AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
17.1999.63
Data decisione, Autorità:
21.03.2000, CCRP
Incarto n.
17.1999.00063
Lugano,
21 marzo 2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per cassazione del 25
ottobre 1999 presentato da
____________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emanata il 24 settembre 1999 della Corte delle assise criminali in
Lugano;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 24 settembre 1999 la Corte delle assise criminali
in Lugano ha riconosciuto ____________ autore colpevole
– nei confronti della
figlia __________, nata __________, di ripetuti atti sessuali con fanciullo,
rispettivamente con persona incapace di discernimento o inetta a resistere,
come pure di violazione del dovere d'assistenza o educazione;
– nei confronti del figlio
__________., nato anch'egli __________, di ripetuti atti sessuali con
fanciullo, rispettivamente con persona incapace di discernimento o inetta a resistere,
come pure di violazione del dovere d'assistenza o educazione;
– nei confronti del
figliastro __________, nato il __________, di atti sessuali con persona
incapace di discernimento o inetta a resistere, di istigazione ad atti sessuali
con fanciulli, di istigazione ad atti sessuali con fanciulli, rispettivamente
con persone incapaci di discernimento o inette a resistere, come pure di violazione
del dovere d'assistenza o educazione.
è stato riconosciuto colpevole, inoltre, di pornografia per avere importato
dall'Italia 17 videocassette con scene di urofilia, coprofilia e rapporti
sessuali con animali.
Ciò
premesso, la Corte ha condannato ____________ alla pena di 4 anni e 6 mesi di
reclusione, dedotto il carcere preventivo sofferto, alla rifusione di fr. 56
065.65 a ciascuno dei figli __________ e __________ (fr. 20 000.– per torto
morale e fr. 16 065.65 per danni materiali), costituitosi parti civili, alla
rifusione di fr. 23 783.80 al figliastro ___________ (fr. 15 000.– per torto morale
e fr. 8783.80 per danni materiali), costituitosi anch'egli parte civile, come
pure alla privazione dell'autorità parentale sui figli __________ e __________
Infine la Corte ha pronunciato la confisca di tutto quanto sequestrato (74
videocassette, di cui 17 di pornografia “dura”, 5 cassette per videocamera, 5
astucci con fotografie, un miniregistratore, una bambola gonfiabile, un fucile
a pompa, una scatola di munizioni per pistola e un bastone di alluminio).
B. Contro
la sentenza di assise ____________ ha presentato il
28
settembre 1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nei motivi del ricorso, depositati il 25 ottobre successivo, egli
chiede di annullare parzialmente la sentenza impugnata, riformandola nel senso
di proscioglierlo dai reati ascrittigli nei confronti del figlio __________ e
del figliastro __________, di contenere la pena inflittagli in un massimo 20
mesi di carcere (subordinatamente 30 mesi, nell'ipotesi in cui fossero
confermati anche i reati nei confronti di __________ e __________), di ridurre
l'indennità per la figlia __________ a fr. 10 000.– di torto morale più le
spese di patrocinio, di annullare le altre indennità a suo carico e – infine –
di limitare la confisca alle 17 videocassette di pornografia “dura”,
dissequestrando il resto.
Nelle sue
osservazioni del 25 novembre 1999 il Procuratore pubblico propone di respingere
il ricorso. Analoga conclusione formulano le parti civili __________ e
__________ nelle loro osservazioni del 30 novembre 1999, come pure la parte civile
___________ con osservazioni del 1° dicembre 1999.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente contesta anzitutto gli accertamenti su cui si fonda
la condanna per i reati imputatigli nei confronti del figlio __________ e del
figliastro __________. (gli illeciti in danno della figlia __________ non sono
contestati), sostenendo che in realtà di tali fatti manca la prova. Se non che,
un ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto. L'accertamento dei
fatti o l'apprezzamento delle prove può essere censurato solo ove la sentenza
impugnata denoti arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP). Arbitrario, tuttavia,
non significa semplicemente erroneo, né tanto meno manchevole o discutibile,
bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo
o in aperto contrasto con gli atti del processo (Rep. 1990 pag. 352 consid. 1,
pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168 consid. 2a, 124
I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120 Ia 40 consid.
4b; sulla nozione di arbitrio nell'apprezzamento delle prove: DTF 118 Ia 30
consid. 2b con rinvii). Spetta al ricorrente indicare quali constatazioni siano
viziate di arbitrio, spiegando in che consista l'arbitrio. Argomentazioni
d'ordine generale o meramente appellatorie non sono ricevibili.
