AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 17.1999.54
Data decisione, Autorità: 25.10.1999, CCRP
Incarto n. 17.1999.00054
Lugano 25 ottobre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 1° settembre 1999 presentato da
__________,
(patrocinato dall’avv. __________)
contro
la sentenza 10 agosto 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4;
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 20 aprile 1998 il Procuratore pubblico ha riconosciuto ____________ colpevole di ripetuta disobbedienza a decisione dell’autorità in danno di ____________ e di ripetuta diffamazione in danno della medesima persona e degli avvocati Ignazio e Johannes Clemente, condannandolo ad una multa di fr. 3’000.–. Per la pubblica Accusa la frase “ ____________ a la tâche de ridiculiser notre mouvement” contenuta in una circolare indirizzata nel giugno 1996 ad un gran numero di persone, scritta e firmata dall’accusato su carta intestata alla Fondazione ____________ per una medicina senza vivisezione, contravveniva ad un ordine impartito il 25 ottobre 1993 dalla I Camera civile del Tribunale di appello, mentre quella contenuta nell’edizione del 31 agosto 1997 del ___________ “... la calunniatrice ____________ poté sbandierare la propria ...” violava un ordine esplicito del Pretore del Distretto di Lugano del 19 giugno 1996. La ripetuta diffamazione è stata ravvisata dalla pubblica Accusa in tutta una serie di affermazioni pubblicate dall’accusato sulla circolare del giugno 1996 e sul settimanale __________ e sul quotidiano __________ nel corso dell’estate 1997 (n.d.r: i dettagli verranno esposti ai considerandi di diritto).
B. Statuendo sull’opposizione interposta al decreto di accusa, con sentenza del 9 marzo 1999 pronunciata nelle forme contumaciali il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4, ha riconosciuto l’accusato colpevole di disobbedienza a decisione dell’autorità limitatamente alla frase contenuta nell’edizione del 31 agosto 1997 del __________ e di ripetuta diffamazione per affermazioni contenute in tre pubblicazioni sullo stesso settimanale e sul quotidiano __________ (n.d.r: i dettagli verranno esposti ai considerandi di diritto). Il Pretore ha pertanto ridotto la multa a fr. 2’000.–. Con scritto del 21 maggio 1999 l’accusato ha chiesto un nuovo giudizio, per cui il Pretore ha indetto il pubblico dibattimento per il 10 agosto 1999, al termine del quale ha confermato il precedente giudizio
C. Avverso la decisione del Pretore ____________ ha inoltrato la dichiarazione di ricorso l’11 agosto 1999. Nella successiva motivazione scritta del 1° settembre 1999 egli ha chiesto il proscioglimento. Sia il Procuratore pubblico che le parti civili hanno chiesto con osservazioni del 6 e rispettivamente del 13 settembre 1999 la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. In sede di cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha fatto oggetto del procedente giudizio. Nuovi documenti non sono quindi ricevibili (Rep 1973 240 consid. 7; CCRP, sentenze del 17 maggio 1999 in re W. e del 1° ottobre 1997 in re N., consid. 1). Non sono pertanto ammessi tutti quei documenti annessi dalle parti civili alle osservazioni del 13 settembre 1999, non indicati nell’elenco con la menzione “già agli atti”.
2.1 Giusta l’art. 292 CP è punito con l’arresto o con la multa chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da un’autorità o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nell’articolo in questione. Trattandosi di contravvenzione (art. 101 CP), l’azione penale si prescrive in un anno (art. 109 CP) e la prescrizione assoluta si compie, in applicazione dell’art. 72 n. 2 cpv. 2 CP, con il decorso di un termine pari al doppio della durata normale. Il termine comincia a decorrere il giorno in cui è stato compiuto il reato, ovvero il giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto di un reato perpetrato mediante atti successivi, ovvero il giorno in cui è cessata l'esecuzione di un reato continuato (art. 71 CP). La prescrizione assoluta non si interrompe, salvo nell'ipotesi –estranea nel caso in esame– di una sospensione giusta l'art. 72 n. 1 CP (DTF 100 Ib 275, 111 IV 89). Il suo compimento va rilevato d'ufficio (DTF 97 IV 157). La prescrizione dell’azione penale (anche quella assoluta) è in ogni caso sospesa tra il giorno della pronuncia di una sentenza contumaciale e quello della sua revoca definitiva (Schultz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, Vol. I, 4a edizione, pag. 250; SJZ 1975 n. 71, pag. 160; DTF inedita del 30 marzo 1982 in re A M., consid. 4).
