AIUTO
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Numero d'incarto:
17.1999.54
Data decisione, Autorità:
25.10.1999, CCRP
Incarto n.
17.1999.00054
Lugano
25 ottobre 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte di
cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Cometta e Cocchi
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per
statuire sul ricorso per cassazione del 1° settembre 1999 presentato da
__________,
(patrocinato
dall’avv. __________)
contro
la
sentenza 10 agosto 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 4;
esaminati gli
atti;
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.
Il giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con
decreto di accusa del 20 aprile 1998 il Procuratore pubblico ha riconosciuto
____________ colpevole di ripetuta disobbedienza a decisione dell’autorità in
danno di ____________ e di ripetuta diffamazione in danno della medesima
persona e degli avvocati Ignazio e Johannes Clemente, condannandolo ad una
multa di fr. 3’000.–. Per la pubblica Accusa la frase “ ____________ a la
tâche de ridiculiser notre mouvement” contenuta in una circolare
indirizzata nel giugno 1996 ad un gran numero di persone, scritta e firmata
dall’accusato su carta intestata alla Fondazione ____________ per una medicina
senza vivisezione, contravveniva ad un ordine impartito il 25 ottobre 1993
dalla I Camera civile del Tribunale di appello, mentre quella contenuta
nell’edizione del 31 agosto 1997 del ___________ “... la calunniatrice
____________ poté sbandierare la propria ...” violava un ordine esplicito
del Pretore del Distretto di Lugano del 19 giugno 1996. La ripetuta
diffamazione è stata ravvisata dalla pubblica Accusa in tutta una serie di
affermazioni pubblicate dall’accusato sulla circolare del giugno 1996 e sul
settimanale __________ e sul quotidiano __________ nel corso dell’estate 1997
(n.d.r: i dettagli verranno esposti ai considerandi di diritto).
B. Statuendo
sull’opposizione interposta al decreto di accusa, con sentenza del 9 marzo 1999
pronunciata nelle forme contumaciali il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione
4, ha riconosciuto l’accusato colpevole di disobbedienza a decisione
dell’autorità limitatamente alla frase contenuta nell’edizione del 31 agosto
1997 del __________ e di ripetuta diffamazione per affermazioni contenute in
tre pubblicazioni sullo stesso settimanale e sul quotidiano __________ (n.d.r:
i dettagli verranno esposti ai considerandi di diritto). Il Pretore ha pertanto
ridotto la multa a fr. 2’000.–. Con scritto del 21 maggio 1999 l’accusato ha
chiesto un nuovo giudizio, per cui il Pretore ha indetto il pubblico
dibattimento per il 10 agosto 1999, al termine del quale ha confermato il precedente
giudizio
C. Avverso
la decisione del Pretore ____________ ha inoltrato la dichiarazione di ricorso
l’11 agosto 1999. Nella successiva motivazione scritta del 1° settembre 1999
egli ha chiesto il proscioglimento. Sia il Procuratore pubblico che le parti
civili hanno chiesto con osservazioni del 6 e rispettivamente del 13 settembre
1999 la reiezione del gravame.
Considerando
in diritto: 1. In
sede di cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha fatto
oggetto del procedente giudizio. Nuovi documenti non sono quindi ricevibili (Rep 1973 240 consid. 7; CCRP, sentenze
del 17 maggio 1999 in re W. e del 1° ottobre 1997 in re N., consid. 1). Non
sono pertanto ammessi tutti quei documenti annessi dalle parti civili alle
osservazioni del 13 settembre 1999, non indicati nell’elenco con la menzione “già
agli atti”.
- Disobbedienza
a decisione dell’autorità
2.1 Giusta
l’art. 292 CP è punito con l’arresto o con la multa chiunque non ottempera ad
una decisione a lui intimata da un’autorità o da un funzionario competente
sotto comminatoria della pena prevista nell’articolo in questione. Trattandosi
di contravvenzione (art. 101 CP), l’azione penale si prescrive in un anno (art.
109 CP) e la prescrizione assoluta si compie, in applicazione dell’art. 72 n. 2
cpv. 2 CP, con il decorso di un termine pari al doppio della durata normale. Il
termine comincia a decorrere il giorno in cui è stato compiuto il reato, ovvero
il giorno in cui è stato compiuto l'ultimo atto di un reato perpetrato mediante
atti successivi, ovvero il giorno in cui è cessata l'esecuzione di un reato
continuato (art. 71 CP). La prescrizione assoluta non si interrompe, salvo
nell'ipotesi –estranea nel caso in esame– di una sospensione giusta l'art. 72
n. 1 CP (DTF 100 Ib 275, 111 IV 89). Il suo compimento va rilevato d'ufficio
(DTF 97 IV 157). La prescrizione dell’azione penale (anche quella assoluta) è
in ogni caso sospesa tra il giorno della pronuncia di una sentenza contumaciale
e quello della sua revoca definitiva (Schultz,
Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, Vol. I, 4a edizione,
pag. 250; SJZ 1975 n. 71, pag. 160; DTF inedita del 30 marzo 1982 in re A M.,
consid. 4).
