AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.1999.59
Data decisione, Autorità:
10.02.2000, CCRP
Incarto n.
17.1999.00059
Lugano
10 febbraio
2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G.A. Bernasconi, Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 13
ottobre 1999 presentato da
__________,
(patrocinata dall'avv. __________)
Contro
la sentenza pronunciata il 22 settembre 1999 dal
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5 nei confronti di
__________,
(patrocinato dall'avv. __________)
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione: 1. Se deve essere accolto il ricorso per cassazione.
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
In fatto:
A. _____________ è l'autore di due articoli pubblicati sul Mattino
della Domenica del 28 aprile 1996 e del 31 maggio 1998 in cui affermava che in
occasione delle elezioni comunali dell'aprile 1996 ____________ si era recata
presso la casa per anziani medicalizzata di ___________ "facendo votare
gente incapace di discernimento". _____________ ha inoltrato in data 26
giugno 1998 una querela penale per diffamazione contro _____________ (act. 1).
Con decreto di accusa del 1° marzo 1999 il Procuratore pubblico ha riconosciuto
il querelato autore colpevole di diffamazione e ne ha proposto la condanna ad
una multa di fr. 1000.-- (act. B). Statuendo sull'opposizione, con sentenza del
22 settembre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha prosciolto
l'accusato ritenendo che aveva portato la prova della verità o per lo meno
quella della buona fede.
B. Contro il giudizio del Pretore la parte civile ha inoltrato la dichiarazione
di ricorso il 23 settembre 1999. Nella successiva motivazione scritta del 13
ottobre 1999 essa ha chiesto in via principale l'annullamento della sentenza
impugnata, la condanna del querelato per diffamazione, nonché la condanna dello
stesso al risarcimento delle spese di patrocinio di fr. 4687.-- e di fr.
1000.-- per torto morale; in via subordinata il rinvio degli atti ad altro
Pretore per nuovo giudizio. Con scritto del 21 ottobre 1999 il Procuratore
pubblico si è associato alla richieste della ricorrente mentre con osservazioni
del 5 novembre 1999 il querelato ha postulato la reiezione del ricorso.
Considerando
In diritto:
-
Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. a CPP; Rapporto della Commissione speciale per l’esame
del CPP del 9 novembre 1994, pag. 83 segg.). Problemi del genere sono
sindacabili unicamente se il giudizio impugnato denota gli estremi
dell’arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia
opinabile o finanche erroneo, bensì chiaramente insostenibile, destituito di
fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il sentimento di giustizia ed
equità (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di
arbitrio: DTF 125 I 166 consid. 2a,124 I 208 consid. 4, 123 I 5 consid. 4a, 121
I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid. 4b, 119 Ia 32 consid. 3, 117 Ia 139 consid.
2c con richiami; nell’ambito dell’apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30
consid. 1b).
-
Secondo gli accertamenti del Pretore risultava dalla segnalazione
fatta dal direttore della casa per anziani ___________ al Municipio di
_____________ (doc. _ del plico contrassegnato con n. 2) che per due persone
affette da demenza senile grave e non certo in grado di votare era stato
chiesto del materiale di voto per corrispondenza da parte della querelante. Su
richiesta del direttore essa aveva confermato che ciò era avvenuto senza avvertire
i famigliari dei votanti, i quali sarebbero stati contattati successivamente
per invitarli a passare per aiutare gli anziani a votare. Pur dando atto che
alla fine le persone in questione non avevano votato e che la formulazione
usata dall'accusato negli articoli giornalistici travalicava quanto in realtà
avvenuto, il Pretore ha nondimeno espresso il convincimento che la querelante
aveva provato a far votare gli anziani, e che solo il provvidenziale intervento
del direttore aveva impedito che ciò avvenisse. Ne dava sostanziale conferma
essa stessa, allorquando, interrogata dal Procuratore pubblico, aveva
confermato di essersi recata presso la casa per anziani l'ultimo giorno valido
per la richiesta del materiale di voto per le elezioni comunali, allo scopo di
verificare se le signore __________ e __________ avessero ricevuto detto
materiale. In quel frangente, interpellata dal direttore, che si era a lei
presentato allarmato, chiedendo se fosse stata autorizzata dai famigliari a far
votare gli anziani, aveva risposto che non si trattava di farli votare, ma di
procurare loro il materiale. A mente del Pretore l'affermazione in oggetto appariva
poco credibile, non essendovi motivo plausibile perché la querelante avesse a recarsi
presso la casa per anziani proprio l'ultimo giorno in cui era possibile ritirare
il materiale di voto per corrispondenza e avesse a preoccuparsi di procurarlo a
persone a lei completamente estranee, affette da demenza senile grave, e ciò
senza nemmeno richiedere l'autorizzazione dei famigliari. In realtà la spiegazione
poteva essere una sola, ovvero che la querelante aveva provato a far votare i
due anziani e solo l'intervento del direttore ___________, allarmato dal
segretario ___________, fece sì che ciò non avvenisse Ciò posto, il Pretore ha
per finire ritenuto che i fatti così riportati negli articoli del ____________
corrispondono, nella sostanza, a verità e che già per questa ragione il
querelato deve essere prosciolto dall'accusa di diffamazione (sentenza, pag. 6
in fondo).
