AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
17.1999.50
Data decisione, Autorità:
16.12.1999, CCRP
Incarto n.
17.1999.00050
Lugano
16 dicembre
1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire
sul ricorso per cassazione del 29 luglio 1999 presentato da
__________,
(patrocinato
dall'avv. __________)
contro
la
sentenza emanata il 15 giugno 1999 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 4, nei confronti suoi e di
__________,
(patrocinato
dal lic. iur. __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto il
ricorso per cassazione;
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. La __________ SA, azienda che si occupa di mediazione finanziaria e
commerciale, è stata costituita il 15 settembre 1998 su iniziativa di
__________, il quale ha affidato la funzione di amministratore unico all'amico
__________. Il 1° ottobre 1998 la ditta ha assunto __________ in qualità di
consulente finanziario con uno stipendio mensile di fr. 2900.–. Questi ha
cessato di lavorare alla fine di dicembre dello stesso anno poiché fino a quel
momento aveva ricevuto un solo acconto sullo stipendio, di fr. 2000.–,
nell'ottobre del 1998. A suo dire la società avrebbe ancora dovuto versargli lo
stipendio di gennaio 1999, non avendolo mai licenziato, per un totale arretrato
di fr. 8350.–.
B. A
fine novembre 1998 __________ ha offerto a __________, in deduzione di fr.
1800.– dal debito della ditta nei suoi confronti, due personal computer, due
monitor e due stampanti, acquistati dalla __________ SA qualche settimana prima
per fr. 5200.–. Prima di accettare la proposta, __________ ha interpellato
__________, il quale aveva lavorato tre settimane per la stessa ditta
nell'ottobre del 1998, domandandogli se il materiale informatico gli
interessava. Sassi ha risposto di sì, di modo che il 28 novembre 1998
__________ e __________ si sono recati nella sede della ditta e hanno portato
via gli apparecchi insieme con un tavolino a rotelle. __________ ha prelevato
anche talune dispense contenenti direttive sull'attività della ditta e schedari
di clienti. Per gli apparecchi informatici __________ ha versato a __________
fr. 1600.– e successivamente altri fr. 1200.– che sono serviti a quest'ultimo
per pagare pigioni arretrate.
C. Con decreti di accusa del 29 marzo 1999 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto __________ e __________ autori colpevoli di appropriazione indebita
per essersi impossessati di documentazione appartenente alla ditta (il primo) e
del tavolino a rotelle (il primo in correità con il secondo), oltre che di
ricettazione, per avere acquistato materiale informatico della __________ SA
svenduto illecitamente da __________. In applicazione della pena, egli ha
proposto per entrambi la condanna a 5 giorni di detenzione sospesi
condizionalmente per 2 anni. __________, da parte sua, è stato ritenuto
colpevole di amministrazione infedele e nei suoi confronti il Procuratore
pubblico ha proposto la pena di 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente
per 2 anni.
D. __________ non ha sollevato opposizione al decreto di accusa.
Alla proposta di condanna si sono opposti invece __________ e __________, che
hanno adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4. Statuendo su
opposizione, con sentenza del 15 giugno 1999 il Pretore ha confermato l'accusa
di ricettazione a carico di __________, derubricando nondimeno la seconda
accusa ad appropriazione indebita di elementi patrimoniali di poco valore (per
essersi impossessato della documentazione appartenente alla ditta, escluso il
tavolino a rotelle, che non gli era mai stato affidato) e riducendo la pena a 4
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 2 anni. __________ è stato
prosciolto da entrambe le imputazioni.
E. Contro la sentenza predetta __________ ha inoltrato il 21 giugno
1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale, chiedendo nella motivazione scritta del 29 luglio 1999 la sua piena
assoluzione e la conseguente riforma della sentenza impugnata. Nelle sue
osservazioni dell'11 agosto 1999 il Procuratore pubblico postula il rigetto del
ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore, dopo avere accertato che il materiale informatico ritirato
dal ricorrente per fr. 1800.– (due computer, due monitor e due stampanti) era
provento di amministrazione infedele a danno della __________ SA (condanna
passata in giudicato), ha ritenuto che ciò non potesse sfuggire al ricorrente,
il quale sapeva che gli apparecchi erano stati acquistati dalla ditta
nell'ottobre del 1998 per circa fr. 5'000.– e che avevano ancora un valore residuo
di circa il 50%. Accettando di ritirare per fr. 1800.– beni che valevano almeno
fr. 2600.–, tant'è che __________ gli ha poi corrisposto fr. 2800.– (fr. 1600.–
più fr. 1200.–), egli si era reso conto di danneggiare la società, onde la
ricettazione (art. 160 n. 1 CP). Quanto all'accusa di appropriazione indebita
(art. 138 n. 1 CP), il primo giudice ha accertato che l'accusato si è impossessato
il 28 novembre 1998 di documentazione consegnatagli dal datore di lavoro,
documentazione affidata poi a un'amica di __________ a __________ e depositata
in seguito negli uffici del medesimo __________, dov'è stata infine sequestrata
dalla polizia l'11 gennaio 1999 durante una perquisizione avvenuta su denuncia
della società. Posto tuttavia che il valore della documentazione doveva essere
inferiore a fr. 300.–, egli ha derubricato il reato ad appropriazione indebita
di elementi patrimoniali di poco valore (art. 172ter cpv. 1 CP).
