AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.1999.65
Data decisione, Autorità:
14.04.2000, CCRP
Incarto n.
17.1999.00065
17.1999.00066
Lugano
14 aprile
2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sui ricorsi per cassazione del 15
e 16 novembre 1999 presentati da
(patrocinato dal dott. iur. __________)
e
__________,
(patrocinata dall'avv. __________)
contro
la sentenza pronunciata il 5 ottobre 1999 dal
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, nei confronti dei ricorrenti e di
__________,
(patrocinato dall'avv. __________);
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti
di questione: 1. Se dev'essere accolto il
ricorso per cassazione di __________;
-
Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione di ___________;
-
Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza dell'11 aprile 1997 il Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, ha sciolto per divorzio il matrimonio contratto il 10 ottobre 1989
da ___________ e ___________. A ___________ è stato imposto il versamento di
fr. 3'000.-- a titolo di contributo alimentare in favore di ___________ fino al
30 aprile 1999. Tale sentenza è stata confermata il 14 dicembre 1998 dalla I
Camera civile del Tribunale di appello. Il 13 luglio 1998 ___________ ha
inoltrato allo stesso Pretore una petizione con la quale ha chiesto la
soppressione del contributo alimentare per l'ex moglie, asserendo – tra l'altro
– che essa conviveva in modo duraturo con ___________. Sentito come teste
nell'ambito di quella causa, il 16 dicembre 1998 ___________ ha dichiarato che
visitava e rimaneva presso l'amica 3 o 4 volte la settimana. ___________ è
stata sottoposta dal Pretore il 21 gennaio 1999 all'interrogatorio formale.
Rispondendo alla domanda n. 42, essa ha negato che ___________ abitasse in
maniera duratura e ininterrottamente nel suo appartamento, precisando che egli
veniva da lei 2 o 3 sere per settimana.
B. Con decreti di accusa del 20 aprile 1999 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto ___________ autore colpevole di falsa testimonianza e ___________
di dichiarazione falsa di una parte in giudizio, condannandoli entrambi a 15
giorni di detenzione sospesi condizionalmente per 2 anni. Statuendo su
opposizione, con sentenza del 5 ottobre 1999 il Pretore del Distretto di Lugano
ha prosciolto ___________ dall'accusa, mentre nei confronti di ___________ ha
confermato sia l'imputazione che la pena irrogata con il decreto di accusa.
C. L'8 ottobre 1999 ___________, costituitosi parte civile, ha inoltrato
alla Corte di cassazione e di revisione penale una dichiarazione di ricorso
contro il proscioglimento di ___________, chiedendo nella motivazione scritta
del 15 novembre 1999 che costui sia riconosciuto colpevole di falsa
testimonianza e condannato ai sensi del decreto di accusa. Egli postula inoltre
la rifusione di fr. 19'444.50 o quanto meno, in subordine, il rinvio degli atti
al primo giudice perché statuisca sulle pretese civili. Con scritti del 5 e del
13 dicembre 1999 il Procuratore pubblico e ___________ hanno comunicato di
rinunciare a osservazioni, mentre ___________ ha proposto il 14 dicembre 1999
di respingere il ricorso.
D. ___________
ha presentato a sua volta, l'11 ottobre 1999, una dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e di revisione penale contro la sentenza di condanna e
nella motivazione scritta del 16 novembre 1999 conclude per il suo proscioglimento,
subordinatamente per la riduzione della pena a una multa di fr. 100.– e in via
ancor più subordinata per il rinvio degli atti al primo giudice affinché
statuisca di nuovo. Non sono state presentate osservazioni a tale ricorso.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente
se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1
lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo,
bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o
in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352
consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168
consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120
Ia 40 consid. 4b).
I. Sul
ricorso della parte civile
-
Dalla sentenza impugnata risulta che al dibattimento l'accusato
___________ ha precisato la sua deposizione del 16 dicembre 1998 in cui aveva
affermato di recarsi e di rimanere 3 o 4 volte la settimana presso ___________
nel senso che, sulla base di un calcolo a ritroso, ha quantificato i
pernottamenti in 4.25 volte la settimana (consid. 3c). Determinante era quindi,
a mente del Pretore, stabilire se costui avesse mentito sostenendo di avere
visitato l'amica, in media, 4.25 volte la settimana (consid. 3d). A tale
riguardo egli ha rilevato che la copiosa documentazione prodotta dall'accusato
attestava ripetuti soggiorni in alberghi sia in Svizzera sia all'estero
(consid. 3d) e che le dichiarazioni del testimone __________ relative alla
frequenza dei pernottamenti non contraddicevano le affermazioni
dell'interessato per il periodo in esame. In effetti, quand'anche l'accusato
avesse trascorso ininterrottamente la notte presso l'amica dal 3 al 6 novembre
e dal 5 al 9 ottobre 1998, ciò non significava che egli avesse mentito
dichiarando di abitare con lei 3 o 4 volte la settimana (consid. 3f). In
definitiva, quindi, il Pretore ha espresso il convincimento che al momento
dell'interrogatorio il testimone aveva sostanzialmente detto la verità poiché
tra le 3 o 4 volte la settimana e le 4.25. volte accertate in sede dibattimentale
non vi era una differenza tale da poter affermare che il soggetto avesse
mentito consapevolmente (consid. 3g).
