AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.1999.49
Data decisione, Autorità: 07.09.1999, CCRP
Incarto n. 17.99.00049
Lugano 7 settembre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 30 luglio 1999 di
__________,
(patrocinata dall’avv. __________)
contro
la sentenza 22 giugno 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4.
Esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. __________ è portinaia del complesso Residenza __________ a __________. L’incarico le è stato affidato dalla ditta __________, che si occupa dell’ammini-strazione. La famiglia __________, composta da __________, __________ e dalla figlia __________, abita nel blocco A del complesso. Da dicembre 1997 a giugno 1998 __________ ha funto da aiuto portinaia, subordinata a __________, su incarico dell’ammini-strazione. Il rapporto di collaborazione è stato interrotto perché, secondo le indicazioni fornite da ____________, ____________ avrebbe gonfiato le ore di lavoro. A seguito di questo fatto i rapporti tra le famiglie ____________ e ____________ sono pessimi.
L’11 agosto 1998 ____________ ha sporto querela penale contro ____________. A suo dire il giorno 8 agosto 1998, la querelata, uscendo dal blocco ove abita e dirigendosi verso il blocco B, era passata accanto alla figlia ____________ e le aveva dato un colpo violento al torace, facendola cadere a terra. Dopo di che si era avvicinata a ____________, che stava conversando con degli altri inquilini, tacciandola di ladra e indirizzando lo stesso epiteto a tutta la famiglia ____________ (act. 1).
B. Con decreto di accusa del 29 marzo 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto ____________ colpevole di lesioni semplici e di ingiuria e ne ha proposto la condanna ad una multa di fr. 400.–. Inoltre egli non ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena di 15 giorni di detenzione inflitta il 15 dicembre 1997, ma ha formalmente ammonito l’accusata ai sensi dell’art. 41 n. 3 CP (act. 9). Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 22 giugno 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha condannato ____________ ad una multa di fr. 400.– per vie di fatto e ingiuria, confermando per il resto il decreto di accusa.
C. Contro il giudizio del Pretore ____________ ha inoltrato la dichiarazione di ricorso per cassazione il 22 giugno 1999. Nella motivazione scritta del 30 luglio 1999 ella ha chiesto: in via principale il proscioglimento da ogni imputazione; in via subordinata il proscioglimento dall’imputazione di vie di fatto e la non punibilità, subordinatamente l’esenzione da pena, o ancora più subordinatamente la condanna a una multa di fr. 30.– per ingiuria; in via ulteriormente subordinata la riduzione della pena comminata ad una multa di fr. 50.–; in via ancora ulteriormente subordinata il rinvio degli atti al Pretore per un nuovo giudizio nel merito o per una nuova commisurazione della pena; infine, in ogni caso, che non sia dato luogo alla revoca della sospensione condizionale della pena detentiva precedente, che non venga pronunciato l’ammonimento e che l’eventuale condanna per contravvenzione non venga iscritta a casellario giudiziale. Sia il Procuratore pubblico che il denunciante, con scritti del 10 e rispettivamente del 20 agosto 1999, hanno postulato la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. La ricorrente si duole dapprima del fatto che aveva potuto prendere conoscenza della querela e leggere gli atti solo dopo l’intimazione del decreto di accusa, essendole in precedenza l’accesso agli atti sempre stato negato in violazione del diritto di essere sentito, così come era stato arbitrariamente dichiarato decaduto il tentativo di conciliazione, per il quale aveva chiesto tempestivamente e validamente il rinvio. Ella lamenta poi un errore nella posa dei quesiti nella misura in cui è indicata l’attenuante specifica dell’art. 64 cpv. 2 CP invece dell’invocato cpv. 3. Infine eccepisce la mancata indicazione a verbale delle proprie dichiarazioni, in particolare della precisazione che l’epiteto ladra era diretto a ____________, ma non al querelante ____________. Per quanto concerne la prima doglianza si rileva che in occasione della stesura del verbale 24 gennaio 1999 (act. 4) la ricorrente era stata informata della querela sporta nei suo confronti l’11 agosto 1998 e che dagli atti istruttori non risulta nessuna richiesta di accesso ad essi né tantomeno un rifiuto in tal senso. Non solo. In quel contesto la ricorrente è stata espressamente edotta della facoltà di chiedere di essere interrogata dal Procuratore pubblico, qualora ciò non fosse già avvenuto. Diritto di cui ella non si è avvalsa, per cui la censura si rivela infondata. A proposito del tentativo di conciliazione, a parte il fatto che si tratta di una formalità lasciata alla discrezione del Procuratore pubblico, il quale può trasmettere gli atti al giudice di pace se lo ritiene opportuno (art. 180 cpv. 1 CPP), il fatto che sia stato dichiarato decaduto non ha comportato conseguenza alcuna per la ricorrente, non essendo del resto quella l’istanza in cui avvalersi di mezzi di difesa proprio perché lo scopo è semmai quello di conciliare le parti. Riguardo all’errata indicazione dell’attenuante specifica nei quesiti, non risulta che al momento della loro posa l’errore sia stato eccepito, per cui la doglianza è tardiva. Circa la verbalizzazione delle dichiarazioni dibattimentali della ricorrente in merito ai destinatari dell’epiteto “ladro”, a parte il fatto che non vi è norma procedurale alcuna che la impone, la questione verrà trattata nell’ambito delle censure relative all’apprezzamento delle prove.
Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove (art. 288 cpv. 1 lett. a CPP; Rapporto della Commissione speciale per l’esame del CPP del 9 novembre 1994, pag. 83 segg.). Problemi del genere sono sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario, ossia lesivo dell’art. 4 Cost., non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b, 119 Ia 32 consid. 3, 117 Ia 139 consid. 2c con richiami; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30 consid. 1b).
a) Per quanto concerne l’accusa di lesione semplici nei confronti di ____________, il Pretore, fondandosi sulla deposizione resa in sede di istruttoria e al dibattimento dalla teste ____________, ha accertato che la querelata aveva spintonato la piccola fino a farle urtare con la spalla o con il braccio lo stipite della porta, senza tuttavia farla cadere. Seppure il certificato medico allestito il giorno successivo attestava una contusione sternale e una piccola escoriazione, in ossequio al principio in dubio pro reo il primo giudice, visto quanto dichiarato dalla teste, ha ritenuto che non vi fosse prova sufficiente della sussistenza di una relazione di causa tra la diagnosi del medico e i fatti oggetto del procedimento. Esclusa pertanto la sussistenza del reato di lesioni semplici, il Pretore ha qualificato l’agire della querelata quale vie di fatto (sentenza, consid. 5).
b) La ricorrente assevera che il Pretore è incorso in un chiaro e inaccettabile arbitrio nell’accertamento dei fatti, risultante da una lettura inammissibilmente distorta della testimonianza di ____________ e delle emergenze istruttorie. In effetti, la teste non aveva mai dichiarato che ella aveva colpito la piccola ____________, anzi lo aveva escluso, bensì solo che l’aveva spinta, finanche leggermente. Nel giudizio impugnato, invece, il primo giudice ha più volte insistito sul fatto che, contrariamente al vero, ____________ era stata colpita. Dopo avere riportato ampi stralci del verbale della teste, evidenziando e richiamando le parti che il Pretore ha omesso di menzionare, la ricorrente descrive i fatti come, secondo lei, sarebbe stato corretto, concludendo che ella, in sostanza, aveva spinto sulla spalla uno dei bimbi che giocavano, in dispetto del regolamento, alle nove di sera, nel locale delle biciclette, e ciò mentre li faceva uscire e provvedeva alla chiusura per evitare ulteriori reclami degli inquilini. Orbene, visti gli argomenti proposti dalla ricorrente in questa sede, giova dapprima evidenziare che la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare, comunque sia, che per incorrere nell’annullamento una sentenza deve essere arbitraria –o anche solo erronea, ove l’autorità di ricorso sia munita di pieno potere cognitivo– nel suo esito, non soltanto nella motivazione (DTF 117 Ia 139 consid. 2c con rinvii). Ed è proprio nell’esito che il giudizio del Pretore regge alle innumerevoli censure sollevate nel gravame, le quali, a ben vedere, si rivelano essenzialmente appellatorie e pertanto irricevibili. Sui fatti determinanti la teste ha in effetti dichiarato (sentenza, consid. 2) che la querelata, giunta nel cortile del complesso perché da lei chiamata per la presenza di vespe nell’apparta-mento, aveva notato dei bambini nel locale adibito a deposito delle biciclette. Da momento che in precedenza alcuni inquilini avevano chiesto all’amministrazione di impedire il gioco nel cortile, si era arrabbiata e aveva iniziato a gridare. Entrata nel locale, aveva spento la luce, e, mentre si apprestava a uscire, nelle vicinanze della porta aveva notato la presenza della piccola ____________. Seppure abbastanza da lontano, (n.d.r. la teste) aveva visto la querelata spingere la bimba, senza farla cadere, facendole urtare con il braccio o con la spalla lo stipite della porta. Come risulta ulteriormente dal giudizio impugnato, la teste è apparsa estremamente lucida, precisa e soprattutto distaccata dai motivi all’origine della disputa, in particolare dalle cause che hanno condotto alla rottura dei rapporti tra le due famiglie, dimostrando di non prendere parte né per gli uni né per gli altri (consid. 