2.2 Nel caso concreto la violazione dell’ordine impartito all'accusato dalla I Camera civile del Tribunale di appello avvenuta in una data imprecisata del mese di giugno 1996 è stata giustamente ritenuta prescritta dal Pretore già nel giudizio contumaciale. Per quanto concerne invece la seconda imputazione di violazione dell’ordine impartito il 19 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano mediante la pubblicazione –di cui si dirà– sul settimanale il __________ del 31 agosto 1997, la prescrizione assoluta è rimasta sospesa dalla pronuncia della sentenza contumaciale del 9 marzo 1999 fino alla revoca del 10 agosto 1999, di modo che interverrà nel corso del mese di gennaio 2000.
2.3 Con decisione del 19 giugno 1996 il Pretore del Distretto di Lugano aveva tra l’altro fatto ordine all’accusato di astenersi, sotto comminatoria dell’art. 292 CP, dal ripetere verbalmente o per iscritto o sotto qualsiasi forma all’indirizzo di ____________ l’affermazione “per una sua forma di calunniomania più unica che rara”. Secondo il ricorrente il significato della frase contenuta nell’edizione del 31 agosto 1997 del __________ “.... la calunniatrice ____________ poté sbandierare la propria ....” è sostanzialmente diverso perché difetta della connotazione patologica insita nel termine mania. A torto. Lo scopo dell’ordine impartito dal Pretore al ricorrente era di fargli divieto di ripetere affermazioni atte a far passare la vittima per persona dedita alla calunnia. Del resto, da un lato egli non pretende di non avere capito il significato dell’ordine, limitandosi a pretendere che mancando il termine mania non vi sia equivalenza tra le due espressioni, e dall’altro non spende una parola sull’accertamento del Pretore, per il quale il testo che fu alla base dell’azione civile che aveva portato al menzionato ordine era nel suo insieme analogo e si riferiva ai medesimi fatti riportati nell’articolo del 31 agosto 1997 (sentenza pag. 11 cpv. 3 in fine). In definitiva quindi il Pretore ha applicato correttamente il diritto federale nel sancire che, definendo ____________ “calunniatrice”, il ricorrente abbia disatteso l’ordine impartitogli il 19 giugno 1996.
3.1 L’art. 173 n. 1 CP (“diffamazione”) punisce con la detenzione sino a sei mesi o con la multa –a querela di parte– chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono nuocere alla reputazione di lei, come pure chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto. L’onore protetto dall’ordinamento penale è il diritto di ognuno di non essere considerato una persona da disprezzare (DTF 119 IV 47, 117 IV 28 consid. 2c). Il rispetto degli altri costituisce una condizione essenziale per una vita sociale armoniosa, sicché gli art. 173 segg. CP proteggono l’onore personale, la reputazione ed il sentimento di essere uomo d’onore, che si comporta secondo le regole e le usanze riconosciute (DTF 117 IV 28 consid. 2c, 116 IV 96 consid. 2, 105 IV 112 consid. 1; Corboz, La diffamation, in: SJ 1992, n. 37, pag. 631–632). Espressioni che possono sminuire qualcuno, ad esempio nella considerazione professionale o politica, non sono offensive dell’onore, salvo che la critica desti l’impressione o anche solo il sospetto che alla vittima manchino quelle qualità di carattere che la fanno apparire degna di rispetto (DTF 119 IV 47, 117 IV 29 consid. 2c con riferimenti). Soggettivamente è sufficiente che l’autore sia stato cosciente del carattere diffamatorio delle proprie allegazioni e le abbia nondimeno proferite; non è necessario che abbia avuto l’intento di disonorare la vittima (DTF 118 IV 47 consid. 2a).