-
Il ricorrente sostiene che il Pretore è incorso nell'arbitrio
ponendo alla base del proprio giudizio una documentazione prodotta in fotocopia,
in realtà fasulla e senza pertinenza con il periodo oggetto della deposizione
dell'accusato, fatta eccezione per i documenti n. 27 e 28. Il primo documento
poi – soggiunge il ricorrente – attesta se mai che nell'albergo di Ginevra il
17 dicembre 1998 aveva pernottato non la controparte, bensì il collega
__________. Inoltre, secondo il ricorrente, il Pretore è caduto in
contraddizione dando credito contemporaneamente alla testimonianza di
__________ e a quella dell'accusato. Dato che , sia nella
dichiarazione scritta sia nella deposizione resa durante l'istruttoria sia
ancora al dibattimento aveva dimostrato, tramite i sopralluoghi, che ad uscire
dalla residenza “ ” era sempre ___________, la sua deposizione doveva
assumere ben maggior peso. Il ricorrente si dilunga poi sugli estratti degli
addebiti bancari concernenti l'uso della carta di credito “Visa” allo scopo di
confutare l'accertamento del Pretore circa le frequenti e prolungate assenze
dell'accusato da Lugano, affermando che gran parte di tali addebiti provano
dalla frequentazione di ristoranti e che, quindi, costui era era solito rincasare
la sera. Un ulteriore arbitrio ravvisa il ricorrente laddove il Pretore ha
ritenuto di non poter escludere che il mattino del 18 dicembre 1998 il testimone
__________ fosse stato convinto di vedere al volante della vettura Saab della
ditta ___________, mentre in realtà vi si trovava ___________. A suo dire si
tratta di un convincimento in contrasto con le dichiarazioni dello steso testimone
e con la dichiarazione di ___________, che adduce di non avere mai usato tale
vettura per lavoro.
-
Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di ricordare che per
incorrere nell'annullamento una sentenza deve essere arbitraria – o anche solo
erronea, ove l'autorità di ricorso sia munita di pieno potere cognitivo – nel
suo risultato, non soltanto nella motivazione (DTF 117 Ia 139 consid. 2c con
rinvii). A parte il fatto che invano si cercherebbe negli atti successivi al 10
settembre 1999 (data alla quale l'accusato ha prodotto in Pretura il plico di
fotocopie contenente la documentazione cui il ricorrente si riferisce) o nel
verbale del dibattimento la richiesta degli originali, in concreto tutte le
argomentazioni che si riferiscono al periodo successivo al 16 dicembre 1998,
giorno della deposizione testimoniale dell'accusato, sono ininfluenti ai fini
del giudizio. Determinante – come ha ritenuto il Pretore – è stabilire se,
dichiarando di recarsi presso ___________ 3 o 4 volte la settimana, l'imputato
abbia mentito. Dal rapporto scritto del testimone ___________ del 5 marzo 1999
(allegato n. 1 alla querela penale) risulta che l'accusato è stato visto uscire
dalla residenza di ___________ cinque volte tra il 5 e il 9 ottobre 1998,
quattro volte tra il 3 e il 6 novembre 1998 e tre volte tra il 14 e il 16 dicembre
1998, ossia, in media, quattro volte la settimana. Tale circostanza in
definitiva non solo non contraddice, ma collima con quanto ha dichiarato il
testimone, secondo cui in quelle occasioni al volante della nota Saab si trovava
l'accusato. La conclusione del Pretore, stando al quale l'accusato non aveva mentito
dicendo di avere passato la notte presso l'amica 3 o 4 volte per settimana, resiste
di conseguenze alla censura di arbitrio.
