AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.1999.50
Data decisione, Autorità: 16.12.1999, CCRP
Incarto n. 17.1999.00050
Lugano 16 dicembre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 29 luglio 1999 presentato da
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 15 giugno 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nei confronti suoi e di
__________,
(patrocinato dal lic. iur. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. La __________ SA, azienda che si occupa di mediazione finanziaria e commerciale, è stata costituita il 15 settembre 1998 su iniziativa di __________, il quale ha affidato la funzione di amministratore unico all'amico __________. Il 1° ottobre 1998 la ditta ha assunto __________ in qualità di consulente finanziario con uno stipendio mensile di fr. 2900.–. Questi ha cessato di lavorare alla fine di dicembre dello stesso anno poiché fino a quel momento aveva ricevuto un solo acconto sullo stipendio, di fr. 2000.–, nell'ottobre del 1998. A suo dire la società avrebbe ancora dovuto versargli lo stipendio di gennaio 1999, non avendolo mai licenziato, per un totale arretrato di fr. 8350.–.
B. A fine novembre 1998 __________ ha offerto a __________, in deduzione di fr. 1800.– dal debito della ditta nei suoi confronti, due personal computer, due monitor e due stampanti, acquistati dalla __________ SA qualche settimana prima per fr. 5200.–. Prima di accettare la proposta, __________ ha interpellato __________, il quale aveva lavorato tre settimane per la stessa ditta nell'ottobre del 1998, domandandogli se il materiale informatico gli interessava. Sassi ha risposto di sì, di modo che il 28 novembre 1998 __________ e __________ si sono recati nella sede della ditta e hanno portato via gli apparecchi insieme con un tavolino a rotelle. __________ ha prelevato anche talune dispense contenenti direttive sull'attività della ditta e schedari di clienti. Per gli apparecchi informatici __________ ha versato a __________ fr. 1600.– e successivamente altri fr. 1200.– che sono serviti a quest'ultimo per pagare pigioni arretrate.
C. Con decreti di accusa del 29 marzo 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di appropriazione indebita per essersi impossessati di documentazione appartenente alla ditta (il primo) e del tavolino a rotelle (il primo in correità con il secondo), oltre che di ricettazione, per avere acquistato materiale informatico della __________ SA svenduto illecitamente da __________. In applicazione della pena, egli ha proposto per entrambi la condanna a 5 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 2 anni. __________, da parte sua, è stato ritenuto colpevole di amministrazione infedele e nei suoi confronti il Procuratore pubblico ha proposto la pena di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 2 anni.
D. __________ non ha sollevato opposizione al decreto di accusa. Alla proposta di condanna si sono opposti invece __________ e __________, che hanno adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. Statuendo su opposizione, con sentenza del 15 giugno 1999 il Pretore ha confermato l'accusa di ricettazione a carico di __________, derubricando nondimeno la seconda accusa ad appropriazione indebita di elementi patrimoniali di poco valore (per essersi impossessato della documentazione appartenente alla ditta, escluso il tavolino a rotelle, che non gli era mai stato affidato) e riducendo la pena a 4 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 2 anni. __________ è stato prosciolto da entrambe le imputazioni.
E. Contro la sentenza predetta __________ ha inoltrato il 21 giugno 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale, chiedendo nella motivazione scritta del 29 luglio 1999 la sua piena assoluzione e la conseguente riforma della sentenza impugnata. Nelle sue osservazioni dell'11 agosto 1999 il Procuratore pubblico postula il rigetto del ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, dopo avere accertato che il materiale informatico ritirato dal ricorrente per fr. 1800.– (due computer, due monitor e due stampanti) era provento di amministrazione infedele a danno della __________ SA (condanna passata in giudicato), ha ritenuto che ciò non potesse sfuggire al ricorrente, il quale sapeva che gli apparecchi erano stati acquistati dalla ditta nell'ottobre del 1998 per circa fr. 5'000.– e che avevano ancora un valore residuo di circa il 50%. Accettando di ritirare per fr. 1800.– beni che valevano almeno fr. 2600.–, tant'è che __________ gli ha poi corrisposto fr. 2800.– (fr. 1600.– più fr. 1200.–), egli si era reso conto di danneggiare la società, onde la ricettazione (art. 160 n. 1 CP). Quanto all'accusa di appropriazione indebita (art. 138 n. 1 CP), il primo giudice ha accertato che l'accusato si è impossessato il 28 novembre 1998 di documentazione consegnatagli dal datore di lavoro, documentazione affidata poi a un'amica di __________ a __________ e depositata in seguito negli uffici del medesimo __________, dov'è stata infine sequestrata dalla polizia l'11 gennaio 1999 durante una perquisizione avvenuta su denuncia della società. Posto tuttavia che il valore della documentazione doveva essere inferiore a fr. 300.–, egli ha derubricato il reato ad appropriazione indebita di elementi patrimoniali di poco valore (art. 172ter cpv. 1 CP).