3.2 Il Pretore ha considerato diffamanti le affermazioni “ ... certa dott. ____________ di __________ (TI) rastrella denaro a piene mani da ingenui zoofili .... ____________ ha effettuato raggiri ....” pubblicate dall’accusato in francese sulle edizioni del 14 e 15 giugno 1997 del quotidiano __________ e in italiano su quella del 29 giugno 1997 del __________ (pag. 9, cpv. 2). Il ricorrente rileva, per contro, che la frase contenente il termine raggiri non era stata ritenuta offensiva nell’ambito del procedimento civile contro di lui promosso dalla parte civile sia dal Pretore del distretto di Bellinzona con sentenza del 26 maggio 1997 che dalla I Camera civile con giudizio del 7 dicembre 1998, circostanza di cui inspiegabilmente il primo giudice non ha tenuto conto. Per quanto concerne l’affermazione relativa al rastrellare danaro, a suo dire si tratta di un legittimo giudizio di valore dato sull’operato della querelante e non ha nessuna connotazione morale negativa. Anche su questo punto il ricorso si rivela infondato. Intanto va detto che il procedimento civile cui si appella il ricorrente si riferiva ad una circolare del gennaio 1996 annessa al bollettino Civis del dicembre 1995 distribuito nella Svizzera romanda, quindi in un ambito limitato a persone direttamente interessate alla lotta contro la vivisezione di quella regione. Diversa invece è la situazione oggetto del presente giudizio. In effetti sia il settimanale __________ che il quotidiano __________ sono pubblicazioni di vasta tiratura che raggiungono persone di ogni genere, per lo più né al corrente né interessate al tema della controversia in corso da tempo tra le parti. L’invocazione delle sentenze del Pretore del distretto di Bellinzona e della I Camera civile non è pertanto di giovamento. A ciò va aggiunto che le due affermazioni vanno prese globalmente e non singolarmente. Orbene, per il lettore non prevenuto esse non significano altro che la querelante rastrella danaro a piene mani, mediante raggiri (ovvero circuendo, ingannando, abbindolando: cfr. Il nuovo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, 11a edizione), approfittando dell’ingenuità degli zoofili che ne condividono le idee e gli intenti. In altre parole, essa veniva presentata al lettore come persona che fa incetta di danaro, che altrimenti non le perverrebbe, circuendo gli ingenui zoofili che le credono. Che simili affermazioni costituiscano diffamazione non può seriamente essere posto in dubbio.
3.3 Diffamante è stata giudicata dal Pretore anche l'affermazione contenuta nell’edizione del 14 settembre 1997 del __________ “.... Sennonché il povero avvocato __________ non riuscì a persuadere che una sola persona in tutta la Svizzera disposta a testimoniare quel 18 ottobre 1995 a favore della sua cliente: il proprio papà, __________, avvocato anche lui, implicato anche lui nei torbidi affari della commercialista sua cliente, in merito all’acquisto di una Casa in quel di Arbedo, attuale residenza della scaltra superprotetta ....”. Il ricorrente assevera che implicato non significa affermare una partecipazione attiva e consapevole e torbido riferito a un affare ha principalmente la connotazione di affare poco chiaro, non però illecito o illegale. La censura non merita tutela. Nuovamente il ricorrente si limita ad estrapolare dal loro contesto le due parole, dando loro una interpretazione riduttiva. In realtà l’affermazione che qualcuno è implicato in torbidi affari, nell’accezione comune non significa altro che una determinata persona è coinvolta, partecipe o finanche corresponsabile (cfr. Zingarelli, op. cit.) degli affari che mancano di chiarezza e limpidezza o anche poco onesti (Zingarelli, op. cit.) di un’altra. Anche su questo punto la sentenza impugnata va pertanto confermata.