Ora, la
prova della verità ex art. 172 n. 2 CP - qualora ammessa (art. 173 n. 3 CP) -
deve vertere sul fatto che sta alla base dell'incolpazione lesiva dell'onore.
Se l'autore ha propagato sospetti, non è sufficiente che egli dimostri il ben
fondato degli indizi evocati, incombendogli di comprovare la veridicità del
fatto oggetto del sospetto nei confronti della vittima (Corboz, La diffamation,
in: SJ 1992 pag. 656; CCRP, sentenza del 3 febbraio 1994 in re M., consid. 2c).
Sapere che cosa è vero è una questione connessa all'apprezzamento delle prove e
all'accertamento dei fatti e pertanto sottratta al pieno potere cognitivo della
Corte di cassazione e di revisione penale (Corboz, op. cit. pag. 657 con rif.
dottrinali; CCRP, sentenza citata). La prova della buona fede, pure regolata
dall'art. 172 n. 2 CP, si distingue a sua volta da quella delle verità. Essa
infatti non può basarsi su elementi scoperti successivamente, ma soltanto su
quelli che l'autore disponeva all'epoca in cui ha proferito l'allegazione incriminata.
Mezzi di prova scoperti successivamente o fatti avvenuti posteriormente non
entrano pertanto in considerazione (DTF 124 IV 152 consid. 3b, 107 IV 35
consid. 5a, 102 IV 182 consid. 1c). La prova liberatoria presuppone, in ogni
caso, che l'affermazione non sia stata proferita con leggerezza: l'accusato
deve dimostrare di averne creduto la veridicità dopo avere intrapreso
coscienziosamente quanto ci si doveva attendere da lui, secondo le circostanze
concrete e la sua situazione personale, per convincersi della sua esattezza
(DTF 124 IV 151 consid. 3b, 116 IV 207 consid. 3, 105 IV 118 segg. consid. 2a).
Incombe nondimeno all'accusato addurre quali fossero gli elementi di cui egli
disponeva a quel momento (questione di fatto); il giudice deve poi stabilire
con libero esame, in diritto, se tali elementi erano sufficienti per credere
alla veridicità dell'asserzione. Tale apprezzamento va a sua volta vagliato con
pieno potere cognitivo anche dall'autorità di cassazione (DTF 124 IV 152
consid. 3b in fine; Corboz, op. cit. pag. 659; CCRP sentenza del 13 aprile 1999
in re B. consid. 2). Cautela particolare si impone, comunque sia, da parte di
chi divulga le proprie asserzioni a un'ampia cerchia tramite un mezzo di
diffusione (DTF 1224 IV 151 consid. 3b, 116 IV 208 consid. 3b, 105 IV 118
consid. 2a). In un caso del genere, per vero, l'accusato non può confidare
ciecamente nelle dichiarazioni di terzi (DTF 124 IV 151 consid. 3b;
Rehberg/Schmid, Strafrecht III, 7a edizione, § 44. pag. 309; CCRP, sentenza citata).
-
La ricorrente rimprovera al Pretore di non avere accertato che cosa
in realtà fosse accaduto quel 22 aprile 1996 nei corridoi della casa per
anziani e di non avere tenuto conto delle risultanze dell'istruttoria.