- Per
quanto riguarda i reati che gli sono imputati in danno del figlio __________ e
del figliastro _________, il ricorrente censura in primo luogo le
considerazioni di principio enunciate dalla Corte di assise sui criteri
preposti alla valutazione delle prove nell'ambito di un processo indiziario
(sentenza, consid. 5.1). Fa valere – in estrema sintesi – che le dichiarazioni
del figliastro sono pur sempre quelle di un ragazzo quindicenne, il quale con
piena capacità d'intendere e di volere si è limitato a narrare di carezze nelle
parti intime, subìte in un paio di occasioni 8 anni prima, e ormai dimenticate.
Nella loro frammentarietà, contraddittorietà, inverosimiglianza e illogicità
tali dichiarazioni non bastano a dimostrare gli abusi incriminati (ricorso,
punti 1.1 e 1.2). Ottenute senza rigore metodologico da parte degli inquirenti,
esse sono state considerate dipoi senza tenere conto di molte altre circostanze,
tra cui l'esistenza di videocassette pornografiche in un armadio di casa, che
“attirava ed eccitava specialmente il minore” (ricorso, punto 1.3).
Un
riepilogo più diffuso delle argomentazioni contenute nel ricorso non giova,
dato che al riguardo il gravame si rivela d'acchito irricevibile. Invano si
cercherebbe nelle prime nove pagine del memoriale, per vero, una qualsiasi
censura di arbitrio (termine cui l'impugnazione neppure accenna). Anche nella
sostanza il ricorrente si esaurisce nel contrapporre il proprio apprezzamento
delle prove a quello della Corte di assise come se argomentasse davanti a
un'autorità munita di pieno potere cognitivo non solo in diritto, ma anche
nell'accertamento dei fatti. Ciò è palesemente inammissibile. Al ricorrente
incombeva di illustrare come, dove e perché i primi giudici sarebbero incorsi,
oltre che in presunti errori di valutazione, in sbagli o in mancanze
qualificate che facciano apparire il loro ragionamento come indifendibile.
Critiche di carattere appellatorio sono inadatte allo scopo. Carente di motivazione
idonea, al proposito il gravame sfugge a un esame di merito.
- Sempre
per quanto si riferisce agli illeciti che gli sono addebitati in danno del
figlio __________ e del figliastro __________, il ricorrente invoca il
principio in dubio pro reo, asserendo che “le incertezze e le
contraddizioni” insite nelle dichiarazioni rilasciate dai minori sovvertono i
criteri di rigore e imparzialità cui deve attenersi un processo indiziario
(ricorso, punto 1.4). Al riguardo giova ricordare che il precetto in dubio
pro reo ha duplice portata: come norma sulla valutazione delle prove esso
fa sì che il giudice non possa dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole
all'imputato quando un apprezzamento oggettivo delle risultanze istruttorie nel
loro complesso lasci sussistere dubbi insopprimibili sulla colpevolezza; come
norma sull'onere della prova, per converso, esso fa carico allo Stato di
dimostrare la colpevolezza dell'accusato, nel senso che non tocca a
quest'ultimo comprovare la propria innocenza (DTF 120 Ia 36 consid. 2c con
richiami di dottrina). Nel caso in esame il ricorrente si vale della massima in
dubio pro reo come norma sulla valutazione delle prove. Questa non impone
però che le risultanze istruttorie inducano a un assoluto convincimento di
colpevolezza, giacché dubbi teorici sono sempre possibili, soprattutto in
processi indiziari. Esige soltanto che il giudice rinunci a condannare l'imputato
se una valutazione oggettiva delle prove nel loro insieme lasci dubbi rilevanti
sulla colpevolezza. Ciò non esclude che il giudice possa avere legittime
ragioni obiettive per ritenere perfettamente sostenibile una soluzione
piuttosto che un'altra, apparentemente sostenibile anch'essa, ma meno
verosimile (DTF del 17 luglio 1997 in re C., consid. 4).
Nel caso
specifico la questione è di sapere, ciò premesso, se la Corte di assise abbia
condannato il ricorrente quantunque un apprezzamento non arbitrario delle risultanze
istruttorie nel loro complesso lasciasse oggettivamente sussistere dubbi sulla
colpevolezza. Ora, i fatti che il ricorrente nega di avere perpetrato – quelli
in danno del figlio __________ e del figliastro __________ – sono enunciati in
un atto di accusa aggiuntivo del 13 luglio 1999 (sentenza, pag. 3 seg.), che la
prima Corte ha ritenuto fondato in base a una serie di indizi. La
giurisprudenza ha già avuto occasione di ricordare, in effetti, che – mancando
prove dirette – un giudizio di condanna può anche essere sorretto da prove indirette,
sempre ch'esse siano sufficientemente chiare, consentano cioè deduzioni logiche
e precise (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b; Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess,
in: ZStrR 108/1991 pag. 299 segg.). In concreto i giudici di merito hanno ancorato
il loro convincimento agli indizi che seguono.
