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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.2025.48
Data decisione, Autorità: 08.01.2026, CCR
Titolo: Liquidazione delle spese giudiziarie - restituzione alla parte vincente dell'anticipo per le spese processuali
ANTICIPORIPARTIZIONE E LIQUIDAZIONE DELLE SPESE art. 111 CPCart. 68 LEF
Incarto n. 16.2025.48
Lugano, 8 gennaio 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
composta del giudice:
Walser, presidente
cancelliera:
Jurissevich
sedente nella composizione a giudice unico (art. 48b CPC) per statuire nella causa inc. SO.2025.80 (contratto di carta di credito) della Giudicatura di pace del circolo di Taverne promossa con istanza del 29 aprile 2025 da
RE 1
contro
CO 1
per giudicare sul reclamo del 21 luglio 2025 in materia di spese giudiziarie presentato da RE 1 contro la decisione del 10 luglio 2025 del Giudice di pace;
Ritenuto
in fatto: A. CO 1 è titolare di una carta di credito Visa rilasciatagli da RE 1 (in seguito: Banca). Il 5 aprile 2024 listituto bancario gli ha inviato un conteggio con saldo a suo favore di fr. 4'726.90, con linvito a pagare almeno fr. 433.. Poiché, malgrado i solleciti, nulla ha versato, il 5 luglio 2024 la Banca gli ha fatto notificare il precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzioni di Lugano per limporto di fr. 4'545.45 oltre accessori, cui lescusso ha interposto opposizione.
B. Con istanza del 29 aprile 2025, promossa nella procedura sommaria di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), la Banca ha chiesto la condanna di CO 1 al pagamento di fr. 4'726.90 oltre accessori nonché il rigetto definitivo dellopposizione al precetto esecutivo n.__________ dellUfficio esecuzione di Lugano.
Nelle sue osservazioni dell8 giugno 2025 il convenuto non ha contestato le pretese fatte valere dallistante, limitandosi a chiedere di potere pagare a rate quanto dovuto.
C. Con decisione del 10 luglio 2025 il Giudice di pace ha accolto integralmente listanza (dispositivo n. 1) ponendo la tassa di giustizia di fr. 250. a carico del convenuto, tenuto a rifondere allistante, fr. 100. per ripetibili (dispositivo n. 2). Il primo giudice ha ritenuto applicabile lart. 68 LEF e non invece lart. 111 CPC sicché la tassa di giustizia anticipata dallistante non era soggetta a restituzione, dovendo listante medesima preoccuparsi di recuperarla dalla controparte nellambito della procedura dincasso.
reclamo del 21 luglio 2025, postulandone la riforma nel senso che lanticipo di
fr. 250. da lei prestato le sia restituito dal Giudice di pace. Invitato
a presentare osservazioni al reclamo, CO 1 è rimasto silente.
Considerando
in diritto: 1. Una decisione sulle spese giudiziarie è di regola parte della decisione finale (art. 104 cpv. 1 CPC) ed è così impugnabile unitamente alla sentenza finale mediante appello o reclamo a dipendenza del valore litigioso. Giusta lart. 110 CPC, laddove il dispositivo in materia di spese è impugnato in modo indipendente, è tuttavia dato unicamente il rimedio del reclamo. Se una decisione in materia di spese giudiziarie è stata emanata come in concreto nellambito di una procedura sommaria (art. 257 CPC) il termine per ricorrere è di 10 giorni (art. 321 cpv. 2 CPC).
Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata notificata allistante l11 luglio 2021. Introdotto il 21 luglio 2025 (data della busta dinvio), ultimo giorno utile, il reclamo è tempestivo. Dandosi un valore litigioso inferiore a fr. 10'000., la trattazione del reclamo compete a questa Camera (art. 48 lett. d n. 1 LOG).
Lart. 320 CPC dispone che con il reclamo può essere censurata lerrata applicazione del diritto (lett. a) e/o laccertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Lautorità di reclamo esamina con pieno potere di cognizione le censure concernenti lerrata applicazione del diritto da parte della giurisdizione inferiore. Spetta al reclamante, pena lirricevibilità del suo reclamo, spiegare in modo conciso in cosa consista la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato. Per quanto concerne invece i fatti, lautorità di reclamo ha un potere di cognizione limitato, potendo rivederli soltanto se essi sono stati accertati in modo manifestamente errato.
Il Giudice di pace ha stabilito la tassa di giustizia in applicazione dellart. 48 OTLEF (RS 281.35). Ritenuto che nella fattispecie sia da applicare lart. 68 LEF quale lex specialis e non invece lart. 111 CPC, il primo giudice ha concluso che la tassa di giustizia anticipata dallistante non era soggetta a restituzione.
