limitato a statuire su una domanda processuale formulata dalla convenuta senza esprimersi sul merito della lite, non costituisce una decisione finale ma è una semplice decisione incidentale;

che tale decisione non è quindi separatamente impugnabile ma potrà, se del caso, essere contestata con la decisione finale;

che ciò posto il ricorso si rivela di primo acchito irricevibile;

che giusta l'art. 313bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all'art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'istante alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria

pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 19 novembre 2007 dell'avv. RI 1 è irricevibile.

  1. Gli oneri processuali, di complessivi fr. 100.–, sono posti a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili

  2. Intimazione a:

-.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

terzi implicati

Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello

Il presidente La segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamen­tale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Parole chiave

cassation appealinterlocutory decisionfinal decisioninadmissibilitycivil costsparty compensation

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the appeal in cassation was admissible against the order dismissing the respondent's procedural request, given that it was not a final decision.

Decisione estratta

The challenged order was only an interlocutory procedural decision and not separately appealable by cassation.

Motivazione estratta

Under Art. 327 CPC, cassation is available only against final formal decisions ending the dispute, such as judgments or dismissal orders. The first judge decided only a procedural motion without addressing the merits, so the order was incident and could be challenged, if at all, only together with the final judgment.

Questione giuridica chiave

Costs of the cassation proceedings

Decisione estratta

The appellant had to bear the procedural costs, and no party compensation was awarded because the appeal was not served on the other side.

Motivazione estratta

Costs follow the losing party under Art. 148 para. 1 CPC; no ripetibili were justified since the respondent was not invited to comment.

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