-
Il ricorrente contesta poi la conclusione del Pretore, secondo cui
tra le riferite 3 o 4 volte la settimana e le 4.25 volte accertate al
dibattimento non vi è uno scarto tale da poter affermare che l'accusato abbia
mentito in modo consapevole. A suo dire, il fatto che ___________ abbia
dichiarato il 16 dicembre 1998 di soggiornare presso ___________ 3 o 4 volte
per settimana, precisando espressamente “dunque in modo non continuativo”, comprova
la volontà di mentire, oltre tutto se si pensa che in sede istruttoria (verbale
20 aprile 1999, pag. 1) egli aveva precisato che a volte gli capitava di
restare cinque giorni presso di lei e che, solitamente, quando non era da lei,
si trovava all'estero. Il che collimerebbe con la deposizione del testimone
__________. Se non che, così proposti, gli argomenti ricorsuali sono palesemente
appellatori e quindi irricevibili, poiché si limitano a dare alle dichiarazioni
dell'accusato una diversa interpretazione e valenza rispetto a quella data del
Pretore. Già si è visto che, asserendo di abitare presso l'amica in media 3 o 4
volte la settimana, l'imputato non ha sostanzialmente mentito. Che, poi, la
precisazione “dunque non in modo continuativo” avesse il preciso scopo di
ingannare il giudice civile, negando la continuità della convivenza, è una mera
illazione del ricorrente. Del resto, la precisazione resa in sede di
istruttoria non è stata trascurata dal Pretore, per il quale tale circostanza
non era atta a configurare una menzogna (consid. 3f). Né il ricorrente spiega
perché la deposizione del testimone __________, della quale si è già riferito,
sarebbe atta a ulteriormente suffragare il preteso dolo. Infine, semplice
congettura è l'asserzione del ricorrente secondo cui, avendo ___________
ottenuto l'apostillazione della sentenza di divorzio nell'agosto 1998, il
Pretore avrebbe dovuto dubitare che l'intenzione espressa al dibattimento
dall'accusato di sposarsi con lei fosse maturata solo nel gennaio 1999, quando
essa gli aveva confidato di essere incinta, e quindi dopo l'interrogatorio (consid.
3e).
II. Sul
ricorso per cassazione del condannato
-
Il Pretore, posto che la domanda n. 42 dell'interrogatorio formale
dell'accusata era chiara nella misura in cui tendeva ad appurare se e in quale
misura ___________ convivesse con lei, ha ritenuto sostanziale la differenza
tra le 2 o 3 volte da essa indicate e le 4.25 volte accertate in base alle
dichiarazioni dibattimentali di ___________ (consid. 4c e 4d). Per il primo
giudice l'accusata aveva mentito consapevolmente, sia perché la sua quantificazione
nel verbale non si riferiva a una media, ma costituiva il preambolo della
risposta in modo da minimizzare la frequenza (consid. 4e cpv. 1), sia perché la
risposta era incompleta, imprecisa ed evasiva benché essa sapesse su quali
fatti sarebbe stata interrogata (consid. 4e cpv. 2), sia perché essa aveva
mentito anche al Procuratore pubblico affermando che non vi era mai stata
convivenza alcuna tra lei e ___________ e che questi a volte giungeva da lei
tra le ore 6 e le 7 del mattino, circostanza che egli in aula aveva escluso
(consid. 4e cpv. 2), sia infine per avere essa ottenuto la dispensa della
pubblicazione del matrimonio sul Foglio ufficiale e per avere fissato la data
della celebrazione otto giorni dopo la scadenza dell'ultimo contributo alimentare
(consid. 4e cpv. 3).
-
La ricorrente censura siccome
arbitraria la rilevanza data dal Pretore alla domanda n. 42, laddove ha egli
ritenuto che lo scopo era di sapere se e in quale misura lei vivesse con
___________. A suo dire, con la domanda in questione, la parte civile intendeva
assodare se essi convivessero ininterrottamente e durevolmente, ossia tutti i
giorni dal mese di settembre 1997, e non quanti giorni, se 2, 3, 4 o 4.25 la
settimana. Inoltre, secondo la ricorrente, arbitraria è la conclusione del
Pretore quando sostiene che, accertata la convivenza in una media di 4.25 volte
la settimana, fra le 2 o 3 volte da lei indicate e quelle accertate vi è una
differenza sostanziale non tanto per l'esito dell'azione, quanto come fatto di
causa. A suo dire, l'oggetto della falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 306
CP deve essere importante e influente ai fini del giudizio. Una coabitazione di
2 o 3 oppure di 3 o 4 giorni la settimana non poteva incidere sull'esito della
sentenza pretorile circa la soppressione del contributo alimentare. Difatti,
una coabitazione del genere non costituisce concubinato ininterrotto e
duraturo, come voleva far accertare il quesito in oggetto.