Contrariamente a quanto sostenuto dal querelato, inoltre, risulta chiaramente
dagli atti che le signore __________ e __________ non avevano fatto uso del
diritto di voto, a ulteriore conferma che non le aveva fatto votare. Orbene, a
parte il fatto che la ricorrente non solleva in questo specifico contesto
esplicita censura di arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove - senza ulteriori precisazioni ella si duole di un accertamento dei
fatti erroneo e manifestamente insostenibile alla luce dei fatti stessi
soltanto nel punto 14 del gravame riservato alla trattazione dell'argomento
della buona fede - va rilevato che gli argomenti proposti nel gravame sono
palesemente appellatori in quanto si limitano ad una descrizione corredata di
maggiori dettagli di quanto effettivamente avvenuto in quel giorno presso la
casa per anziani. In realtà la ricorrente non nega di essersi recata presso la
casa per anziani proprio l'ultimo giorno valido per chiedere il materiale di
voto per corrispondenza e di essersi interessata presso il segretario
__________ se le signore __________ e __________ lo avessero ricevuto. Né è
contestato che il direttore __________, allarmato dal segretario, era
intervenuto chiedendo se i famigliari di queste persone fossero stati
avvertiti, ricevendo la risposta che ella vi avrebbe provveduto successivamente
allo scopo di farli passare per essere di aiuto nell'espressione del voto. Né,
ancora, è preteso che gli anziani in questione avessero effettivamente votato.
Anzi, come visto dinanzi proprio lo stesso Pretore ha accertato che in
definitiva esse non avevano votato (sentenza, pag. 6 a metà). Irricevibile,
oltre che irrilevante, è poi l'argomento sollevato relativamente al
coinvolgimento della signora __________ e del signor __________, non risultando
alcun ché a tal proposito dal giudizio impugnato. Altrettanto inconferente è
l'argomento secondo cui i formulari per la richiesta del materiale di voto
risulterebbero essere stati compilati dal personale della casa per anziani e
sottoscritti dalle dirette interessate. Fermo resta che la ricorrente stessa si
era interessata al proposito, chiedendo se si era provveduto a richiedere il
materiale per il voto per corrispondenza delle signore __________ e __________.
Fatte queste premesse e dati gli accertamenti di cui si è ampiamente detto in
precedenza, non è né insostenibile né illogica la conclusione del Pretore, per
il quale la ricorrente aveva provato a far votare le due persone anziane.
Certo, come sottolineato nella sentenza impugnata, il querelato ha esagerato
nelle proprie affermazioni, facendo carico alla ricorrente di avere fatto
votare i soggetti in causa, anziché di avere soltanto tentato di spingerli sino
a tanto. Il suo comportamento non è stato quindi esemplare, ove si consideri
anche che nell'articolo del 28 maggio 1998 egli ha riproposto una versione dei
fatti non esatta, benché fossero trascorsi circa due anni dall'episodio
contestato, ossia nonostante che egli avesse avuto tutto il tempo necessario
per sfumare le sue accuse. La ricorrente non spiega, né tantomeno dimostra
tuttavia perché sarebbe manifestamente insostenibile, ovvero arbitraria, la
conclusione del primo giudice, secondo cui in fin dei conti, i fatti così come
riportati negli articoli in rassegna corrispondono nonostante tutto
sostanzialmente alla verità, ovvero si propongono di denunciare - ancorché con qualche
esagerazione - un episodio di malcostume elettorale in realtà verificatosi,
almeno nel suo aspetto essenziale, e cioè i concreti passi intrapresi dalla
ricorrente per far votare le persone citate nella sentenza impugnata (sentenza,
pag. 6 e 7). D'altro canto ci si potrebbe seriamente interrogare sullo scopo
della querela del 26 giugno 1998 (act. 1) e quindi sul reale interesse della
vittima all'avvio di un procedimento penale, ove soltanto si consideri che essa
non aveva querelato l'accusato in relazione all'articolo apparso sul __________
del 28 aprile 1996, che già allora riportava le affermazioni oggetto del
presente procedimento penale. La ricorrente si era allora limitata unicamente a
presentare il 2 maggio successivo una lettera al Municipio chiedendo che
fossero chiariti i fatti riferiti dal querelato (cfr. interrogazione 10 giugno
1998 annessa alla querela penale).
-
Il Pretore ha ritenuto nel giudizio impugnato che, se inveritiere,
le affermazioni divulgate dal querelato nei due articoli di giornale
relativamente ai fatti avvenuti nella casa per anziani di __________ sono
lesive dell'onore della querelante. Egli ha quindi esaminato se esse
corrispondessero alla verità o se egli avesse divulgato quei fatti considerandoli
veri in buona fede.