a) Avuta
nozione di quanto era verosimilmente accaduto alla piccola , con
decisione del 28 aprile 1998 la Delegazione tutoria di __________ ha collocato
entrambi i figli del ricorrente ( e ____________) al “Centro
__________ ” di __________, decisione che ha poi confermato il 28 dicembre 1998
quando ha privato i genitori della custodia parentale (sentenza, pag. 23 in
alto e 24). Durante una visita a __________, il 14 dicembre 1998, la madre è
venuta a sapere dai figli – presente la responsabile del centro d'accoglienza,
__________– che il ricorrente aveva commesso non solo atti di libidine sulla figlia
__________, ma anche toccamenti sul figlio __________, e che toccamenti
analoghi aveva perpetrato, su tutt'e due, il figliastro __________, così
istigato dal ricorrente. La sera stessa la madre aveva avuto reticente conferma
di ciò dal figliastro __________, il quale l'indomani aveva ribadito – non
senza fatica e imbarazzo – le ammissioni davanti al segretario della
Magistratura dei minorenni, confessando altresì il 21 dicembre 1998 e il 13
gennaio 1999 – con disagio ed esitazione – di avere subìto a sua volta, in due
occasioni, toccamenti da parte del ricorrente (sentenza, pag. 42 consid. 4.4,
pag. 50 consid. 5.2.2, pag. 54 e 56). Sull'attendibilità di __________ il
Magistrato dei minorenni ha ordinato un esame medico, affidato alla dott.
__________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia per bambini e
adolescenti, la quale nel suo referto del 12 maggio 1999 ha definito il ragazzo
“cre-dibile” (sentenza, pag. 52; classificatore rosso, act. 77, pag. 8 in fondo
e 11). Analoga conclusione hanno espresso il
dott.
__________ e il dott. __________ (sentenza, pag. 54 in fondo). La figlia
__________ inoltre ha riaffermato l'11 gennaio 1999 le sue accuse al
fratellastro __________., compresa l'istigazione da parte del ricorrente,
dinanzi al Magistrato dei minorenni (sentenza, pag. 55).
Quanto
agli illeciti commessi dal ricorrente sul figlio __________, la Corte di assise
ha tratto convincimento dell'accaduto sia da quanto entrambi i figli avevano
raccontato il 14 e il 16 dicembre 1998 alla madre e alla responsabile del
“Centro __________ ”, sia da quanto la figlia __________. ha ribadito davanti
al Magistrato dei minorenni l'11 gennaio 1999. Chiari cenni ad abusi in danno
di __________ erano già emersi, del resto, da quanto i due avevano detto nell'aprile
del 1998 alla loro “mamma diurna” __________ e a __________, animatrice di un
centro della __________, come pure da quanto __________ aveva riferito al
Magistrato dei minorenni il 28 aprile 1998. Le osservazioni della responsabile
del “Centro __________ ” sul comportamento di __________ confermavano poi i
sospetti (sentenza, pag. 57 in alto fino a pag. 60 in basso). Anche dal profilo
temporale i fatti trovavano una loro spiegazione: mentre gli abusi in danno di
__________ si riconducevano al periodo in cui la moglie era incinta dei (e il
ricorrente non aveva rapporti intimi con lei), quelli in danno dei figli si situano
negli anni 1995/96, quando le relazioni di coppia erano ormai turbate (e i
rapporti intimi con la moglie inesistenti). Tutto ciò contribuiva a dare un
quadro coerente e verosimile dell'accaduto (sentenza, pag. 60 in fondo e 61 in
alto).
b) Il
ricorrente sostiene che gli indizi predetti sono stati enfatizzati, sorvolando
sulle reticenze e le contraddizioni dei minorenni, disconoscendo che
___________ mirava a sminuire le proprie responsabilità e trascurando che i
vaghi ricordi di lui risalgono a 8 anni prima. In circostanze del genere la
Corte di merito non poteva raggiungere alcun convincimento serio, né poteva
escludere che ____________ avesse perpetrato illeciti nei confronti di
____________ e ____________ di propria iniziativa, manipolando la buona fede
chi lo interrogava. Giudicando il ricorrente colpevole, la Corte di assise
avrebbe interpretato i vari indizi “in un'ottica meramente accusatoria”
(memoriale, punto 1.4). Il fatto è che, ancora una volta, l'interessato
trascende i limiti di un ricorso per cassazione fondato sul divieto
dell'arbitrio. Nell'ambito di un tale rimedio la valutazione degli indizi non
può essere rimessa in causa come se la Corte di cassazione e di revisione
penale fruisse di pieno potere cognitivo e potesse sostituire il proprio
apprezzamento a quello dei primi giudici. L'unico problema sindacabile in concreto
è – si ripete – quello di sapere se le assise abbiano condannato il ricorrente
sebbene un apprezzamento non arbitrario (e non solo un apprezzamento diverso)
degli indizi nel loro complesso lasciasse oggettivamente sussistere dubbi sulla
colpevolezza. Tale non è sicuramente il caso nella fattispecie.
