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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2023.12
Data decisione, Autorità: 08.03.2023, CCR
Titolo: Motivazione di una decisione
MOTIVAZIONE DELLA SENTENZA art. 29 cpv. 2 COSTart. 212 cpv. 1 CPCart. 239 cpv. 2 CPCart. 326 cpv. 1 CPC
Incarto n. 16.2023.12
Lugano 8 marzo 2023/bs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Giani, presidente, Fiscalini e Stefani
vicecancelliera:
Jurissevich
sedente per statuire sul reclamo del 28 febbraio 2023 presentato da
RE 1
contro la decisione emessa il 21 febbraio 2023 dal Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest nella causa CM.2022.120 promossa con istanza del 27 dicembre 2022 dalla
CO 1 (rappresentata da A__________ ),
Ritenuto
in fatto: A. Il 27 dicembre 2022 CO 1, società attiva nel trasporto di persone in particolare con elicotteri, si è rivolta al Giudice di pace del circolo di Lugano Ovest chiedendo di convocare RE 1 a un tentativo di conciliazione volto a ottenere il pagamento di fr. 1922.20 “inerente il rinnovo della sua licenza di elicottero”. All'udienza di conciliazione del 25 gennaio 2023 le parti, “dopo discussione non raggiungono un accordo”. Statuendo con decisione del 21 febbraio 2023 il Giudice di pace ha accolto l'istanza, obbligando RE 1 a versare all'istante fr. 1922.20 entro la fine di marzo 2023. Le spese processuali di fr. 120.– sono state poste a carico del convenuto.
B. Contro la decisione appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 febbraio 2023 in cui postula l'annullamento del giudizio impugnato. Il memoriale non è stato oggetto di notificazione alla CO 1.
Considerando
in diritto: 1. Le decisioni emanate dal Giudice di pace come autorità di conciliazione ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC sono impugnabili con reclamo entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 321 cpv. 1 CPC; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 3ª edizione, n. 10 ad art. 212). Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata al convenuto al più presto il 22 febbraio 2022. Introdotto il 28 febbraio 2023 il reclamo in esame è pertanto tempestivo.
a) Il reclamante riassunta la vicenda e addotta la sua versione dei fatti, rimprovera sostanzialmente alla controparte di non averlo informato su determinate condizioni del rinnovo della licenza volo e delle condizioni di noleggio di un certo elicottero. Egli si oppone alla pretesa avversaria o chiede di pagare la fattura solo se “mi verrà data la possibilità di noleggiare l'elicottero…. senza safety pilot come concordato prima del check annuale e come sempre fatto”. Se non che, tutto quanto segue non risulta essere stato fatto valere davanti al Giudice di pace, o meglio nulla di tutto ciò risulta dal verbale d'udienza. Tutte le allegazioni sarebbero di conseguenza inammissibili, in sede di reclamo non essendo data la possibilità di addurre per la prima volta nuovi fatti (art. 326 cpv. 1 CPC). In realtà il giudizio non si esaurisce in questi termini, come si vedrà in appresso.
b) Secondo l'art. 239 cpv. 2 CPC ogni decisione dev'essere motivata. Le esigenze al proposito sono quelle che discendono dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Il giudice non è tenuto quindi a determinarsi su ogni singola allegazione di parte. La motivazione può anche essere breve e concisa. Essenziale è che permetta di capire perché egli ha statuito in un modo piuttosto che in un altro, sicché l'interessato possa valutare con cognizione di causa se deferire il litigio all'autorità superiore, la quale deve – a sua volta – poter esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale (DTF 145 IV 423 consid. 3.4.1 con rinvii). Tale condizione minima vale per tutti gli argomenti di rilievo che concorrono a formare una decisione (DTF 146 II 341 consid. 5.1). Se non permette di capire perché il giudice ha statuito in un modo piuttosto che in un altro su questioni determinanti, una motivazione è insufficiente (CCR, sentenza inc. 16.2020.24 del 15 novembre 2021 consid. 5a).
c) Nella fattispecie, la decisione del Giudice di pace si limita a richiamare la fattura emessa dall'istante ma non saldata dal convenuto, accennare al pagamento da parte del convenuto di una precedente fattura emessa dall'istante e a rilevare che l'istante “non riusciva e non riesce a comprendere il motivo per cui la precedente fattura fosse stata regolarmente saldata mentre l'ultima diveniva poi, per poterla recuperare, motivo di lite davanti al Giudice”. Essa tuttavia non consente minimamente di capire perché egli abbia accolto l'istanza. Oltre a difettare di un'esposizione dei fatti, non vi è alcun accenno ai motivi addotti dall'attrice che giustificherebbero l'accoglimento dell'azione. In sintesi, il primo giudice non ha proceduto ad alcuna sussunzione giuridica.
