AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.1999.72
Data decisione, Autorità:
18.02.2000, CCRP
Incarto n.
17.1999.00072
Lugano
18 febbraio
2000/rf
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Corte
di cassazione e di revisione penale
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
G. A. Bernasconi e Cometta
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione del 30 novembre 1999 presentato da
____________,
(patrocinato dall'avv. __________)
contro
la sentenza emessa l'8 novembre 1999 dal Pretore del
Distretto di Bellinzona;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:1. Se dev'essere accolto il ricorso per
cassazione;
- Il
giudizio sulle spese.
Ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito di un progetto inteso alla costruzione di 11 case unifamiliari
sulla particella n. __________ RFD di ____________, lo studio di architettura
____________ e ____________ SA di Biasca si è impegnato verso il Municipio di
____________ a sistemare una strada comunale (particella n. __________). Il Comune,
da parte sua, avrebbe partecipato alla spesa con un contributo di fr. 80'000.–.
Il 21 dicembre 1994 è stata rilasciata la licenza edilizia. Il 1° febbraio 1995
il sindaco e il segretario di ____________, in nome del Municipio,
rispettivamente il 16 marzo 1995 la ditta ____________ e ____________ SA hanno
firmato una convenzione sulla sistemazione della strada, da eseguire entro il
31 dicembre 1996. Il Municipio di ____________, ottenuto dal Consiglio comunale
il relativo credito, ha chiesto il 3 agosto 1995 al Consiglio di Stato
l'esonero dall'obbligo di prelevare contributi di miglioria. La richiesta è
stata accolta con risoluzione governativa del 10 ottobre 1995. La ditta
____________ e ____________ ha edificato così le 11 case unifamiliari e le ha
vendute. Invece ha eseguito solo parzialmente la sistemazione della strada
comunale. Il 25 giugno 1997 il Municipio si è incontrato con i proprietari
delle villette, informandoli della convenzione.
B. Il 4
luglio 1997 il sindaco ____________ ha comunicato a ____________ che se entro
il 31 luglio 1997 la sistemazione della strada non fosse ultimata, egli avrebbe
proposto al Municipio di adottare provvedimenti e avrebbe inviato una
cronistoria della vicenda agli 11 proprietari delle villette, declinando ogni responsabilità
del Comune. Il 5 agosto 1997, constatata la renitenza dello studio di
architettura, il Municipio ha proceduto in tal modo. La ditta ha reagito il 26
agosto 1997 con una lettera, inviata in copia a svariate persone, in cui
____________ accusava il sindaco di "mirare ad un illegittimo
profitto", di usare "tanto odio e tante cattiverie nei nostri confronti"
e di non esitare "a sabotare, nel modo più irresponsabile possibile, la
nostra ditta e non da ultimo denigrandola deliberatamente allo scopo di vederne
la sua rovina e di tentare di salvaguardare la sua immagine per tutte le
porcherie fatte nei nostri confronti". ____________ ha sporto il 20
novembre 1997 querela contro ____________. Dopo l'apertura del procedimento
penale, ____________ ha distribuito tra febbraio e marzo del 1998 due libelli
(non datati) in cui rimproverava a ____________ di avere spedito "lettere
personali di minaccia", di essere "intrigante, sprezzante persino nei
confronti della legalità, arrogante e aggressivo nei miei confronti", lamentava
una "illegalità dell'operazione" e concludeva affermando che
"qualcuno va sussurrando che forse la questione è più terra a terra. In
fondo chi riceve un favore sarà grato al benefattore".
C. Con decreto di accusa del 28 giugno 1999 il Procuratore pubblico ha
riconosciuto ____________ colpevole di ripetuta diffamazione per le
dichiarazioni citate dinanzi e lo ha condannato a una multa di fr. 1'500.–,
oltre che al versamento alla parte civile di fr. 2'466.10 per risarcimento di
spese legali e di fr. 500.– per torto morale. Statuendo su opposizione, con
sentenza dell'8 novembre 1999 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha
confermato l'imputazione, limitandola però alle accuse di mirare a un illegittimo
profitto, di agire con odio e cattiveria, di avere voluto sabotare la ditta e
di essere intrigante. Ha pertanto ridotto la multa a fr. 800.– e l'indennità
per torto morale a fr. 250.–.