La
Corte di assise ha ritenuto l'imputato colpevole dei reati ascrittigli
nell'atto di accusa aggiuntivo del 13 luglio 1999 sulla scorta delle
dichiarazioni sostanzialmente convergenti dei ragazzi, ripetute a più riprese
davanti a interlocutori diversi e giudicate credibili da tre medici specialisti
in psichiatria e psicoterapia. Nessun arbitrio si ravvisa nell'accertamento dei
singoli indizi. Le incertezze, le reticenze, le esitazioni, le apparenti
contraddizioni dei ragazzi su un punto o sull'altro sono state giustificate
dalla prima Corte sia con opinioni proprie sia con quella degli specialisti
(sentenza, pag. 50 a 61). Tutto ciò non lascia sussistere dubbi di rilievo
sulla responsabilità dell'imputato. L'opposta conclusione del ricorrente
presupporrebbe, del resto, non solo che tutti e tre i ragazzi abbiano mentito
di comune intesa per “coprire” le malefatte di ____________ (giacché altrimenti
mal si comprenderebbe quale motivo abbia indotto il figlio ____________ ad
accusare il ricorrente), ma altresì che tutti e tre gli specialisti
interpellati abbiano dato prova di assoluta sprovvedutezza. Un'ipotesi del
genere appare, già a prima vista, di gran lunga meno verosimile rispetto alla
versione dei fatti accertata dalle assise. Anche per quanto attiene al precetto
in dubio pro reo la sentenza impugnata resiste dunque alla critica.
- In
diritto il ricorrente insorge contro la commisurazione della pena, definita
eccessivamente severa e senza alcun preciso riferimento all'attenuante della
scemata responsabilità. Egli sottolinea inoltre di essersi limitato – anche
nell'eventualità in cui lo si riconoscesse colpevole degli addebiti figuranti
nell'atto di accusa aggiuntivo – a toccamenti di 5 o 10 minuti, “astenendosi
dalla congiunzione carnale o da atti analoghi” ed evitando di sollecitare i
minori a un qualsiasi ruolo attivo o degradante. Gli ultimi fatti risalgono per
altro a un paio d'anni prima dell'arresto, avendo egli cessato le molestie
spontaneamente. Quanto all'istigazione, poi, essa non ha avuto particolare
intensità coercitiva, né il figliastro ____________ ha spiegato perché si
sentisse determinato ad agire. Infine, poco o nessun peso la Corte di merito
avrebbe dato alla circostanza che sui fatti dell'atto di accusa principale egli
sarebbe “praticamente reo confesso”, che in caso di scemata responsabilità
lieve-media egli doveva beneficiare di una riduzione di pena pari ad almeno il
30% e che in casi analoghi le pene inflitte non hanno mai superato, dandosi
scemata responsabilità, i 3 anni di reclusione. Si volesse anche riconoscerlo
colpevole delle imputazioni contenute nell'atto di accusa aggiuntivo, una pena
di 30 mesi di carcere sarebbe il massimo di quanto potrebbe entrare in linea di
conto nella fattispecie (ricorso, pag. 14 a 23 nel mezzo).
a) Il
giudice commisura la pena alla colpa del reo tenendo conto dei motivi a delinquere,
della vita anteriore e delle condizioni personali di lui (art. 63 CP). La gravità
della colpa è il criterio fondamentale per la fissazione della pena. A tale riguardo
entrano in considerazione numerosi fattori: movente e circostanze esterne,
intensità del proposito (determinazione) o della negligenza, risultato
ottenuto, assenza di scrupoli, modo d'esecuzione del reato, entità del
pregiudizio arrecato volontariamente, durata o reiterazione dell'illecito,
ruolo in seno a una banda, recidiva, difficoltà personali o psicologiche e così
via. Per quanto riguarda l'autore, in particolare, occorre considerare la sua
situazione familiare e professionale, l'educazione ricevuta e la formazione
seguita, l'integrazione sociale, gli eventuali precedenti penali e la
reputazione in genere. Anche il comportamento dopo la perpetrazione del reato
entra in linea di conto, compresa la collaborazione con gli inquirenti, il
pentimento e la volontà di emendamento (DTF 124 IV 47 consid. 2d con rinvio a
DTF 117 IV 112 consid. 1 e 116 IV 289 consid. 2a). Criteri ispirati alla parità
di trattamento con casi analoghi hanno invece una portata relativa (loc. cit.;
v. anche DTF 124 IV 47 consid. 2c), mentre esigenze di prevenzione generale
svolgono solo un ruolo di second'ordine (DTF 118 IV 350 consid. 2g).