d) In tali circostanze, senza una sufficiente motivazione, il reclamante non vi si può confrontare e prendere posizione con cognizione di causa, tant'è che nel reclamo argomenta liberamente come se si trovasse ancora in primo grado. Né questa Camera è in grado di sindacare le critiche dell'interessato. Non motivata a sufficienza, affinché la giurisdizione di secondo grado possa esercitare adeguatamente il proprio controllo giurisdizionale, la decisione deve così essere annullata. Non essendogli impartite indicazioni vincolanti, il Giudice di pace non è tenuto a confermare la decisione impugnata. Potrà anche decidere in altro modo, coerentemente con la motivazione che riterrà di addurre.
a) Intanto sulla richiesta dell'attrice di giudicare in applicazione dell'art. 212 CPC, questa Camera ha già avuto modo di precisare che se tale presupposto dovrebbe di principio figurare nell'istanza di conciliazione, affinché la parte convenuta possa essere a conoscenza di una possibilità del genere, una richiesta di decisione può anche essere formulata in ogni tempo, segnatamente all'udienza (RtiD II-2014 pag. 871 consid. 4a con vari riferimenti; v. anche Trezzini, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, Vol. 2, 2ª edizione, n. 2 ad art. 212). Se formulata all'udienza, la richiesta di decisione deve tuttavia figurare sul verbale.
b) L'autorità di conciliazione, se accetta la richiesta di giudicare la controversia in applicazione dell'art. 212 CPC deve dapprima chiudere a verbale la procedura di conciliazione e successivamente aprire formalmente una procedura decisionale. In tale procedura, cui si applicano le disposizioni relative alla procedura semplificata, va così tenuto un verbale, che deve contenere di principio gli elementi essenziali del processo che non figurino già in atti scritti e segnatamente le conclusioni, le istanze e dichiarazioni delle parti, così come le indicazioni concernenti i fatti perlomeno nel loro contenuto essenziale (art. 235 cpv. 1 lett. d CPC). Il fatto che per l'art. 212 cpv. 2 CPC la procedura sia orale significa unicamente che non è previsto uno scambio di allegati scritti. Per di più, il verbale nella procedura decisionale è indispensabile in caso di impugnazione della decisione. L'autorità di reclamo deve sapere, infatti, quali sono state, in prima sede, le domande, le allegazioni e i mezzi di prova delle parti, dovendo determinare se il reclamo contenga inammissibili conclusioni, allegazioni e mezzi di prova nuovi. Questi principi sono stati diffusamente e ripetutamente illustrati da questa Camera (RtiD II-2020 n. 27c pag. 908 con rinvii).
c) Infine la richiesta dell'attrice di giudicare in applicazione dell'art. 212 CPC non obbliga in ogni caso l'autorità di conciliazione a prendere una decisione, disponendo essa di un ampio potere di apprezzamento nel valutare se dar seguito o meno alla richiesta di giudizio. Essa non è pertanto obbligata a emanare una decisione di merito anche se ha aperto formalmente un procedimento ai sensi dell'art. 212 cpv. 1 CPC e ha fatto istruire le parti in questo contesto (DTF 147 III 444 consid. 3.3.1 con rinvii; v. anche CCR, sentenza 16.2022.26 del 9 settembre 2022 consid. 3d, nota al Giudice di pace).
Le particolarità della fattispecie giustificano di accogliere il reclamo – eccezionalmente – senza scambio di atti scritti. Da un lato appare superfluo invitare CO 1 a formulare osservazioni su doglianze che, per la carenza dell'atto impugnato, questa Camera non sarebbe in grado di vagliare. Dall'altro questa Camera rinuncia – come si è detto – a impartire al Giudice di pace indicazioni vincolanti sul contenuto del nuovo giudizio.
Le singolarità del caso inducono nella fattispecie a non prelevare spese processuali. Né si giustifica l'assegnazione al reclamante di indennità d'inconvenienza.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è parzialmente accolto, nel senso che la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati al Giudice di pace per un nuovo giudizio nel senso dei considerandi.
Non si riscuotono spese processuali.
Notificazione a:
; .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause di carattere pecuniario che non raggiungono il valore litigioso di almeno 30 000 franchi (o almeno 15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione), è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 e 74 LTF), solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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