D. Contro il giudizio predetto ____________ ha inoltrato il 12 novembre
1999 una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione
penale. Nella motivazione scritta del 30 novembre 1999 egli chiede di essere
prosciolto dall'accusa di ripetuta diffamazione e di annullare il dispositivo
sui risarcimenti riconosciuti alla parte civile. Nelle sue osservazioni del 16
dicembre 1999 propone di respingere il ricorso. Analoga conclusione formula la
parte civile nelle sue osservazioni del 29 dicembre 1999.
Considerando
in diritto: 1. Il ricorrente chiede che la Corte di cassazione e di revisione penale
richiami la corrispondenza intercorsa fra __________ e il sindaco ____________,
rispettivamente il Municipio, nel periodo compreso dal dicembre del 1998 al
novembre del 1999. Egli sostiene di avere saputo, dopo l'audizione del
testimone __________, di uno scambio di corrispondenza dai toni assai duri fra
i due, onde la necessità di appurare se __________ avesse potuto esprimersi
liberamente. Ora, in sede di cassazione è vietato mutare il materiale
processuale, di modo che nuove prove sono d'acchito irricevibili (Rep. 1973
pag. 240 consid. 7; da ultimo CCRP, sentenza del 17 maggio 1999 in re W.,
consid. 1). Oltre a ciò, il ricorrente non indica né in che misura la documentazione
di cui chiede il richiamo sia atta a inficiare gli accertamenti del giudizio
impugnato, né in che misura la deposizione o la pretesa reticenza del teste avrebbero
influito sulla condanna per diffamazione. Del resto il Pretore ha confermato la
condanna per ripetuta diffamazione unicamente sulla base delle affermazioni contenute
nella lettera del 26 agosto 1997, senza neppure menzionare le deposizioni dei
testi sentiti al dibattimento (consid. 10). Ciò premesso, la richiesta in
questione si rivela del tutto irricevibile.
-
Il ricorrente ribadisce che, concedendo la parola alla parte civile
al termine della fase probatoria, il Pretore ha violato l'art. 274 cpv. 3 CPP e
che la motivazione addotta dal Pretore per respingere la relativa eccezione è
carente. Nella misura in cui invoca l'art. 288 lett. b CPP, va ricordato che
violazioni di disposizioni essenziali di procedura sono solo quelle che portano
pregiudizio alla parte che le invoca (CCRP, sentenza del 23 agosto 1999 in re
G., consid. 1, con riferimenti). Nel caso concreto il ricorrente non spiega in
che misura egli sia stato pregiudicato dal fatto che alla parte civile sia
stato concesso diritto di parola, tanto meno se si pensa che motivando il
proprio giudizio il Pretore non ne ha fatto uso alcuno (consid. 10). Sia come
sia, non si vede perché il Pretore avrebbe violato la legge concedendo alla
parte civile, come nei casi davanti alla Corte di assise (art. 251 cpv. 1
CPP), la parola a istruttoria dibattimentale conclusa. Basti ricordare che, una
volta costituitasi come tale, la parte civile deve obbligatoriamente essere
citata al dibattimento (art. 83 cpv. 1 CPP) e che, in base all'art. 274 cpv. 3
CPP, essa è addirittura interrogata dal Pretore. E siccome essa è parte al
procedimento (art. 77 segg. CPP), in ossequio al diritto di essere sentiti non
le può essere negato il diritto di esprimersi anche al termine della fase
istruttoria, formulando al Pretore le sue conclusioni. Che l'art. 74 cpv. 3 CPP
non menzioni tale facoltà ancora non significa che, per ciò solo, debba
ravvisarsi una limitazione dei diritti della parte civile. Quanto alla pretesa
carenza di motivazione da parte del Pretore, la questione è – comunque sia –
superata dalle considerazioni che precedono.