b) Nella
commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di ampia autonomia
quando valuta l'importanza di ogni singolo fattore. Egli deve indicare perciò
quale peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in
cifre o in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur
rispettando la sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e
controllare l'applicazione della legge (Queloz,
Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et
de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena
risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di diritto,
che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di revisione
penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di cassazione e
di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale – ove il
giudice di merito sia stato esageratamente severo o esageratamente mite, al
punto da cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123
IV 152 consid. 2a con richiami).
c) Nella
fattispecie, premessa l'applicabilità dell'art. 68 n. 1 CP al concorso di
reati, la Corte di assise ha considerato che il soggetto ha delinquito in modo
reiterato e in un lungo lasso di tempo a danno di ragazzi per i quali doveva
essere di esempio (tanto più come agente di polizia), e ciò al solo scopo di
soddisfare i propri istinti. Per di più – ha continuato la Corte – il
ricorrente aveva aizzato il figliastro a fare altrettanto e aveva lasciato
accessibili ai minori numerose videocassette di pornografia “dura”. Quanto al
tentativo di parziale ritrattazione durante l'inchiesta, esso non denotava
particolare pentimento o ravvedimento, tanto meno se si pensa che l'interessato
addossava ingiustamente a funzionari di polizia la responsabilità di averlo
indotto a confessioni inveritiere e attribuiva gratuitamente a terzi quella di
avere influenzato i figli a suo scapito. L'unica attenuante consisteva nella scemata
responsabilità medio-lieve, dovuta a disturbo della personalità per distimia e
uso cronico (“tossicomanico”: sentenza, pag. 18 in fondo) di materiale
pornografico. A suo favore andava poi tenuto conto dell'incensuratezza. Fosse
stato giudicato per i soli fatti contenuti nell'atto di accusa principale – ha
concluso la Corte – la colpa dell'imputato avrebbe giustificato una pena
attorno ai tre anni e mezzo di reclusione. Dovendo egli essere riconosciuto
colpevole anche di quanto figura nell'atto di accusa aggiuntivo, la pena non
può essere inferiore ai quattro anni e mezzo di reclusione, cui va aggiunta
l'incapacità di esercitare l'autorità parentale (sentenza, consid. 7).
d) Per
quel che è dei reati formanti oggetto dell'atto di accusa principale (non contestati),
giova ricordare che il ricorrente è stato riconosciuto autore colpevole di:
– ripetuti atti sessuali con fanciullo (art. 187 n. 1 CP), rispettivamente
con persona incapace di discernimento o inetta a resistere (art. 191 CP) per
avere, tra il 1995 e l'inizio del 1996, in 6 o 7 occasioni, palpeggiato nelle
parti intime la figlia ____________ (_ anni), incapace di difendersi, penetrandola
con un dito nella vagina e nell'ano e masturbandosi fino all'eiaculazione (in 4
o 5 occasioni dopo avere appoggiato il pene eretto sulla vagina e sulle natiche
di lei, eiaculandole sulle gambe);
– pornografia (art. 197 CP) per avere importato dall'Italia, tra il
1987 e il gennaio 1988, 17 videocassette con scene di urofilia, coprofilia e
rapporti sessuali con animali;
– violazione del dovere d'assistenza o educazione (art. 219 CP) per
avere, commettendo gli abusi predetti e abbandonandosi in altri momenti a
percosse ingiustificate, messo in pericolo lo sviluppo psicofisico dei figli
____________ e ____________
In
esito all'atto di accusa aggiuntivo, il ricorrente è stato riconosciuto autore
colpevole anche di:
– ripetuti atti sessuali con fanciullo, rispettivamente con persona
incapace di discernimento o inetta a resistere per avere, tra il 1995 e
l'inizio del 1996, in diverse occasioni, toccato e accarezzato il pene del
figlio ____________ (_ anni), incapace di difendersi;
– ripetuti atti sessuali con persona incapace di discernimento o
inetta a resistere per avere, tra la fine del 1990 e l'inizio del 1991,
accarezzato sotto i vestiti le parti intime e tutto il corpo del figliastro
____________ (_ anni), incapace di difendersi;
– istigazione (art. 24 CP) ad atti sessuali con fanciulli, rispettivamente
con persone incapaci di discernimento o inette a resistere per avere, tra il
1995 e il 1996, indotto il figliastro ____________ a compiere almeno in due
occasioni toccamenti sui ____________ e ____________ (_ anni), incapaci di difendersi;
– ripetuta violazione dei doveri d'assistenza o educazione per
avere, commettendo gli abusi predetti, messo in pericolo lo sviluppo
psicofisico del figlio ____________ e del figliastro ____________
La
prima Corte ha fissato globalmente la pena per i reati enunciati nell'atto di
accusa principale, aumentandola in funzione dei reati che figurano nell'atto di
accusa aggiuntivo. Tale metodo di quantificazione non è corretto. La Corte di
assise avrebbe dovuto dipartirsi dal reato più grave (indipendentemente
dall'atto di accusa) e aumentarla in misura adeguata, ritenuto un limite
superiore pari alla metà della pena massima comminata (art. 68 n. 1 CP). Per
contro essa avrebbe dovuto – ciò che non ha fatto, violando il diritto federale
– concretare l'importanza attribuita all'attenuante della scemata
responsabilità lieve-media, in modo che se ne potesse inferire il peso
effettivo. Nella fattispecie il reato più grave era quello dell'art. 191 CP
(atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere), che
comporta la reclusione fino a dieci anni o la detenzione. La pena edittale per
gli illeciti compiuti dal ricorrente poteva quindi variare da tre giorni di
detenzione a quindici anni di reclusione. Entro tali limiti la sanzione andava
fissata – e motivata – in funzione dei criteri illustrati dinanzi (consid. a e
b).