In realtà
gli argomenti della ricorrente non denotano alcun arbitrio da parte del Pretore.
Per quanto concerne la domanda n. 42 dell'interrogatorio formale, lo scopo attribuito
dal Pretore non si discosta sostanzialmente da quello dato dalla ricorrente. Il
tenore stesso della domanda non poteva dare adito a dubbi, posto che menziona
espressamente i termini “duraturo” e “ininterrotto”. Del resto, la ricorrente
medesima nella risposta ha negato la convivenza duratura e ininterrotta,
specificando poi che essa era limitata a 2 o 3 volte la settimana. A torto,
quindi, essa pretende ora di far assurgere quanto specificato nella propria
risposta a circostanza che la controparte non voleva appurare, ossia la frequenza
settimanale della convivenza. Per quanto riguarda l'influsso della risposta, la
dichiarazione non deve necessariamente essere rilevante, cioè riferirsi a un
punto decisivo ai fini del giudizio. Né è necessario che il giudice sia stato
influenzato dalla dichiarazione, trattandosi di un reato di pericolo astratto (Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, Besonderer Teil 2, 4a edizione, pag. 292 n. 12).
Determinante è che la parte dichiari il falso sui fatti oggetto della
contestazione (Stratenwerth, op.
cit., pag. 291 n. 11), e la ricorrente non pretende che l'affermazione che
___________ veniva da lei 2 o 3 volte la settimana sia falsa. Irricevibile
infine è il riferimento a quanto espresso dal giudice civile nella successiva
azione di modifica della sentenza di divorzio promossa il 1° aprile 1999,
trattandosi di un fatto nuovo e, comunque sia, ininfluente ai fini del giudizio.
- La ricorrente assevera poi che non è né credibile né verosimile che
essa abbia avuto intenzione di mentire allo scopo di evitare che il giudice
pronunciasse la soppressione del contributo alimentare e che, fornendo la
propria versione dei fatti, essa era convinta di dire la verità. Al proposito
essa allega tutta una serie di argomenti per confutare il convincimento
espresso dal Pretore in merito alla sua consapevolezza di mentire (sopra,
consid. 6).
Se non
che, quanto essa fa valere in questa sede non è atto a sostanziare arbitrio.
Quanto l'autore sa o ignora, quello che egli vuole o l'eventualità delittuosa
cui egli consente è un dato di fatto, come tale vincolante per la Corte di
cassazione e di revisione penale (DTF 122 IV 160, consid. 2b; 118 IV 124
consid. 1, 174 consid. 4, 117 IV 165 consid. 2c, 116 IV 145 consid. 2c, 115 IV
223). Invano si cercherebbe nel gravame perché sarebbe arbitrario il
convincimento espresso dal Pretore in merito al fatto che la risposta alla
domanda n. 42 iniziava con la precisazione che la convivenza era limitata a 2 o
3 volte la settimana allo scopo di minimizzare la frequenza. Né la ricorrente
spiega perché dall'omissione di indicare la frequenza nei giorni dal 1° al 6
novembre 1998, periodo in cui il testimone __________ aveva eseguito gli
appostamenti, sarebbe arbitrario dedurre che, rispondendo in modo impreciso ed
evasivo sui fatti di cui era consapevole sarebbe stata interrogata, essa aveva
tradito la preoccupazione di rispondere non in modo veritiero, ma tale da non
nuocere all'esito della procedura di soppressione del contributo alimentare.
Per quanto concerne la testimonianza __________, è mera ipotesi che l'errore di
indicazione dei giorni corrispondenti alle date tra il 1° e il 7 novembre 1998
significhi che questi non li aveva sorvegliati in tutti i giorni indicati.
Quanto alla versione fornita al Procuratore pubblico, è appena il caso di
segnalare che nel verbale del 20 aprile 1999 la ricorrente aveva dichiarato che
con ___________ non vi era convivenza alcuna, come ha ritenuto il Pretore,
ragione per cui non è vero che in quella sede avrebbe negato di convivere in
modo “duraturo e ininterrotto”. Per quanto attiene infine agli ulteriori indizi
ritenuti dal Pretore (dispensa dalla pubblicazione e data delle nozze), la
ricorrente si limita a prospettare una propria versione, senza neppure pretendere
che l'interpretazione data nel giudizio impugnato sia insostenibile.