2 all’inizio). A ben vedere, la ricorrente si limita, in questa sede, da un lato a tentare di fare apparire prevenuto nei suoi confronti il Pretore, dall’altro a cercare di minimizzare quanto successo, disquisendo su dettagli quali la differenza tra spintonare e colpire, o, ancora, a descrivere i fatti a modo suo e inserendo dettagli a suo favore che neppure risultano dagli atti (ad esempio che la piccola ____________ avrebbe “perso leggermente l’equilibrio e toccato di striscio con la spalla o con il braccio lo stipite della porta”: ricorso pag. 7, consid. 6). Fatte queste premesse, non si vede come possa essere ritenuto arbitrario il giudizio del Pretore. Tanto più che la ricorrente nemmeno dimostra che egli abbia completamente travisato o modificato la descrizione di quanto accaduto fornito da una teste disinteressata e non coinvolta nelle beghe personali tra le due famiglie.
b) La ricorrente assevera di avere chiaramente deposto all’udienza di avere dato della ladra solo a ____________ e non a ____________ e rimprovera al Pretore di non avere tenuto conto della ritrattazione. Essa asserisce inoltre che il giudice non ha esaminato il fatto che le ingiurie erano state provocate dall’esagerato e ingiustificato insorgere di ____________ a seguito della leggera spinta data alla figlia ____________. Nuovamente il ricorso si rivela irricevibile. In effetti la ricorrente non spende parola alcuna riguardo alle dichiarazioni rese dalla teste, la quale al dibattimento ha ripetutamente specificato –peraltro esplicitamente anche su domanda del patrocinatore della ricorrente– che l’epiteto era stato proferito non solo nei confronti di ____________, ma di tutta la famiglia (sentenza, consid. 2). Che poi ____________ sia insorta in modo esagerato e ingiustificato dopo la leggera spinta data dalla querelata a ____________ non trova riscontro alcuno in sentenza, la stessa teste avendo dichiarato che la madre era solo intervenuta in difesa della figlia, invitandola a non toccarla.
L’art. 126 cpv. 1 CP punisce, a querela di parte, con l’arresto o con la multa chiunque commette vie di fatto contro una persona, senza cagionarle un danno al corpo o alla salute. Già si è visto che secondo gli accertamenti non arbitrari del Pretore (consid. 3) la ricorrente aveva dato una spinta alla piccola ____________ –allora di 4 anni– facendola finire con la spalla o con il braccio contro lo stipite della porta del locale adibito a deposito delle biciclette. La ricorrente asserisce che era perfettamente normale che, visti i reclami di diversi inquilini presso l’amministrazione, quale portinaia avesse a intervenire per sgomberare il locale dalla presenza dei bambini come pure logico, usuale, proporzionato e socialmente ammissibile fosse che, fattili uscire dal locale e spenta la luce, trovando ancora una bimba sulla soglia, le avesse dato una leggera spinta per allontanarla del tutto e per poter chiudere il locale. Ella rileva inoltre di avere unicamente riportato un po’ di ordine e di non avere maltrattato ____________, per cui difetta il requisito soggettivo dell’intenzionalità. A torto. Premesso che la ricorrente inserisce nuovamente circostanze di fatto non risultanti né dal giudizio né dagli atti (ad esempio “... forse è proprio per la giovane età di ____________ che ella non era ancora uscita del tutto dal locale delle biciclette, a differenza degli altri bambini ...: ricorso pag. 10), va ricordato che ____________ era in tenera età, che evidentemente non poteva essere consapevole di stare facendo qualcosa che magari il regolamento del complesso o l’amministrazione non permetteva, e che, pertanto, sicuramente non può essere questione di “correzione” nei suoi confronti, non avendo ella dato adito alcuno né in precedenza né per il fatto di trovarsi sull’uscio del locale ad un intervento in tal senso. Del resto la ricorrente neppure spiega perché, per allontanarla da quel luogo, fosse necessaria una spinta tale da mandarla a urtare lo stipite della porta, e non, semplicemente, di prenderla per la mano e portarla dalla madre. Ciò posto, l’intervento di cui si è detto ha sicuramente ecceduto quanto si presume tollerabile secondo l’uso corrente e le abitudini sociali (DTF 117 IV 17, consid. 2a cc). Alla ricorrente si deve inoltre addebitare di avere realizzato le vie di fatto per lo meno nella forma del dolo eventuale, non potendo seriamente mettere in dubbio che spintonando da persona adulta una piccola di 4 anni la mandasse a finire contro lo stipite della porta.