-
Il ricorrente afferma di avere sollecitato più volte
l'amministratore unico __________ perché la __________ SA avesse a corrispondergli
almeno parte dello stipendio scaduto. Lo stesso __________ gli aveva proposto
così di ritirare le apparecchiature informatiche ed egli non aveva avuto motivo
di ritenere che costui non fosse autorizzato a farlo. Certo, l'amministratore
unico era stato denunciato da __________, a causa però della mancata consegna
di determinate azioni, non per atti di amministrazione infedele. Del resto –
prosegue il ricorrente – il fatto di avere ritirato per fr. 1800.– merce che
valeva circa fr. 2500.– non denota alcun intento delinquenziale e la
circostanza di avere rivenduto le apparecchiature a __________ il giorno stesso
dimostra che egli non era interessato al materiale informatico, ma solo a
ricuperare parte del suo arretrato. Per di più la chiarezza con la quale la
cessione è avvenuta (su carta intestata della società e con firma delle parti)
dimostra la trasparenza della transazione e la sua buona fede a norma dell'art.
933 CC. Non sussisterebbero perciò i presupposti oggettivi né soggettivi di una
ricettazione.
-
È
pacifico nella fattispecie che il materiale informatico in questione era stato
acquistato dall'__________ SA nell'ottobre 1998 per circa fr. 5200.– e che il
ricorrente lo ha ritirato per fr. 1800.– sapendo (dopo essersi informato presso
la __________) che il valore residuo degli apparecchi era di almeno il 50%. Non
è controverso nemmeno ch'egli ha poi alienato le apparecchiature a __________
per complessivi fr. 2800.–, da egli usati per pagare pigioni arretrate.
Litigiosa è la consapevolezza del ricorrente circa l'origine illecita del
materiale. A tale riguardo il Pretore si è fondato su due elementi: il prezzo
di favore offerto al ricorrente da __________ e la circostanza che al
ricorrente erano noti i rapporti ormai deteriorati fra l'amministratore unico e
l'azionista della ditta. Contrariamente all'opinione del primo giudice, tuttavia,
nel caso in esame il primo elemento è di ben poco peso si pensa che il prezzo
di favore offerto al ricorrente (circa il 70% del valore effettivo del
materiale) non appariva irrisorio al punto da far presumere che l'amministratore
unico stesse abusando delle sue facoltà (cfr. Trechsel,
StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 12 in fine ad art. 160 con richiami).
Tanto meno se si considera il rapido deprezzamento cui è notoriamente soggetto
il materiale informatico e tanto meno ancora se si rammenta che nei confronti
della ditta il ricorrente vantava pretese salariali incontestate (circa fr.
4000.–), sicché poteva anche supporre che l'amministratore desiderasse in qualche
modo venirgli incontro.
Quanto al
fatto che al ricorrente fossero noti i dissidi insorti fra l'amministratore
unico e il promotore della ditta, resta da sapere se tali dissidi potessero
lasciar presumere illeciti penali. Il fatto è che la sentenza impugnata nulla
precisa sulla natura e la portata dei conflitti né accerta che il ricorrente
avesse concreti motivi per dubitare circa la legittimità dell'operato di
__________. E la transazione debitamente sottoscritta su un foglio di carta
intestata della __________ SA non è sicuramente un indizio in tal senso.