Il ricorrente afferma di avere sollecitato più volte l'amministratore unico __________ perché la __________ SA avesse a corrispondergli almeno parte dello stipendio scaduto. Lo stesso __________ gli aveva proposto così di ritirare le apparecchiature informatiche ed egli non aveva avuto motivo di ritenere che costui non fosse autorizzato a farlo. Certo, l'amministratore unico era stato denunciato da __________, a causa però della mancata consegna di determinate azioni, non per atti di amministrazione infedele. Del resto – prosegue il ricorrente – il fatto di avere ritirato per fr. 1800.– merce che valeva circa fr. 2500.– non denota alcun intento delinquenziale e la circostanza di avere rivenduto le apparecchiature a __________ il giorno stesso dimostra che egli non era interessato al materiale informatico, ma solo a ricuperare parte del suo arretrato. Per di più la chiarezza con la quale la cessione è avvenuta (su carta intestata della società e con firma delle parti) dimostra la trasparenza della transazione e la sua buona fede a norma dell'art. 933 CC. Non sussisterebbero perciò i presupposti oggettivi né soggettivi di una ricettazione.
È pacifico nella fattispecie che il materiale informatico in questione era stato acquistato dall'__________ SA nell'ottobre 1998 per circa fr. 5200.– e che il ricorrente lo ha ritirato per fr. 1800.– sapendo (dopo essersi informato presso la __________) che il valore residuo degli apparecchi era di almeno il 50%. Non è controverso nemmeno ch'egli ha poi alienato le apparecchiature a __________ per complessivi fr. 2800.–, da egli usati per pagare pigioni arretrate. Litigiosa è la consapevolezza del ricorrente circa l'origine illecita del materiale. A tale riguardo il Pretore si è fondato su due elementi: il prezzo di favore offerto al ricorrente da __________ e la circostanza che al ricorrente erano noti i rapporti ormai deteriorati fra l'amministratore unico e l'azionista della ditta. Contrariamente all'opinione del primo giudice, tuttavia, nel caso in esame il primo elemento è di ben poco peso si pensa che il prezzo di favore offerto al ricorrente (circa il 70% del valore effettivo del materiale) non appariva irrisorio al punto da far presumere che l'amministratore unico stesse abusando delle sue facoltà (cfr. Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 12 in fine ad art. 160 con richiami). Tanto meno se si considera il rapido deprezzamento cui è notoriamente soggetto il materiale informatico e tanto meno ancora se si rammenta che nei confronti della ditta il ricorrente vantava pretese salariali incontestate (circa fr. 4000.–), sicché poteva anche supporre che l'amministratore desiderasse in qualche modo venirgli incontro.
Quanto al fatto che al ricorrente fossero noti i dissidi insorti fra l'amministratore unico e il promotore della ditta, resta da sapere se tali dissidi potessero lasciar presumere illeciti penali. Il fatto è che la sentenza impugnata nulla precisa sulla natura e la portata dei conflitti né accerta che il ricorrente avesse concreti motivi per dubitare circa la legittimità dell'operato di __________. E la transazione debitamente sottoscritta su un foglio di carta intestata della __________ SA non è sicuramente un indizio in tal senso. Diverso sarebbe il caso qualora, per esempio, __________ avesse limitato i poteri di rappresentanza dell'amministratore unico e ciò non potesse essere sfuggito al ricorrente. In realtà dal fascicolo processuale si può desumere soltanto che l'amministratore ha compiuto un atto di favoritismo verso un lavoratore che aspettava da tempo il saldo dello stipendio (assumendo il rischio di risponderne civilmente verso la società) e, per converso, una buona dose di disinvoltura da parte del ricorrente, che non si è fatto scrupolo di approfittare dell'occasione. Per l'applicazione dell'art. 160 CP occorre però ben altro, in particolare che la circostanza indiziasse univocamente un reato di __________ (v. Trechsel, op. cit., n. 12 ad art. 160 CP). Le risultanze processuali lasciano qualche perplessità, ma non bastano per trarre una conclusione del genere. Ne segue che il ricorrente va assolto, quanto meno nel dubbio, dall'accusa di ricettazione.