-
Il ricorso per cassazione è un rimedio di mero diritto, non destinato
a rimettere in causa l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
(art. 288 cpv. 1 lett. a CPP). Problemi del genere sono sindacabili unicamente
se il giudizio impugnato denota gli estremi dell'arbitrio (art. 288 cpv. 1
lett. c CPP). Arbitrario non significa tuttavia opinabile o finanche erroneo,
bensì chiaramente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo o
in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (Rep. 1990 pag. 352
consid. 1, pag. 360 consid. 2.2a; sulla nozione di arbitrio: DTF 125 I 168
consid. 2a, 124 I 316 consid. 5a, 123 I 5 consid. 4a, 121 I 114 consid. 3a, 120
Ia 40 consid. 4b).
a) Il Pretore ha accertato che con lettera del 2 novembre 1994 la ditta
____________ e ____________ SA ha chiesto al Municipio di ____________ di
anticipare la concessione della licenza edilizia almeno per 2 o 4 case. In occasione
di un incontro avvenuto il 22 novembre successivo, del quale il Municipio ha
riferito in una lettera del 25 novembre 1994, le parti si sono accordate sulle
condizioni della licenza edilizia, che prevedeva l'impegno della ditta di sistemare
la strada comunale (particella n. __________) in base a un progetto allestito
dall'ufficio tecnico comunale. La licenza edilizia rilasciata il 21 dicembre
1994 era – come detto – condizionata alla firma e al rispetto della convenzione
(consid. 1). Se non che, la sistemazione della strada è stata eseguita solo parzialmente
e, dopo una riunione con i proprietari delle case avvenuta il 25 giugno 1997,
il 4 luglio 1997 il sindaco ____________ ha invitato a ____________ una lettera
in cui lo diffidava a ultimare i lavori entro il 31 luglio, in difetto di che avrebbe
proposto al Municipio di adottare provvedimenti e avrebbe trasmesso agli 11
proprietari fondiari una cronistoria della vicenda (sentenza, consid. 2).
b) Il ricorrente si diffonde in una sua descrizione dei fatti che hanno
portato al rilascio della licenza edilizia, nell'intento di dimostrare che la
firma della convenzione è avvenuta per forza e sotto pressione del Municipio,
succube del sindaco, il quale aveva dettato le condizioni e si era trincerava
dietro risoluzioni del Consiglio di Stato per non esaudire le sue richieste.
Inoltre, asserisce il ricorrente, dovendo il prezzo di vendita rispettare le
quotazioni del mercato immobiliare, non era stato possibile considerare il
maggior costo della sistemazione stradale né, a fronte delle ripetute modifiche
richieste, rispettare i termini, essendo subentrati problemi di liquidità. Ora,
a prescindere dalla circostanza che invano si cercherebbe una censura di
arbitrio in siffatto esposto (tant'è che il ricorrente stesso definisce le sue
allegazioni alla stregua di precisazioni e complementi), il ricorrente si
limita a prospettare una propria versione dei fatti, volta a giustificare il
proprio comportamento, senza confrontarsi concretamente con la motivazione del
Pretore. Egli cita le deposizioni __________, __________ e __________,
asserendo che i promotori si erano opposti ad assumere i costi di sistemazione
della strada, cui avrebbe dovuto far fronte il Comune. Nulla di tutto ciò
risulta tuttavia dal giudizio impugnato. In realtà, a detta del teste
__________, la convenzione era stata proposta per accelerare il rilascio della
licenza edilizia e l'accusato era restio ad accettarla, ma vi aveva poi aderito
dopo avere saputo che il Comune non era in grado di realizzare subito la
sistemazione della strada. Il teste __________ ha dichiarato che prima
dell'inoltro della domanda di costruzione era stato fatto presente che la
strada non era pavimentata, che non vi erano canalizzazioni e che mancava l'illuminazione.
Il teste __________ ha riferito che il progetto di convenzione era stato
inviato al ricorrente con un lasso di tempo per eventuali osservazioni e che la
convenzione era stata firmata dopo varie discussioni preliminari (sentenza,
consid. 5). Inconferenti sono poi le allegazioni sulla determinazione dei
prezzi di vendita delle case o il mancato rispetto dei termini. In definitiva,
quindi, nulla risulta dal giudizio impugnato a sostegno degli argomenti
ricorsuali, che si rivelano meramente appellatori e pertanto irricevibili.
