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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2021.4
Data decisione, Autorità: 01.02.2021, CCR
Titolo: Impugnabilità di decreti superprovvisionali
PROVVEDIMENTI CAUTELARIRECLAMO art. 265 cpv. 1 CPC
Incarto n. 16.2021.4
Lugano 1 febbraio 2021/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Giani, presidente
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 27 gennaio 2021 presentato dall'
RE 1 (patrocinato dall'avv. PA 1 )
contro il decreto supercautelare emesso il 19 gennaio 2021 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa CA.2021.17/19 (opere sporgenti su fondo altrui: provvedimenti cautelari) da lui promossa con istanza del 18 gennaio 2021 nei confronti di
CO 2 CO 1 (patrocinati dall'avv. PA 2 )
Ritenuto
in fatto: che ottenuta il 31 dicembre 2020 l'autorizzazione ad agire (CM.2020.290), con petizione del 18 gennaio 2021 RE 1, proprietario della particella n. 769 RFD di __________, si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenere l'attribuzione in proprietà, subordinatamente la costituzione di una servitù di sporgenza, di una porzione del confinante fondo n. 641, appartenente in ragione di un mezzo ciascuno a CO 2 e CO 1, sulla quale è situato un muro di cinta fungente anche quale sostegno della costruzione edificata sul fondo di sua proprietà (inc. SE.2021.24);
che contestualmente RE 1 ha chiesto – già in via supercautelare e con la comminatoria dell'art. 292 CP – di vietare ai convenuti di eliminare la recinzione e di demolire il muro di cinta e di sostegno posto sulla loro proprietà “sino a definizione della situazione giuridica venutasi a creare”;
che con decreto inaudita parte del 19 gennaio 2021 il Pretore ha respinto la richiesta, ha assegnato ai convenuti un termine di 20 giorni per presentare osservazioni sull'istanza cautelare e ha posto le spese processuali di fr. 250.– a carico dell'istante;
che contro il decreto cautelare appena citato RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 27 gennaio 2021 volto preliminarmente a vietare ai convenuti di eliminare la recinzione e di demolire il muro di cinta e di sostegno posto sulla loro proprietà “sino a definizione della situazione giuridica venutasi a creare” e nel merito di riformare il giudizio impugnato nel senso di accogliere l'istanza supercautelare;
che il reclamo non è stato comunicato a CO 2 e CO 1 per osservazioni;
e considerando
in diritto: che la competenza di questa Camera può essere ammessa, il reclamante medesimo indicando un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–;
che introdotto entro il termine di 10 giorni dalla notificazione, il reclamo in esame è tempestivo;
che i provvedimenti cautelari emanati dal giudice immediatamente, senza sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC), non sono suscettibili di alcun rimedio giuridico, impugnato potrà essere, se mai, il decreto cautelare che il giudice adotterà dopo il contraddittorio o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte (DTF 139 III 88 consid. 1.1.1);
che impugnato può essere tutt'al più un decreto con cui il giudice respinga una richiesta di provvedimenti supercautelari senza sentire il convenuto né in udienza né per scritto (DTF 137 III 419 consid. 1.3 con rinvii);
che se in ogni modo, pur respingendo l'istanza supercautelare, il giudice convoca le parti in udienza o invita il convenuto a presentare osservazioni scritte, il decreto non può essere oggetto di ricorso, impugnabile sarà se mai, una volta ancora, il decreto cautelare che il giudice avrà adottato dopo avere sentito le parti in udienza o dopo avere invitato il convenuto a presentare osservazioni scritte (RtiD I-2019 pag. 619 n. 50c con richiami);
che in concreto il Pretore ha respinto la richiesta inaudita parte ma ha invitato i convenuti a presentare eventuali osservazioni scritte;
che, pertanto, il decreto impugnato non è impugnabile;
che relativamente ai riferimenti dottrinali menzionato dal reclamante, per tacere del fatto che altri autori escludono l'impugnabilità di tali provvedimenti anche in caso di reiezione della domanda (Sprecher in: Basler Kommentar, ZPO, 3ª edizione, n. 32 ad art. 265; Güngerich in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, edizione 2012, n. 18 ad art. 265; Sterchi in: Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Vol II, op. cit., n. 21 ad art. 308), per il Tribunale federale eccezioni al principio sussistono in settori specifici (esecuzioni e fallimenti, ipoteche legali degli artigiani e imprenditori: DTF 140 III 289 consid. 1.1), estranei tuttavia al caso in esame;
che in definitiva il reclamo vede la sua sorte segnata, senza dover esaminare le altre censure, e può essere deciso da questa Camera nella composizione monocratica (art. 48b cpv. 2 lett. a n. 2 LOG);
che le spese processuali seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato oggetto di notificazioni.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è irricevibile.
Le spese processuali di fr. 250.– sono poste a carico di RE 1.
Notificazione a:
– avv. ; – avv. .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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