Diverso sarebbe il caso qualora, per esempio, __________ avesse limitato i
poteri di rappresentanza dell'amministratore unico e ciò non potesse essere
sfuggito al ricorrente. In realtà dal fascicolo processuale si può desumere
soltanto che l'amministratore ha compiuto un atto di favoritismo verso un
lavoratore che aspettava da tempo il saldo dello stipendio (assumendo il rischio
di risponderne civilmente verso la società) e, per converso, una buona dose di
disinvoltura da parte del ricorrente, che non si è fatto scrupolo di
approfittare dell'occasione. Per l'applicazione dell'art. 160 CP occorre però
ben altro, in particolare che la circostanza indiziasse univocamente un reato
di __________ (v. Trechsel, op.
cit., n. 12 ad art. 160 CP). Le risultanze processuali lasciano qualche
perplessità, ma non bastano per trarre una conclusione del genere. Ne segue che
il ricorrente va assolto, quanto meno nel dubbio, dall'accusa di ricettazione.
-
Per
quel che è dell'appropriazione indebita, il ricorrente asserisce che la documentazione
rinvenuta negli uffici di Bruno Sassi riguardava essenzialmente la ditta
__________ __________ e non apparteneva alla __________ SA. Si tratterebbe di
atti che gli erano stati consegnati da __________ nel caso in cui vecchi clienti
lo avessero interpellato. Lo stesso , del resto, avrebbe ammesso ciò
al dibattimento, specificando che era prassi dei dipendenti portare con sé le
schede dopo la fine del rapporto di lavoro. Inoltre – egli sottolinea – nella
lettera del 4 dicembre 1998 con cui il patrocinatore di __________ ha esteso la
denuncia e la richiesta di perquisizione, si lamentava solo la sparizione dei
computer, dei monitor e delle stampanti. La documentazione è stata rinvenuta
solo durante la perquisizione. Fosse stata rilevante dal punto di vista
patrimoniale, il denunciante l'avrebbe menzionata. Infine il ricorrente
assevera di non essersi mai ritenuto proprietario della documentazione, che
__________ avrebbe potuto esigere in ogni tempo, e fa valere che al momento di
portare via tali carte egli era ancora dipendente dell' SA, ciò che
esclude la perpetrazione del reato. Per di più – egli conclude – documenti del
genere non possono nemmeno essere oggetto di ritenzione (perché non
realizzabili), sicché il suo agire non può configurare un reato contro il patrimonio.
-
L'appropriazione
indebita è un reato contro il patrimonio, tant'è che l'autore deve avere agito
"per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto" (art. 138 n. 1
CP). Quale indebito profitto intendesse trarre il ricorrente dalle schede dei
clienti e dalle fotocopie delle dispense dell'__________ SA non è stato
accertato dal Pretore, che si è limitato a stimare il valore della documentazione
in meno di fr. 300.–. A giusta ragione il ricorrente obietta però che tale
stima è completamente arbitraria, giacché il Pretore non disponeva di alcun
criterio di apprezzamento. Anzi, per quanto riguarda i documenti in questione
il Pretore stesso ha rilevato che "la parte civile non solo non ha fornito
elementi utili alla loro valutazione economica, ma nemmeno ha preteso che a
seguito di ciò abbia subito danni particolari" (sentenza, pag. 8 in alto).
In applicazione del principio in dubio pro reo non si può dunque
escludere che la documentazione avesse non solo un valore inferiore a fr.
300.–, ma addirittura un pregio economico trascurabile. Ciò premesso, non sono
dati a divedere gli estremi di un reato patrimoniale. Anche l'appropriazione
indebita di elementi di poco valore intravista dal Pretore non trova dunque
alcun serio conforto agli atti. Donde il proscioglimento dell'accusato.
-
L'accoglimento del ricorso comporta l'assoluzione dell'imputato e
la conseguente riforma della sentenza pretorile (art. 296 cpv. 1 CPP). Gli
oneri processuali di prima sede vanno a carico dello Stato (art. 9 cpv. 4 CP),
che rifonderà al ricorrente fr. 1000.– per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Spese e ripetibili del presente giudizio seguono la medesima sorte (art. 15
CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è riformata nel senso
che il ricorrente è prosciolto dalle imputazioni ascrittegli e che la tassa di
giustizia di fr. 300.– con le spese di 150.– sono poste a carico dello Stato,
il quale rifonderà al ricorrente fr. 1'000.– a titolo di ripetibili. Per quanto
riguarda i dissequestri ordinati dal Pretore, la sentenza impugnata rimane invariata.
- Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 800.– per
ripetibili. .
- Intimazione a:
– __________;
– avv.
__________;
– avv.
__________);
– Ministero
pubblico, Lugano;
– Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il
presidente Il segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del
dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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