La Banca rimprovera al primo giudice di avere stabilito erroneamente che lanticipo di fr. 250. da lei prestato non le debba essere restituito in base al nuovo art. 111 CPC. Essa rileva di non avere introdotto unazione di rigetto dellopposizione in procedura sommaria ma unazione creditoria in procedura di tutela giurisdizionale dei casi manifesti (art. 257 CPC) e chiesto in via accessoria il rigetto definitivo dellopposizione (art. 79 LEF) con la conseguenza che per la liquidazione delle spese giudiziarie è da applicare lart. 111 CPC e non lart. 68 LEF.
La Banca ha introdotto unazione daccertamento del credito ai sensi dellart. 79 LEF. Tale azione permette di chiedere la condanna dellescusso a pagare allescutente una determinata somma di denaro e al contempo di fare rigettare in maniera definitiva lopposizione interposta dallescusso. Trattasi di unazione condannatoria, alla quale si applica, a dipendenza del valore, la procedura ordinaria (art. 219 e segg. CPC) o quella semplificata (art. 243 e segg. CPC). Quando i fatti sono incontestati o immediatamente comprovabili e se la situazione giuridica è chiara, lattore può anche optare per la procedura a tutela giurisdizionale nei casi manifesti dellart. 257 CPC, alla quale è applicabile la procedura sommaria (Bohnet, Actions civiles, vol. I, 3ª edizione, § 63 n. 7; Stoffel/Chabloz, Voies dexécution, 3ª edizione, pag. 136 n. 145). Siffatta azione non va però confusa con quella di rigetto dellopposizione (sulla questione: CCR sentenza inc. 16.2022.6 del 12 gennaio 2023 consid. 4).
5.1 Le spese processuali delle decisioni in materia esecutiva adottate nellambito di una procedura sommaria ai sensi dellart. 251 CPC come quelle di rigetto dellopposizione fanno parte delle spese esecutive (art. 68 LEF) che devono essere fissate in base allOTLEF (art. 48 e 61 OTLEF; DTF 149 III 210 consid. 4.1.1 con rinvii; cfr. anche sentenza CEF 15.2013.26 del 18 aprile 2023 consid. 4). Le spese processuali delle decisioni pronunciate nellambito di una causa civile promossa giusta lart. 79 LEF non sono invece spese esecutive e sono stabilite in applicazione del diritto cantonale (art. 96 CPC), nel Cantone Ticino dalla legge sulla tariffa giudiziaria (LTG; RL 178.200).
5.2 Lart. 111 cpv. 1 CPC, entrato in vigore il 1° gennaio 2025, prevede che le spese processuali sono compensate con gli anticipi prestati dalle parti nei casi in cui la parte che ha prestato un anticipo è condannata a pagare le spese. Negli altri casi, lanticipo è rimborsato. Limporto non coperto dagli anticipi è a carico della parte condannata a pagare le spese.
5.3 Con la sentenza impugnata il primo giudice ha accolto listanza e posto le spese processuali a carico del convenuto. Di conseguenza, in virtù di quanto testé illustrato, era tenuto a rimborsare allistante lanticipo da essa prestato.
Il reclamo deve quindi essere accolto, la decisione impugnata essendo la conseguenza di unerrata applicazione del diritto. Il dispositivo n. 2 della decisione impugnata deve di conseguenza essere annullato e riformato nel senso che lanticipo fr. 250. prestato dallistante le devessere restituito (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
In condizioni del genere, si giustifica rinunciare a ogni prelievo di oneri (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Né ricorrono gli estremi per attribuire alla reclamante unindennità dinconvenienza (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC), per altro nemmeno richiesta.
Per questi motivi,
decide: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è annullato e così riformato:
La tassa di giustizia di fr. 250. è posta a carico di CO 1, il quale rifonderà alla RE 1 fr. 100. a titolo di ripetibili. Limporto di fr. 250. anticipato da RE 1 è restituito alla medesima.
Non si prelevano spese giudiziarie né si assegnano indennità.
Notificazione a:
.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Taverne.
Per la Camera civile dei reclami del Tribunale d'appello
Il presidente La cancelliera
Rimedi giuridici
Poiché il valore litigioso è inferiore a fr. 30'000., contro la presente decisione è ammissibile il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 74 e art. 113 LTF), entro trenta giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia civile per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF è ammissibile unicamente se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF.
Ultimo aggiornamento: 12.06.2026
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