2.2 Nel
caso concreto la violazione dell’ordine impartito all'accusato dalla I Camera
civile del Tribunale di appello avvenuta in una data imprecisata del mese di giugno
1996 è stata giustamente ritenuta prescritta dal Pretore già nel giudizio
contumaciale. Per quanto concerne invece la seconda imputazione di violazione
dell’ordine impartito il 19 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano
mediante la pubblicazione –di cui si dirà– sul settimanale il __________ del 31
agosto 1997, la prescrizione assoluta è rimasta sospesa dalla pronuncia della
sentenza contumaciale del 9 marzo 1999 fino alla revoca del 10 agosto 1999, di
modo che interverrà nel corso del mese di gennaio 2000.
2.3 Con
decisione del 19 giugno 1996 il Pretore del Distretto di Lugano aveva tra
l’altro fatto ordine all’accusato di astenersi, sotto comminatoria dell’art.
292 CP, dal ripetere verbalmente o per iscritto o sotto qualsiasi forma
all’indirizzo di ____________ l’affermazione “per una sua forma di calunniomania
più unica che rara”. Secondo il ricorrente il significato della frase
contenuta nell’edizione del 31 agosto 1997 del __________ “.... la
calunniatrice ____________ poté sbandierare la propria ....” è sostanzialmente
diverso perché difetta della connotazione patologica insita nel termine mania.
A torto. Lo scopo dell’ordine impartito dal Pretore al ricorrente era di fargli
divieto di ripetere affermazioni atte a far passare la vittima per persona
dedita alla calunnia. Del resto, da un lato egli non pretende di non avere
capito il significato dell’ordine, limitandosi a pretendere che mancando il
termine mania non vi sia equivalenza tra le due espressioni, e
dall’altro non spende una parola sull’accertamento del Pretore, per il quale il
testo che fu alla base dell’azione civile che aveva portato al menzionato
ordine era nel suo insieme analogo e si riferiva ai medesimi fatti riportati
nell’articolo del 31 agosto 1997 (sentenza pag. 11 cpv. 3 in fine). In definitiva
quindi il Pretore ha applicato correttamente il diritto federale nel sancire
che, definendo ____________ “calunniatrice”, il ricorrente abbia
disatteso l’ordine impartitogli il 19 giugno 1996.
- Ripetuta
diffamazione
3.1 L’art.
173 n. 1 CP (“diffamazione”) punisce con la detenzione sino a sei mesi o con la
multa –a querela di parte– chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende
sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono
nuocere alla reputazione di lei, come pure chiunque divulga una tale incolpazione
o un tale sospetto. L’onore protetto dall’ordinamento penale è il diritto di
ognuno di non essere considerato una persona da disprezzare (DTF 119 IV 47, 117
IV 28 consid. 2c). Il rispetto degli altri costituisce una condizione essenziale
per una vita sociale armoniosa, sicché gli art. 173 segg. CP proteggono l’onore
personale, la reputazione ed il sentimento di essere uomo d’onore, che si
comporta secondo le regole e le usanze riconosciute (DTF 117 IV 28 consid. 2c,
116 IV 96 consid. 2, 105 IV 112 consid. 1; Corboz,
La diffamation, in: SJ 1992, n. 37, pag. 631–632). Espressioni che possono
sminuire qualcuno, ad esempio nella considerazione professionale o politica,
non sono offensive dell’onore, salvo che la critica desti l’impressione o anche
solo il sospetto che alla vittima manchino quelle qualità di carattere che la
fanno apparire degna di rispetto (DTF 119 IV 47, 117 IV 29 consid. 2c con
riferimenti). Soggettivamente è sufficiente che l’autore sia stato cosciente
del carattere diffamatorio delle proprie allegazioni e le abbia nondimeno
proferite; non è necessario che abbia avuto l’intento di disonorare la vittima
(DTF 118 IV 47 consid. 2a).
3.2
Il Pretore ha considerato diffamanti le affermazioni “ ... certa dott.