4.1 Nel giudizio impugnato il Pretore ha accertato che l'accusato, come rettamente rilevato dalla I Camera civile nella sentenza del 7 dicembre 1998, non ha mai dimostrato di avere avuto prevalenti interessi pubblici ad affermare che la parte civile aveva finalmente confessato di appartenere al clan della vivisezione. Sempre secondo il primo giudice il testo stesso della pubblicazione e le annose diatribe fra le parti sfociate in innumerevoli giudizi di tribunali attestano come in realtà questi reiteri accuse pesanti nei confronti della parte civile non già nell’intento di far prevalere i suoi metodi antivivisezionistici, bensì per attaccarla e screditarla in quanto persona, non aggiungendo peraltro le espressioni utilizzate nulla alla sua causa né dimostrando esse che egli avrebbe ragione rispetto alla tesi dell’avversaria, anzi esulando dallo stretto contesto della lotta alla vivisezione (pag. 10 in alto). Anche in merito all’articolo relativo ai torbidi affari della querelante, in cui è asserito che sarebbero implicati gli avvocati __________ e __________, il Pretore ha rilevato che le espressioni utilizzate non hanno alcuna rilevanza nell’ambito della battaglia che egli ha inteso intraprendere e pertanto non sono altro che affermazioni fatte con il solo scopo di offendere l’antagonista e chi la difende (pag. 10 in fine).
4.2 Il ricorrente assevera che vi era un chiaro interesse pubblico a essere informati su come un personaggio pubblicamente esposto quale la parte civile utilizzi o gestisca le associazioni di cui è responsabile e per le quali chiede sostegno in danaro. Non si trattava quindi di divulgare della cattiverie gratuite, bensì di informare il pubblico perché sappia a chi offre il proprio danaro. Motivo per cui doveva essere garantita l’ammissione alla prova della verità. Il ricorrente prosegue rilevando che gli era stato impedito di sentire quale teste il prof. __________, ma ritiene comunque che i documenti prodotti al dibattimento, in particolare quelli contrassegnati con il n. 4 e il n. 11, siano sufficienti per provare la verità delle asserzioni.
4.3 Anche su questo punto il ricorso si rivela privo di fondamento. In effetti il ricorrente non spende una sola parola per confutare l’accertamento del Pretore, secondo il quale le divulgazioni erano avvenute non tanto per informare il pubblico sulla persona cui pervenivano le offerte, bensì unicamente per attaccarla personalmente e per screditarla, o ancora per offendere lei e chi la difendeva. Non solo. Il ricorrente neppure pretende che per far prevalere le proprie tesi e i propri metodi antivivisezionistici o che per informare compiutamente il pubblico dovesse avvalersi di accuse chiaramente diffamatorie. Tanto più che –come rettamente rilevato dal Pretore– le affermazioni diffamatorie nulla hanno a che fare con il contesto della lotta contro la vivisezione, ma hanno mero carattere di offesa personale. Giustamente il primo giudice ha pertanto ritenuto che ciò basterebbe per negare la prova della buona fede. Se non che egli si è ciononostante chinato sulla questione (pag. 10 cpv. 2 e 3), rilevando che la dichiarazione giurata del prof. __________ (doc. 4) nulla modificherebbe alle affermazioni diffamatorie contenute negli articoli pubblicati sul __________ del 29 giugno 1997 e sul __________ del 14 e 15 giugno dello stesso anno, riferendosi all’acquisto della casa di Arbedo, né al testo pubblicato sul __________ del 14 settembre 1997, limitandosi ad affermare di essere a conoscenza che la casa fu acquistata nel 1988 con una donazione di fr. 100’000.–, con l’accensione di un’ipoteca pagata attingendo al conto bancario sul quale confluivano le offerte sollecitate agli zoofili dalla parte civile (doc. 4, n. 3.2). Circostanza questa che, contrariamente a quanto pretende il ricorrente, non prova l’asserzione che si trattasse di “... torbidi affari ...” già solo perché si tratta di una semplice asserzione non documentata da pezze giustificative o per lo meno da indizi. Né peraltro il documento 11 invocato dal ricorrente ha la valenza indiziaria pretesa. Dal momento che il ricorrente non pretende che l’audizione testimoniale del prof. __________ avrebbe suffragato la propria tesi con ulteriori elementi rispetto a quelli di cui si è detto, non fa conto di esaminare se negandola il Pretore abbia violato l’art. 4 Cost.
Per questi motivi,
visto per le spese l’art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 800.–
b) spese fr. 100.–
fr. 900.–
sono a carico del ricorrente, che rifonderà alla parte civile fr. 1’000.– di ripetibili in questa sede.
– ____________, c/o __________;
– avv. __________;
– ____________, avv. __________;
– Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4;
– Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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