4.1 Per l’art. 173 n. 2 CP il colpevole del reato di diffamazione non
incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure
prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede. Tuttavia,
per il n. 3 dello stesso disposto, il colpevole non è ammesso alla prova della
verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza
che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente,
prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza, in particolare quando si
riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia. I due requisiti - non
nell’interesse pubblico o non per un motivo comunque oggettivamente e
soggettivamente sufficiente e prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza-
devono ricorrere cumulativamente per l’esclusione dell’ammissione alla prova
della verità (DTF 116 IV 38, 208, 101 IV 294; Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, 2a edizione, n. 15 ad art. 173 CP,
pag. 650).
4.2 Il Pretore ha concesso al querelato la prova della verità poiché non
si poteva ammettere - né peraltro la querelante lo sosteneva- che egli avesse
agito principalmente nell'intento di fare maldicenza o si fosse espresso senza
motivi sufficienti. Il primo giudice ha accertato che i fatti riportati sul giornale
traevano origine dalla chiara ed esplicita segnalazione fatta dal direttore
della casa per anziani al Municipio di __________. La segnalazione, riguardante
un fatto rilevante e grave, costituiva motivo sufficiente per indurre il
querelato, anche in qualità di membro della delegazione consortile della casa
per anziani, ad agire. Inoltre, la provenienza della nota e il destinatario al
quale era rivolta non imponevano un'ulteriore verifica della veridicità delle
affermazioni. Se anche la formulazione usata dal querelato negli articoli di
giornale travalicava quanto effettivamente avvenuto poiché in realtà gli
anziani in questione non avevano consegnato il loro voto, a mente del Pretore
la querelante aveva provato a farli votare e solo l'intervento del direttore
aveva impedito che ciò avvenisse. Dal che la conclusione del primo giudice che
i fatti riportati dal querelato nei due articoli del __________ corrispondevano
sostanzialmente alla verità. Fondandosi sulle emergenze dibattimentali, il
Pretore ha altresì rilevato che il querelato aveva confermato e sottolineato
che la divulgazione dell'episodio increscioso costituiva, per quanto lo
concerneva, una questione morale, ritenendo lesivi della dignità degli anziani
tali episodi di malcostume elettorale. Ne discendeva che, quand'anche i fatti riportati
dal querelato non avessero costituito la verità sostanziale e, quindi, la prova
della verità non fosse stata portata, sarebbe comunque realizzata la prova
della buona fede (consid. 6).
4.3 La ricorrente assevera che il Pretore ha omesso di accertare se
siano adempiuti i presupposti per ammettere il querelato alla prova della verità
e della buona fede. A suo dire l'ostinazione e l'aggressività con le quali egli
si è scagliato contro di lei provano che il suo intento era unicamente quello
di denigrarla. Per quanto concerne la prova della buona fede, essa eccepisce
che non è dato di sapere quali siano gli elementi su cui si è fondato il
Pretore nell'ammetterla, essendovi solo la versione del querelato, smentita da
tutta una serie di prove e di circostanze. Se non che, argomentando in questo
modo, la ricorrente si limita nuovamente a opporre la propria opinione agli
accertamenti del primo giudice, per il quale il querelato non aveva agito nell'intento
di fare della maldicenza, circostanza questa che neppure la querelante aveva
preteso. Del resto essa non adduce elemento alcuno atto a suffragare un
arbitrio del Pretore nell'avere escluso l'intento prevalente di denigrarla solo
per il fatto di avere pubblicato più articoli sullo stesso episodio, magari
anche dal contenuto da lei ritenuto aggressivo nei suoi confronti. Riguardo
alla prova della buona fede, a parte il fatto che il Pretore si è soffermato su
di essa a titolo meramente abbondanziale, la ricorrente non indica quale sia la
serie di prove e di circostanze atte a smentire la versione del querelato, per
il quale si trattava di una questione morale (sentenza consid. 6 in fine).
-
La ricorrente rimprovera poi al Pretore di avere erroneamente negato
la sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di diffamazione.