Giusta l’art. 63 CP il giudice commisura la pena alla colpa del reo, tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali di lui. In questo ambito il Pretore fruisce di un ampio apprezzamento, che la Corte di cassazione e di revisione penale può rivedere solo –come il Tribunale federale– per eccesso o per abuso (DTF 121 IV 4 consid. 1a, 120 IV 142 consid. 3a, 70 consid. 2a con richiami). Nel caso in esame il Pretore ha confermato la pena pecuniaria proposta dal Procuratore pubblico rilevando che la colpa dell’accusata non è sicuramente lieve, posto che se l’era presa con una bambina di 4 anni, del tutto innocente e estranea ai suoi rapporti con la di lei madre. A ciò si aggiungeva che, dopo aver spintonato la bimba, aveva insultato tutta la famiglia ____________. Secondo la ricorrente il Pretore non ha minimamente indagato sulla sua situazione personale ed economica e ha ritenuto arbitrariamente la colpa in relazione alle vie di fatto non lieve, per cui si imporrebbe perlomeno una drastica riduzione della pena. Per quanto concerne le ingiurie, la ricorrente sostiene dapprima che vi è stato recesso di querela perché nel verbale il querelante ____________ l’aveva confermata solo per l’epiteto proferito alla moglie, ribadisce poi che comunque sarebbero dati gli estremi della reciprocità o, dal momento che aveva ammesso che il querelante non era un ladro, per cui era data la facoltà di mandarla esente da pena o di attenuarla, e conclude chiedendo l’applicazione dell’attenuante specifica della provocazione. Orbene, posti i limiti di intervento della Corte di cassazione e di revisione penale di cui si è detto, gli argomenti proposti dalla ricorrente si rivelano per una volta ancora infondati. Intanto un recesso di querela è da escludersi già solo per il fatto che il querelante alla fine della verbalizzazione ha integralmente confermato la querela. Sulla rilevanza della colpa relativamente alle vie di fatto contro la piccola ____________ come pure sulla pretesa reciprocità, rispettivamente della provocazione, riguardo alle ingiurie già si è ampiamente detto in precedenza (consid. 4b e 5), per cui non si impone di ritornarvi a questo stadio. Dal momento che entra in considerazione l’applicazione dell’art. 68 n. 1 CP e che già l’esigua multa di fr. 400.–– inflitta dal Procuratore pubblico e confermata dal Pretore si situa ampiamente nei limiti inferiori previsti dalla legge (art. 48 n. 1 CP), non può essere questione di arbitrio. Per concludere la ricorrente ritiene sproporzionato l’ammonimento. Fermo restando che il Pretore non ha ordinato la revoca della sospensione condizionale di 3 anni della pena detentiva di 15 giorni per circolazione in stato di ebrietà concessa con decreto di accusa del Procuratore pubblico di data 15 dicembre 1997 (act. 8), una misura suppletiva si imponeva (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2a edizione, 1977, n. 57 ad art. 41 CP). Optando per l’ammonimento il primo giudice non ha violato il diritto federale né ha abusato del proprio ampio potere di apprezzamento.
La reiezione integrale del ricorso, manifestamente infondato, comporta il carico degli oneri processuali secondo la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP).
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 800.–
b) spese fr. 100.–
fr. 900.–
sono a carico della ricorrente.
– ____________,
– avv. ____________;
– Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4;
– ____________,
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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