e) Che
la colpa del ricorrente sia grave è indiscutibile. Egli medesimo, del resto,
riconosce come congrua una pena di 30 mesi di reclusione. La reiterazione negli
atti sessuali commessi a 6 o 7 riprese sulla figlia di _ anni (con atti simili
in 4 o 5 occasioni alla congiunzione fisica), come pure i toccamenti in altre
due occasioni sul figlio ____________ e sul figliastro ____________ (allora di
_ anni) denotano determinazione lubrica senza remore di ledere – anche
profondamente – lo sviluppo psicofisico dei bambini. Basti pensare del resto al
gran numero di videocassette pornografiche lasciate in luogo facilmente
accessibile ai minori (sentenza, pag. 65 in basso). Parlare di “freni inibitori
morali” (ricorso, pag. 16 a metà) solo perché nei confronti dei due maschietti
il ricorrente non si è sospinto oltre i palpeggiamenti è poco serio. La
perversione manifestata poi nell'istigare il figliastro a compiere atti analoghi
sui figli di _ anni non può lecitamente essere relativizzata – come si tenta di
fare nel ricorso – né è lecito banalizzare l'offesa all'integrità dei due figli
solo perché questi erano in tenera età. Anzi, l'istigazione va punita con la
stessa pena applicabile all'autore (art. 24 cpv. 1 CP). Si potrà tenere conto
in concreto, certo, delle difficoltà coniugali in cui versava l'imputato e –
contrariamente a quanto sembra evincersi dalla sentenza impugnata (pag. 62 in
alto) – del fatto ch'egli non ha compiuto congiunzioni carnali vere e proprie,
tuttavia non si deve dimenticare che socialmente egli era una persona integrata,
agente di polizia e quindi aduso per professione a distinguere il lecito
dall'illecito. Ai suoi occhi i reati non potevano di conseguenza apparire meno
gravi.
Delle
circostanze che gli abusi commessi sul figliastro ____________ risalgono al
1990/91 e quelli sui figli al 1995/96 (oltre due anni prima dell'arresto) si
può tenere calcolo nella commisurazione della pena, come si deve tenere calcolo
dell'incensuratezza. Non bisogna dimenticare per converso che il ricorrente ha
approfittato senza scrupoli della sua posizione di forza non solo fisica – e le
ingiustificate percosse ai figli ne sono la dimostrazione (sentenza, pag. 27 in
alto) – ma anche, quanto meno nei confronti di ____________ e ____________, del
suo ruolo di genitore. Quanto al suo contegno durante l'inchiesta, nessuna particolare
benevolenza gli può essere riservata per la confessione, ove appena si
consideri la parziale ritrattazione, fasulla e falsamente insinuante sul
comportamento di terzi (il commissario di polizia, la moglie, la responsabile
del “Centro __________”), ciò che tradisce scarsa consapevolezza dell'illecito
e resipiscenza pressoché nulla. Ne segue, tutto ciò posto, che se non avesse
beneficiato della scemata responsabilità, il ricorrente avrebbe potuto
aspettarsi anche una pena, senz'altro severa ma rientrante nel legittimo potere
di apprezzamento della prima Corte, attorno ai 7 anni di reclusione (si veda
anche la casistica esemplificativa in DTF 123 IV 53).
f) Rimane da ponderare l'influsso della scemata responsabilità
(art. 11 CP), che il perito giudiziario ha stimato “essere di grado da lieve a
medio” (sentenza, pag. 19 in alto). Le risultanze della perizia non sono
contestate, né il giudice può scostarsi dalle stesse senza motivi determinanti,
senza che circostanze ben precise mettano seriamente in dubbio la credibilità
dell'esperto (Trechsel, StGB,
Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 8 ad art. 13 CP con numerosi richiami). Ora, la
giurisprudenza più aggiornata tende a riconoscere tre stadi di scemata responsabilità:
lieve, medio e grave, cui corrispondono approssimativamente riduzioni di un
quarto, un mezzo e tre quarti (Trechsel,
op. cit., n. 6 in fine ad art. 10 CP con numerosi rinvii). Una scemata
responsabilità lieve-media comporta perciò, in linea di massima, una riduzione
di pena compresa tra il 25 e il 50%. Applicato nel caso concreto, tale criterio
comporta una condanna a circa 4 anni e mezzo di reclusione. Benché non
sufficientemente motivata, nel suo risultato la pena di 4 anni e 6 mesi
pronunciata dalle assise si rivela quindi conforme al diritto.