- L'art. 173 cpv. 1 CP punisce a querela di parte con la detenzione
sino a sei mesi o con la multa chi, comunicando con un terzo, incolpa o rende
sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possono
nuocere alla riputazione di lei. Gli art. 173 segg. CP proteggono l'onore
personale, la reputazione e il sentimento di essere un uomo d'onore, ossia di
comportarsi secondo le regole riconosciute. Sfuggono a tale protezione, per
contro, quelle espressioni che, senza far apparire spregevole la persona,
offuscano la reputazione di cui quest'ultima gode nel proprio ambito o
l'opinione che essa ha di sé stessa (DTF 119 IV 44 consid. 2a, 117 IV 27
consid. 2c). Nel quadro di liti politiche Il carattere penale di un'offesa
dell'onore va ammesso con grande riserbo (DTF 118 IV 248 consid. 2b, 116 IV 150
consid. 3c). Attacchi politici sono punibili ai sensi dell'art. 173 ove siano
(pure) idonei a far apparire spregevole come uomo la persona attaccata, e non
solo ove mettano in cattiva luce le qualità politiche di tale persona (DTF 105
IV 194 consid. 2a). Determinante per stabilire se uno scritto sia lesivo della
reputazione di una persona non è il senso che quest'ultima attribuisce a tale
scritto, bensì l'impressione generale che esso, secondo un'interpretazione oggettiva,
suscita, nelle circostanze concrete, in un lettore medio non prevenuto (DTF 119
IV 44 consid. 2a, 117 IV 27 consid. 2c).
Secondo
l'art. 173 n. 2 CP il colpevole del reato di diffamazione non incorre in alcuna
pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto
seri motivi di considerarle vere in buona fede. La valutazione della buona fede
comporta un apprezzamento, da parte del giudice del merito, su quanto poteva o
doveva sapere l'accusato al momento in cui ha proferito l'affermazione
incriminata. Mezzi di prova scoperti successivamente o fatti avvenuti a
posteriormente non entrano in considerazione (DTF 124 IV 152 consid. 3b, 107 IV
35 consid. 5a, 102 IV 182 consid. 1c). La prova liberatoria presuppone, in ogni
caso, che l'affermazione non sia stata proferita con leggerezza: l'accusato
deve dimostrare di averne creduto la veridicità dopo avere intrapreso
coscienziosamente quanto ci si doveva attendere da lui, secondo le circostanze
concrete e la sua situazione personale, per convincersi della sua esattezza
(DTF 124 IV 151 consid. 3b, 116 IV 207 consid. 3, 105 IV 118 consid. 2a). Incombe
all'accusato addurre quali fossero gli elementi di cui egli disponeva a quel
momento (questione di fatto); il giudice deve poi stabilire con libero esame,
in diritto, se tali elementi erano sufficienti per credere alla veridicità
delle asserzioni (DTF 124 IV 152 consid. 3b in fine; Corboz, La diffamation, in: SJ 114/1992 pag. 659). Cautela particolare
si impone, comunque sia, da parte di chi divulga le proprie asserzioni a
un'ampia cerchia (DTF 124 IV 151 consid. 3b, 116 IV 208 consid. 3b, 105 IV 118
seg. consid. 2a, 104 IV 16 consid. 4b).
- Il Pretore ha ritenuto diffamatorie le accuse secondo cui la parte
lesa mirava a un illegittimo profitto, agiva con odio e cattiveria, voleva
sabotare lo studio di architettura, dimostrandosi intrigante, poiché tali
affermazioni tendevano a far apparire la persona contro la quale erano dirette
come particolarmente spregevole e andavano ben oltre le critiche che chi occupa
cariche politiche deve accettare (sentenza, consid. 10). In merito a tali
affermazioni l'accusato non aveva recato la prova della verità e nemmeno quella
della buona fede (consid. 11). Il ricorrente assevera invece che nel contesto
generale le affermazioni imputategli non assumono carattere diffamatorio o
comunque non sono punibili perché è stata provata la loro verità o per lo meno
la sua buona fede. A torto. Il rimprovero mosso alla controparte di mirare a un
illegittimo profitto – peraltro ripetuto – va senz'altro inteso da un lettore
medio nel senso di un conseguimento di un vantaggio economico personale. Basti
rammentare ch'esso si riferiva alla convenzione conclusa tra il Municipio e la
ditta in merito alla sistemazione della strada e all'assunzione delle spese ed
era correlato alla lettera del 26 agosto 1997, in cui si faceva questione
appunto di chi era chiamato a sopportare i costi, per poi passare direttamente
alla posizione del sindaco.