Se non che, anche tutte le argomentazioni da lei proposte in questo contesto,
oltre a riprendere sostanzialmente le censure relative alla prova della verità
e della buona fede, sulle quali già si è ampiamente detto, non giovano. In effetti,
il Pretore stesso ha espressamente rilevato nel giudizio impugnato che, se
inveritiere, le affermazioni divulgate dal querelato nei due articoli di stampa
sono lesive dell'onore della querelante. Non è dato di vedere il motivo per cui
la ricorrente si dilunga nel suo gravame sulla sussistenza dei requisiti
soggettivo e oggettivo del reato, dal momento che la sua realizzazione non è
stata negata, ma che il querelato è stato prosciolto poiché le pubblicazioni
corrispondevano sostanzialmente alla verità. Comunque si rileva che negli
articoli in questione il querelato ha trattato un tema politico di interesse
generale, volto a censurare un malcostume elettorale, lesivo della dignità degli
anziani. Per quanto concerne la segnalazione del direttore __________ (doc. _
già menzionato), all'accertamento del Pretore che si tratta di un rapporto
chiaro e ed esplicito all'indirizzo del Municipio di __________ la ricorrente
si limita a contrapporre l'opinione che è un semplice promemoria senza data né
indicazione del destinatario. Espressa in questo modo, l'argomentazione è
appellatoria e irricevibile. Riguardo alla censura secondo cui dagli atti non risulterebbe
alcun ché atto ad attestare se il querelato avesse appurato la veridicità della
segnalazione del direttore __________ ci si limita a ricordare che questi è
membro della delegazione consortile della casa per anziani, per cui è pertinente
la conclusione del Pretore, per il quale sia la provenienza che il destinatario
della stessa non inducevano ad un'ulteriore verifica della veridicità. Tanto
più che la ricorrente stessa non nega che tra il querelato e il direttore
__________ si sia anche discusso della questione (ricorso consid. 19 in fine con
riscontro nel verbale 8 ottobre 1998 di _____________, act. 2). Che poi il
querelato abbia magari frettolosamente amplificato e forse anche parzialmente
stravolto quanto comunicatogli dal direttore ___________ trova puntuale
riscontro nel giudizio impugnato, laddove si rileva che le pubblicazioni hanno
travalicato quanto effettivamente avvenuto.
-
Da ultimo la ricorrente censura siccome arbitraria la conclusione
del Pretore, dichiaratosi convinto che ella aveva provato a far votare gli
anziani e che solo il provvidenziale intervento del direttore aveva impedito
che ciò avvenisse. Già è stato illustrato (consid. 2 sopra) che il Pretore ha
fondato detto convincimento su ben precisi elementi: il fatto che si era recata
presso la casa per anziani proprio in occasione dell'ultimo giorno utile per
chiedere il materiale di voto per corrispondenza; il fatto che si era
preoccupata di procurarlo per persone a lei completamente estranee, affette da
demenza senile; il fatto che non si era preoccupata di chiedere l'autorizzazione
dei famigliari. Ritenendo che la spiegazione per tutto ciò poteva essere una
sola, ovvero che la ricorrente aveva provato a far votare le due persone anziane,
il Pretore ha dato un'interpretazione plausibile e non insostenibile dei
riscontri emersi dall'istruttoria e dal dibattimento. Del resto non si vede
perché la ricorrente si sarebbe interessata del materiale di voto delle signore
__________ e __________ se non con lo scopo di farle votare. Scopo che, come
risulta dal giudizio impugnato, è stato vanificato dall'intervento del
direttore __________.
-
La reiezione integrale del gravame - fondato su argomenti di poco
peso e senza avvertire il problema del potere cognitivo della Corte di
cassazione e di revisione penale a seconda dell'argomento trattato - rende
superflua una pronuncia sulla richiesta di risarcimento formulata dalla
ricorrente e, inoltre, comporta il carico degli oneri processuali secondo la
soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Alla controparte, che per presentare le
osservazioni si è avvalsa dell'assistenza di un legale, vengono riconosciute
ripetibili in questa sede (art. 9 cpv. 9 CPP).
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.--
b)
spese fr. 100.--
fr.
700.--
sono a
carico della ricorrente, che rifonderà alla controparte fr. 800.- di ripetibili
in questa sede.
- Intimazione
a:
_____________,
_____________,
Ministero pubblico, Lugano;
- Pretore
del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il segretario
N.B.:
L’indicazione dei rimedi di diritto è avvenuta con la comunicazione del
dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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