Per quel che è dell'appropriazione indebita, il ricorrente asserisce che la documentazione rinvenuta negli uffici di Bruno Sassi riguardava essenzialmente la ditta __________ __________ e non apparteneva alla __________ SA. Si tratterebbe di atti che gli erano stati consegnati da __________ nel caso in cui vecchi clienti lo avessero interpellato. Lo stesso , del resto, avrebbe ammesso ciò al dibattimento, specificando che era prassi dei dipendenti portare con sé le schede dopo la fine del rapporto di lavoro. Inoltre – egli sottolinea – nella lettera del 4 dicembre 1998 con cui il patrocinatore di __________ ha esteso la denuncia e la richiesta di perquisizione, si lamentava solo la sparizione dei computer, dei monitor e delle stampanti. La documentazione è stata rinvenuta solo durante la perquisizione. Fosse stata rilevante dal punto di vista patrimoniale, il denunciante l'avrebbe menzionata. Infine il ricorrente assevera di non essersi mai ritenuto proprietario della documentazione, che __________ avrebbe potuto esigere in ogni tempo, e fa valere che al momento di portare via tali carte egli era ancora dipendente dell' SA, ciò che esclude la perpetrazione del reato. Per di più – egli conclude – documenti del genere non possono nemmeno essere oggetto di ritenzione (perché non realizzabili), sicché il suo agire non può configurare un reato contro il patrimonio.
L'appropriazione indebita è un reato contro il patrimonio, tant'è che l'autore deve avere agito "per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto" (art. 138 n. 1 CP). Quale indebito profitto intendesse trarre il ricorrente dalle schede dei clienti e dalle fotocopie delle dispense dell'__________ SA non è stato accertato dal Pretore, che si è limitato a stimare il valore della documentazione in meno di fr. 300.–. A giusta ragione il ricorrente obietta però che tale stima è completamente arbitraria, giacché il Pretore non disponeva di alcun criterio di apprezzamento. Anzi, per quanto riguarda i documenti in questione il Pretore stesso ha rilevato che "la parte civile non solo non ha fornito elementi utili alla loro valutazione economica, ma nemmeno ha preteso che a seguito di ciò abbia subito danni particolari" (sentenza, pag. 8 in alto). In applicazione del principio in dubio pro reo non si può dunque escludere che la documentazione avesse non solo un valore inferiore a fr. 300.–, ma addirittura un pregio economico trascurabile. Ciò premesso, non sono dati a divedere gli estremi di un reato patrimoniale. Anche l'appropriazione indebita di elementi di poco valore intravista dal Pretore non trova dunque alcun serio conforto agli atti. Donde il proscioglimento dell'accusato.
L'accoglimento del ricorso comporta l'assoluzione dell'imputato e la conseguente riforma della sentenza pretorile (art. 296 cpv. 1 CPP). Gli oneri processuali di prima sede vanno a carico dello Stato (art. 9 cpv. 4 CP), che rifonderà al ricorrente fr. 1000.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Spese e ripetibili del presente giudizio seguono la medesima sorte (art. 15 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso che il ricorrente è prosciolto dalle imputazioni ascrittegli e che la tassa di giustizia di fr. 300.– con le spese di 150.– sono poste a carico dello Stato, il quale rifonderà al ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili. Per quanto riguarda i dissequestri ordinati dal Pretore, la sentenza impugnata rimane invariata.
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 100.–
fr. 700.–
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 800.– per ripetibili. .
– __________;
– avv. __________;
– avv. __________);
– Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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