g) Il
ricorrente invoca il principio della parità di trattamento, argomentando che
una pena superiore a 30 mesi di reclusione risulterebbe esagerata per rapporto
a quella inflitta dalle assise in casi analoghi. Se non che, di regola, un
confronto in materia di commisurazione della pena suole essere vano, ogni caso
dovendo essere giudicato in base alle sue individualità soggettive e oggettive
(DTF 123 IV 150, 116 IV 292; Corboz,
La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124
IV 47 consid. 2c). Comunque sia, il ricorrente si limita a raffronti sommari,
rinviando genericamente alla motivazione di altri giudizi senza illustrare perché
i precedenti menzionati denoterebbero in tutte le loro implicazioni soggettive
e oggettive – e non solo su un punto o sull'altro – maggiore gravità rispetto
al suo caso. Ciò non basta a dimostrare una disparità di trattamento e non
giustifica quindi riduzioni di pena.
-
Sempre
in diritto il ricorrente contesta di avere violato l'art. 219 CP (violazione
del dovere d'assistenza o educazione) nei confronti del figliastro
____________, verso il quale non ritiene di avere obblighi (ricorso, pag. 23
verso il basso). Egli disconosce però che l'art. 219 CP non riguarda solo i
genitori di un minorenne, ma anche le persone cui incombe di fatto un
dovere di assistenza o educazione, come nel caso di chi vive nella stessa
economia domestica di un figliastro (v. Trechsel,
op. cit., n. 1 ad art. 219 CP con svariati richiami). Al proposito il gravame
non merita perciò altra disamina.
-
Soggiunge
il ricorrente che, per quanto riguarda il figliastro ____________, i toccamenti
incriminati risalgono al 1990/91, quando ancora vigeva il vecchio art. 191 n. 2
CP. Applicandogli il nuovo art. 187 n. 1 in concorso con il nuovo art. 191 CP,
la Corte di assise avrebbe trasgredito l'imperativo della lex mitior
(art. 2 cpv. 2 CP; ricorso, pag. 23 in basso). L'argomento cade nel vuoto, ove
appena si consideri che per gli illeciti commessi in danno di ____________ il
ricorrente è stato condannato sulla sola base dell'art. 191 CP. L'art. 187
n. 1 CP –
contrariamente a quanto figura nei motivi della sentenza (pag. 61 in alto) –
non gli è stato applicato (dispositivo n. 1.1, pag. 69). Comunque sia,
quand'anche il ricorrente si fosse visto sanzionare per violazione dell'art.
191 CP in concorso con l'art. 187 n. 1 CP (cfr. DTF 125 IV 61 consid. 3, 124 IV
157 consid. 3), il principio della lex mitior non sarebbe ancora stato
disatteso. L'art. 191 CP (“atti sessuali con persone incapaci di discernimento
o inette a resistere”) commina infatti la reclusione fino a dieci anni o la
detenzione e l'art. 187 n. 1 CP (“atti sessuali con fanciulli”) la reclusione
fino a cinque anni o la detenzione. Poste in concorso, le due norme consentirebbero
di infliggere la reclusione fino a un massimo di quindici anni (art. 68 n. 1
CP). Il vecchio art. 191 n. 2 ultimo capoverso CP (“atti di libidine su fanciulli”)
prevedeva addirittura – nel caso in cui la vittima fosse un figliastro – la
reclusione fino a vent'anni o la detenzione non inferiore a tre mesi. Non può
dirsi quindi che nelle comminatorie edittali il vecchio diritto fosse meno
severo di quello nuovo.
-
Il
ricorrente asserisce che nella fattispecie “una richiesta di torto morale
appare giustificata solo semmai a favore della figlia ____________”, per di più
entro limiti non superiori a fr. 10 000.– (rispetto ai fr. 20 000.– fissati
dalla Corte di assise), che una rifusione delle spese per esami medici non entra
in considerazione perché non esiste alcuna fattura o nota d'onorario a carico
della figlia e che un risarcimento degli oneri di patrocinio può essere
riconosciuto solo nella misura in cui la nota del legale sarà tassata dal
Giudice dell'istruzione e dell'arresto (ricorso, pag. 24). La doglianza è
irricevibile. A norma dell'art. 268 cpv. 1 CPP i dispositivi di una sentenza
penale che dirimono pretese di parte civile sono impugnabili “al Tribunale di
appello nei modi e nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile”.