Per
quanto concerne le accuse di avere usato tanto odio e cattiverie e di aver
voluto sabotare la ditta, oltre che infondate, esse stanno a significare – in
uno con la frase precedente – che il querelante aveva deliberatamente voluto
infierire contro la ditta, caricandole i costi di un'opera senza tenere in
considerazione i danni e le disparità che ne sarebbero derivate, salvo poi denigrarla
per provocarne la rovina. Accuse simili sono indubbiamente atte a ledere
l'onore di un uomo politico, poiché per un lettore medio, che non conosce gli
antefatti, la firma della convenzione e le successive difficoltà incontrate
nella fattispecie dall'autorità comunale nel far rispettare i termini
dell'accordo, facevano apparire il sindaco come persona che non esita a farsi
trasportare dal malanimo e a mandare in rovina una ditta, costringendola a
sobbarcarsi oneri finanziari proibitivi quale condizione per il rilascio della
licenza edilizia. Più problematica appare la sentenza del Pretore per quel che
è del termine "intrigante". Ci si potrebbe chiedere infatti se un
apprezzamento del genere, ancorché poco lusinghiero, possa indurre ancor oggi
un cittadino medio a considerare il destinatario come una persona spregevole.
Se non che, posta accanto alle precedenti espressioni diffamatorie e inserita
nel contesto descritto, l'accusa di intrigante – ancorché mossa in uno sfondo
politico – contribuisce a rafforzare l'immagine negativa del sindaco e della
persona, lasciando intendere che costui è solito far uso di mezzi scorretti e
illegali.
Se ne
conclude che, ritenendo le espressioni in oggetto lesive dell'onore del destinatario,
il Pretore non ha violato l'art. 173 CP. Riguardo alla prova della verità e
della buona fede, che il ricorrente afferma genericamente di avere apportato
(consid. 9, pag. 14), giovi rilevare che le affermazioni incriminate hanno
costituito una reazione alla lettera del 5 agosto 1997 con cui il Municipio
aveva trasmesso ai proprietari delle 11 case una cronistoria della vicenda. La
missiva essendo opera del Municipio, non si vede come il ricorrente potesse
seriamente ritenere di rispondere mediante affermazioni diffamatorie nei
confronti del sindaco. In realtà emerge con assoluta chiarezza dagli atti
istruttori che il ricorrente ha inteso dare sfogo alla propria rabbia e
recriminazione per avere assunto un onere finanziario al quale non era in grado
di far fronte. Giustamente quindi il Pretore ha negato che il ricorrente avesse
recato la prova della verità e della buona fede.
- Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 e 9
cpv. 1 CPP). Alla parte civile, che per inoltrare le osservazioni si è rivolta
a un legale, va riconosciuta un'equa indennità per ripetibili. Essa postula la
rifusione di fr. 3'457.– per le spese di patrocinio. Dato però che nella
fattispecie si trattava unicamente di presentare osservazioni a un ricorso per
lo più appellatorio, un'indennità attorno a fr. 1'500.– appare più che equa,
cui si aggiungono le spese vive per fr. 215.80, onde un totale (arrotondato) di
fr. 1700.–.
Per questi motivi,
visto sulle spese l'art. 39 lett. d LTG,
pronuncia: 1. In quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
- Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr.
100.–
fr.
700.–
sono
posti a carico del ricorrente, che rifonderà alla parte civile fr. 1'700.– per
ripetibili.
- Intimazione
a:
–
____________,
– avv.
__________;
–
____________, ____________;
– avv.
__________;
–
Ministero pubblico, Lugano;
– Pretore
del Distretto di Bellinzona;
–
Dipartimento delle istituzioni, Casellario, Bellinzona;
– Comando
della polizia cantonale, Bellinzona.
Per la Corte di cassazione e di revisione
penale
Il presidente Il segretario
Mezzi di ricorso
Questo giudizio può essere impugnato mediante ricorso
per cassazione al Tribunale federale, unicamente per violazione del diritto
federale (art. 269 PPF). La dichiarazione di ricorso deve essere presentata
alla scrivente Corte entro 10 giorni dalla notificazione del
dispositivo; la motivazione entro 20 giorni dalla notificazione della
sentenza motivata (art. 272 PPF).
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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