- Da ultimo la ricorrente reputa che la pena inflitta sia sproporzionata
rispetto alle circostanze del caso. Nella commisurazione della pena, tuttavia,
il giudice di merito fruisce di ampia autonomia quando valuta l'importanza di
ogni singolo fattore previsto dall'art. 63 CP. Egli deve indicare però quale
peso attribuisce ai vari elementi considerati, non necessariamente in cifre o
in percentuali, ma in modo che l'autorità di ricorso possa – pur rispettando la
sua latitudine di apprezzamento – seguire il suo ragionamento e controllare
l'applicazione della legge (Queloz,
Commentaire de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de fixation et
de motivation de la peine, in: RPS 116/1998 pag. 136 segg.). Sapere se la pena
risponda a tali esigenze e rientri nei limiti edittali è una questione di
diritto, che va quindi esaminata liberamente dalla Corte di cassazione e di
revisione penale; nella commisurazione della pena, per contro, la Corte di
cassazione e di revisione penale interviene solo – come il Tribunale federale
– ove il giudice del merito sia stato esageratamente severo o mite, al punto di
cadere nell'eccesso o nell'abuso del potere di apprezzamento (DTF 123 IV 152
consid. 2a con richiami).
a) Confermando la pena proposta dal Procuratore pubblico, il Pretore ha
rilevato che la colpa dell'accusata non poteva essere ritenuta lieve. Essa
aveva mentito al giudice infatti per impedire l'accertamento di fatti rilevanti
nella causa promossa dall'ex marito allo scopo di ottenere la soppressione
degli alimenti. E ciò in modo disinvolto, senza mai dare segni di ravvedimento
neppure in aula, ove aveva addirittura preteso che non vi sarebbe discrepanza
tra la sua versione e quella dell'attuale marito. Per di più, secondo il
Pretore, essa non aveva voluto dare spiegazioni sui motivi alla base della richiesta
di dispensa della pubblicazione del matrimonio, né risultava convincente la
motivazione addotta a proposito della data stabilita per le nozze, da lei
collegata con la prima gravidanza che aveva indotto le parti a sposarsi, posto
che già il 23 febbraio 1999 essa aveva abortito. L'intero atteggiamento
processuale dell'accusata, che aveva continuato a mentire sulla frequenza di
___________ presso di lei, testimoniava di una persona cui importava solo di
perseguire lo scopo economico che si era prefissa (consid. 5).
b) Gli argomenti enunciati in questo ambito dalla ricorrente si
rivelano nuovamente privi di fondamento. Intanto va rilevato che, irrogando una
pena detentiva di 15 giorni con la sospensione condizionale per 2 anni, il
Pretore è rimasto ampiamente entro i limiti inferiori previsti dagli art. 306 e
36 CP. Inoltre la ricorrente si limita a riproporre parte delle allegazioni già
sollevate laddove aveva censurato l'apprezzamento delle prove operato dal primo
giudice relativamente alla sussistenza del reato, nel senso che quanto
dichiarato in merito alla frequenza settimanale delle visite del compagno non
era di rilevanza ai fini del giudizio del Pretore, che la propria versione
corrispondeva alla verità e che collimava con quella di costui. Non una parola
invece essa spende per contestare l'accertamento di avere mentito e reiterato
nel mentire, ancora in sede dibattimentale, unicamente per perseguire il fine
economico che si era prefissa, ovvero per non perdere i contributi alimentari.
E nell'ambito dei motivi a delinquere si situano anche le considerazioni del
Pretore circa la richiesta di dispensa dalla pubblicazione del matrimonio e la
definizione della data, ragione per cui non può essere seguita la ricorrente
quando pretende che il primo giudice avrebbe apprezzato i medesimi fatti a favore
di un imputato e a sfavore dell'altro.
III. Sulle
spese e le ripetibili
- La reiezione dei ricorsi comporta il carico delle spese secondo la
soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP). A ___________, che per presentare
le osservazioni al ricorso si è valso del patrocinio di un legale, la parte
civile ___________ rifonderà congrue ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso di ___________ è respinto.
-
In quanto ricevibile, il ricorso di ___________ è respinto.
-
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 900.–
b)
spese fr. 100.–
fr.
1'000.--
sono
posti a carico di ___________ e di ___________ in ragione di metà ciascuno.
___________ rifonderà a ___________ fr. 700.– per ripetibili.
- Intimazione a:
–
___________,
– dott.
iur. __________;
–
___________,
– avv.
__________;
–
___________,
– avv.
__________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore
del Distretto di Lugano, sezione 4;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il presidente Il
segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del
dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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