____________ di __________ (TI) rastrella denaro a piene mani da ingenui
zoofili .... ____________ ha effettuato raggiri ....” pubblicate
dall’accusato in francese sulle edizioni del 14 e 15 giugno 1997 del quotidiano
__________ e in italiano su quella del 29 giugno 1997 del __________ (pag. 9,
cpv. 2). Il ricorrente rileva, per contro, che la frase contenente il termine raggiri
non era stata ritenuta offensiva nell’ambito del procedimento civile contro di
lui promosso dalla parte civile sia dal Pretore del distretto di Bellinzona con
sentenza del 26 maggio 1997 che dalla I Camera civile con giudizio del 7
dicembre 1998, circostanza di cui inspiegabilmente il primo giudice non ha
tenuto conto. Per quanto concerne l’affermazione relativa al rastrellare danaro,
a suo dire si tratta di un legittimo giudizio di valore dato sull’operato della
querelante e non ha nessuna connotazione morale negativa. Anche su questo punto
il ricorso si rivela infondato. Intanto va detto che il procedimento civile cui
si appella il ricorrente si riferiva ad una circolare del gennaio 1996 annessa
al bollettino Civis del dicembre 1995 distribuito nella Svizzera
romanda, quindi in un ambito limitato a persone direttamente interessate alla
lotta contro la vivisezione di quella regione. Diversa invece è la situazione oggetto
del presente giudizio. In effetti sia il settimanale __________ che il
quotidiano __________ sono pubblicazioni di vasta tiratura che raggiungono
persone di ogni genere, per lo più né al corrente né interessate al tema della
controversia in corso da tempo tra le parti. L’invocazione delle sentenze del
Pretore del distretto di Bellinzona e della I Camera civile non è pertanto di
giovamento. A ciò va aggiunto che le due affermazioni vanno prese globalmente e
non singolarmente. Orbene, per il lettore non prevenuto esse non significano
altro che la querelante rastrella danaro a piene mani, mediante raggiri (ovvero
circuendo, ingannando, abbindolando: cfr. Il nuovo Zingarelli, Vocabolario
della lingua italiana, 11a edizione), approfittando dell’ingenuità
degli zoofili che ne condividono le idee e gli intenti. In altre parole, essa
veniva presentata al lettore come persona che fa incetta di danaro, che
altrimenti non le perverrebbe, circuendo gli ingenui zoofili che le credono.
Che simili affermazioni costituiscano diffamazione non può seriamente essere
posto in dubbio.
3.3 Diffamante
è stata giudicata dal Pretore anche l'affermazione contenuta nell’edizione del
14 settembre 1997 del __________ “.... Sennonché il povero avvocato
__________ non riuscì a persuadere che una sola persona in tutta la Svizzera
disposta a testimoniare quel 18 ottobre 1995 a favore della sua cliente: il
proprio papà, __________, avvocato anche lui, implicato anche lui nei torbidi
affari della commercialista sua cliente, in merito all’acquisto di una Casa in
quel di Arbedo, attuale residenza della scaltra superprotetta ....”. Il ricorrente
assevera che implicato non significa affermare una partecipazione attiva
e consapevole e torbido riferito a un affare ha principalmente la
connotazione di affare poco chiaro, non però illecito o illegale. La censura
non merita tutela. Nuovamente il ricorrente si limita ad estrapolare dal loro
contesto le due parole, dando loro una interpretazione riduttiva. In realtà
l’affermazione che qualcuno è implicato in torbidi affari, nell’accezione
comune non significa altro che una determinata persona è coinvolta, partecipe o
finanche corresponsabile (cfr. Zingarelli,
op. cit.) degli affari che mancano di chiarezza e limpidezza o anche poco
onesti (Zingarelli, op. cit.) di
un’altra. Anche su questo punto la sentenza impugnata va pertanto confermata.
- Per
l’art. 173 n. 2 CP il colpevole del reato di diffamazione non incorre in alcuna
pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto
seri motivi di considerarle vere in buona fede. Tuttavia, per il n. 3 dello
stesso disposto, il colpevole non è ammesso alla prova della verità ed è
punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate
dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente
nell’intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono
alla vita privata o alla vita di famiglia. I due requisiti –non nell’interesse
pubblico o non per un motivo comunque oggettivamente e soggettivamente
sufficiente e prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza– devono
ricorrere cumulativamente per l’esclusione dell’ammissione alla prova della
verità (DTF 116 IV 38, 208, 101 IV 294; Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2a edizione, n. 15 ad art. 173 CP,
pag. 650).
4.1 Nel
giudizio impugnato il Pretore ha accertato che l'accusato, come rettamente
rilevato dalla I Camera civile nella sentenza del 7 dicembre 1998, non ha mai dimostrato
di avere avuto prevalenti interessi pubblici ad affermare che la parte civile
aveva finalmente confessato di appartenere al clan della vivisezione. Sempre
secondo il primo giudice il testo stesso della pubblicazione e le annose
diatribe fra le parti sfociate in innumerevoli giudizi di tribunali attestano
come in realtà questi reiteri accuse pesanti nei confronti della parte civile
non già nell’intento di far prevalere i suoi metodi antivivisezionistici, bensì
per attaccarla e screditarla in quanto persona, non aggiungendo peraltro le
espressioni utilizzate nulla alla sua causa né dimostrando esse che egli
avrebbe ragione rispetto alla tesi dell’avversaria, anzi esulando dallo stretto
contesto della lotta alla vivisezione (pag. 10 in alto). Anche in merito
all’articolo relativo ai torbidi affari della querelante, in cui è
asserito che sarebbero implicati gli avvocati __________ e __________, il
Pretore ha rilevato che le espressioni utilizzate non hanno alcuna rilevanza
nell’ambito della battaglia che egli ha inteso intraprendere e pertanto non
sono altro che affermazioni fatte con il solo scopo di offendere l’antagonista
e chi la difende (pag. 10 in fine).
