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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2022.24
Data decisione, Autorità: 28.07.2022, CCR
Titolo: Motivazione di una decisione
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA art. 29 cpv. 2 COSTart. 239 cpv. 2 CPC
Incarto n. 16.2022.24
Lugano 28 luglio 2022/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 18 luglio 2022 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 28 giugno 2022 dal Giudice di pace del circolo di Sant'Antonino nella causa 0001-2022 O (disconoscimento di debito) promossa nei suoi confronti con istanza del 26 aprile 2022 da
CO 1 ,
Ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 1° aprile 2022 il Giudice di pace del circolo di S. Antonino ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da CO 1 al precetto esecutivo n. __________77 dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona, fattoli notificare da RE 1 per l'incasso di fr. 4990.– oltre interessi al 6% dal 6 ottobre 2021 in relazione a lezioni di musica. Le spese processuali di fr. 250.– sono state poste a carico dell'escusso (inc. 0005-2022-s).
B. Con petizione del 24 aprile 2022 CO 1 si è rivolto al medesimo Giudice di pace per ottenere il disconoscimento del menzionato debito. Al dibattimento del 21 giugno 2022 l'istante ha mantenuto la sua domanda mentre la posizione della convenuta non è stata verbalizzata. Statuendo con decisione del 28 giugno 2022, il Giudice di pace, in accoglimento della petizione, ha disconosciuto il debito di fr. 4990.–.
C. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 18 luglio 2022 in cui postula, previa concessione dell'effetto sospensivo, la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione. L'atto non è stato oggetto di notificazione.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate nella procedura semplificata sono impugnabili, trattandosi di controversie patrimoniali con un valore litigioso inferiore a fr. 10 000.–, con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie, la decisione impugnata è pervenuta alla convenuta al più presto il 29 giugno 2022. Introdotto il 18 luglio 2022, il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
a) Secondo l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni decisione dev'essere motivata. Le esigenze al proposito sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (DTF 145 IV 423 consid. 3.4.1 con rinvii). Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione (DTF 146 II 341 consid. 5.1). Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinanti, una motivazione è insufficiente (CCR, sentenza inc. 16.2020.24 del 15 novembre 2021, consid. 5a).
b) Nella fattispecie, la decisione del Giudice di pace si limita a evocare la ripartizione dell'onere probatorio dell'azione di disconoscimento del debito ma non consente minimamente di capire perché egli abbia accolto la petizione. Oltre a difettare di un'esposizione dei fatti, non vi è alcun accenno ai motivi addotti dall'attore che giustificherebbero l'accoglimento dell'azione, né perché le obbiezioni della convenuta non hanno trovato ascolto. In sintesi, egli non ha proceduto ad alcuna sussunzione giuridica. E senza una sufficiente motivazione, la reclamante non vi si può confrontare e prendere posizione con cognizione di causa, tant'è che nel reclamo argomenta liberamente come se si trovasse ancora in primo grado. Né questa Camera è in grado di sindacare le critiche della reclamante. Non motivata a sufficienza, perché la giurisdizione di secondo grado possa esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale, la decisione deve così essere annullata. Non essendogli impartite indicazioni vincolanti, il Giudice di pace non è tenuto a confermare la decisione impugnata. Potrà anche decidere in altro modo, coerentemente con la motivazione che riterrà di addurre.
Le particolarità della fattispecie giustificano di accogliere il reclamo – eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo invitare CO 1 a formulare osservazioni su doglianze che, per la carenza dell'atto impugnato, questa Camera non sarebbe in grado di vagliare. Dall'altro questa Camera rinuncia – come si è appena detto – a impartire al Giudice di pace indicazioni vincolanti sul contenuto del nuovo giudizio. Le parti rimangono libere così di impugnare, ove ne riscontrassero gli estremi, la nuova decisione Giudice di pace e di far valere dinanzi a questa Camera tutti i loro argomenti.
L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel reclamo.
La singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali. Né si giustifica l'assegnazione alla reclamante di indennità d'inconvenienza, per altro nemmeno richieste.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Giudice di pace perché emani un giudizio motivato.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Sant'Antonino.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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