Contro i dispositivi n. 3.2 e 3.3 il condannato potrà quindi presentare appello
alla II Camera civile nei venti giorni successivi al passaggio in giudicato
della sentenza di questa Corte (art. 269 CPP). Il ricorso per cassazione (penale)
non è dato.
-
Da
ultimo il ricorrente censura il provvedimento di confisca ordinato dalla Corte
di assise nella misura in cui esso eccede le 17 videocassette di pornografia
“dura” sequestrate (memoriale, pag. 25). Ora, a norma dell'art. 58 cpv. 1 CP il
giudice, indipendentemente dalla punibilità di una persona, ordina la confisca
degli oggetti che sono serviti o che erano destinati a commettere un reato o
che costituiscono il profitto di un reato, se tali oggetti compromettono la
sicurezza delle persone, la moralità o l'ordine pubblico. In concreto sono
stati oggetto di sequestro (sentenza, pag. 39, consid. 4.2):
– 74 videocassette VHS (17
di pornografia “dura”, 38 di pornografia corrente e 19 di altro contenuto);
– 5
cassette per videocamera;
– 5
astucci di fotografie diverse;
– un
miniregistratore Intertronic con cassetta;
– una
bambola gonfiabile;
– un
fucile a pompa Maverick cal. 12,
– una
scatola di munizioni contenente 31 colpi di pistola cal. 9 e
– un
bastone di alluminio.
La Corte
di assise ha stabilito che “tutto quanto in sequestro deve essere oggetto di
confisca giusta l'art. 58 CP, poiché corpo di reato o mezzo per commetterne
nuovi o atti a compromettere l'ordine pubblico. Inoltre tutto il materiale
pornografico deve pure essere distrutto secondo le modalità in uso” (sentenza,
pag. 67 in alto). La decisione è senz'altro legittima in quanto si riferisce
alle cassette pornografiche (e non solo a quelle di pornografia “dura”):
l'imputato ha ammesso in effetti che, quando approfittava della figlia
____________, nel videoregistratore della camera matrimoniale “era sempre
inserita una cassetta pornografica” (sentenza, pag. 63 in basso). È legittima
anche per quanto riguarda il bastone di alluminio, di cui abusava il ricorrente
applicando i suoi metodi educativi (sentenza, loc. cit.). Mal si comprende invece
perché la confisca dovrebbe vertere sui rimanenti oggetti. In nessun passaggio
della sentenza impugnata la Corte di assise ha accertato, per vero, che le 5
cassette per videocamera, i 5 astucci con fotografie diverse, la bambola
gonfiabile, il fucile a pompa o le munizioni per pistola abbiano un nesso diretto
o anche solo indiretto con i reati commessi. Quanto al “miniregistratore
Intertronic con cassetta”, non risulta né dalla sentenza impugnata né dal
verbale di sequestro (classificatore blu, act. 27, n. 26) ch'esso sia lo stesso
videoregistratore rinvenuto nella camera matrimoniale del ricorrente. Ne segue
che in materia di confisca il ricorso deve essere parzialmente accolto e la
sentenza impugnata riformata di conseguenza in applicazione dell'art. 296 cpv.
1 CPP.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza pressoché totale del ricorrente, che
ottiene causa parzialmente vinta solo sul dispositivo riguardante la confisca (art.
15 cpv. 1 con rinvio all'art. 9 cpv. 1 CPP). Le spese di prima sede possono
rimanere invariate, il giudizio odierno non influendo apprezzabilmente sulla loro
entità.
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto, nel senso che il
dispositivo n. 5 della sentenza impugnata è così riformato:
È ordinata la
confisca delle 55 cassette VHS aventi carattere pornografico sequestrate
nell'abitazione del condannato il 27 aprile 1998 (classificatore blu, act. 27,
n. 26), come pure del bastone in alluminio aggiunto agli oggetti sequestrati
(loc. cit., act. 27, n. 6, pag. 3). Degli altri beni è ordinata la liberazione
e la riconsegna al condannato.
Per il
resto il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1000.–
sono
posti per nove decimi a carico del ricorrente e per un decimo a carico dello
Stato.
- Intimazione:
– ____________,
– avv.
__________;
– Procuratore
Pubblico avv. __________;
– Corte
delle assise criminali in Lugano;
– Comando
della Polizia cantonale, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Casellario, 6501 Bellinzona;
– Dipartimento
delle istituzioni, Ufficio esecuzione pene e misure, casella postale 238, 6807
Taverne;
– Direzione
del Penitenziario cantonale, 6904 Lugano;
– avv.
__________ (per la parte civile __________);
– avv.
__________ (per le parti civili __________ e __________).
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il
segretario
N.B.: L’indicazione dei rimedi di
diritto è avvenuta con la comunicazione del dispositivo.
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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