4.2 Il
ricorrente assevera che vi era un chiaro interesse pubblico a essere informati
su come un personaggio pubblicamente esposto quale la parte civile utilizzi o
gestisca le associazioni di cui è responsabile e per le quali chiede sostegno
in danaro. Non si trattava quindi di divulgare della cattiverie gratuite, bensì
di informare il pubblico perché sappia a chi offre il proprio danaro. Motivo
per cui doveva essere garantita l’ammissione alla prova della verità. Il
ricorrente prosegue rilevando che gli era stato impedito di sentire quale teste
il prof. __________, ma ritiene comunque che i documenti prodotti al
dibattimento, in particolare quelli contrassegnati con il n. 4 e il n. 11,
siano sufficienti per provare la verità delle asserzioni.
4.3 Anche
su questo punto il ricorso si rivela privo di fondamento. In effetti il ricorrente
non spende una sola parola per confutare l’accertamento del Pretore, secondo il
quale le divulgazioni erano avvenute non tanto per informare il pubblico sulla
persona cui pervenivano le offerte, bensì unicamente per attaccarla personalmente
e per screditarla, o ancora per offendere lei e chi la difendeva. Non solo. Il
ricorrente neppure pretende che per far prevalere le proprie tesi e i propri
metodi antivivisezionistici o che per informare compiutamente il pubblico
dovesse avvalersi di accuse chiaramente diffamatorie. Tanto più che –come
rettamente rilevato dal Pretore– le affermazioni diffamatorie nulla hanno a
che fare con il contesto della lotta contro la vivisezione, ma hanno mero
carattere di offesa personale. Giustamente il primo giudice ha pertanto
ritenuto che ciò basterebbe per negare la prova della buona fede. Se non che
egli si è ciononostante chinato sulla questione (pag. 10 cpv. 2 e 3), rilevando
che la dichiarazione giurata del prof. __________ (doc. 4) nulla modificherebbe
alle affermazioni diffamatorie contenute negli articoli pubblicati sul
__________ del 29 giugno 1997 e sul __________ del 14 e 15 giugno dello stesso
anno, riferendosi all’acquisto della casa di Arbedo, né al testo pubblicato sul
__________ del 14 settembre 1997, limitandosi ad affermare di essere a
conoscenza che la casa fu acquistata nel 1988 con una donazione di fr.
100’000.–, con l’accensione di un’ipoteca pagata attingendo al conto bancario
sul quale confluivano le offerte sollecitate agli zoofili dalla parte civile
(doc. 4, n. 3.2). Circostanza questa che, contrariamente a quanto pretende il
ricorrente, non prova l’asserzione che si trattasse di “... torbidi affari
...” già solo perché si tratta di una semplice asserzione non documentata
da pezze giustificative o per lo meno da indizi. Né peraltro il documento 11
invocato dal ricorrente ha la valenza indiziaria pretesa. Dal momento che il
ricorrente non pretende che l’audizione testimoniale del prof. __________
avrebbe suffragato la propria tesi con ulteriori elementi rispetto a quelli di
cui si è detto, non fa conto di esaminare se negandola il Pretore abbia violato
l’art. 4 Cost.
- La
reiezione integrale del gravame comporta il carico degli oneri processuali al ricorrente
(art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP), il quale rifonderà alla parte civile un’equa
indennità per ripetibili in questa sede.
Per questi motivi,
visto per le spese
l’art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 800.–
b)
spese fr. 100.–
fr. 900.–
sono
a carico del ricorrente, che rifonderà alla parte civile fr. 1’000.– di
ripetibili in questa sede.
- Intimazione
a:
– ____________,
c/o __________;
– avv.
__________;
– ____________,
avv. __________;
– Ministero
pubblico, Lugano;
– Pretore
del Distretto di Lugano, Sezione 4;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.
Per la Corte di
cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi
di ricorso
Questo
giudizio può essere impugnato mediante ricorso per cassazione al Tribunale
federale, unicamente per violazione del diritto federale (art. 269 PPF). La
dichiarazione di ricorso deve essere presentata alla scrivente Corte entro 10
giorni dalla notificazione del dispositivo; la motivazione entro 20
giorni dalla notificazione della sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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